ASSEGNI DI INVALIDITA’ liquidati nel sistema contributivo
Assegno ordinario di invalidità liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge (vedi rilevanza 12 per l'individuazione dei redditi influenti), debbono ritenersi tuttora operanti ancorché l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).
Ciò in quanto l’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".
Assegno ordinario di invalidità liquidato con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli assegni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.
La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo (vedi definizione di lavoro autonomo ai fini del cumulo - msg 59/97).
E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole di quella previgente.
Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente ( vedi normativa precedente) (vedi circolare 91/95 punto 1).
Per quanto riguardo le esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente vedi circolare 91/95 punto 1.2.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge (vedi rilevanza 12 per l'individuazione dei redditi influenti), debbono ritenersi tuttora operanti ancorché l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).
Ciò in quanto l’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".