Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2008 Messaggio 4366 del 21 febbraio 2008
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Messaggio 4366 del 21 febbraio 2008
Oggetto:
Regolamentazione internazionale di sicurezza sociale e totalizzazione dei periodi assicurativi: modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
Con messaggio n. 5188 del 27.02.2007 è stato comunicato che ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, devono essere considerati anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.
I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 6 anni previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto, rispettando, invece, il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.
Il limite dei 6 anni, infatti, è previsto per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale di sicurezza sociale.
Infine è stato evidenziato che, ai fini del raggiungimento dei 6 anni di contribuzione previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto per la totalizzazione in regime nazionale, le Sedi devono considerare esclusivamente la contribuzione italiana.
Con il messaggio n. 654 del 09.01.2008 e la successiva circolare n. 9 del 17.01.2008 è stato comunicato che l’art. 1, comma 76, lettera a), della legge n. 247/07 ha apportato delle modifiche all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 42/06 nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni.
Il legislatore ha ridotto tale requisito minimo a tre anni.
Si richiamano, in particolare, per quanto attiene agli aspetti applicativi, i chiarimenti forniti con la circolare n. 9 del 17.01.2008 sulle nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Il Direttore Centrale
Mosetti