Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Salvaguardia
Terza salvaguardia - 10.130
Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
(msg.12577/2013)
Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano istanze di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, da soggetti non inclusi negli elenchi che saranno forniti alle Sedi o che non hanno mai presentato richiesta di accesso alle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), si precisa quanto segue.
In tali fattispecie le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) al fine di verificare se nei confronti degli stessi sussistano i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici di una delle tre salvaguardie.
Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di cui all’articolo 8 del D.I. 22 aprile 2013 presentate dai prosecutori volontari di cui ai punti 2.2 e 2.4 del messaggio 12577/2013.
Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga e dei cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo di cui ai punti 2.1 e 2.4 del messaggio 12577/2013.