Eureka Previdenza

Riposi giornalieri per donazione sangue

Misura

(circ. 25/81, punto 4)

La retribuzione spettante al lavoratore donatore di sangue viene computata in " 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si e' assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue": ne consegue che la retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo come sopra computata . Il lavoratore può non avere titolo ad alcuna retribuzione (es.: donazione effettuata di sabato in caso di settimana corta) ovvero può avere titolo ad una retribuzione inferiore a quella giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione nella giornata prima del termine dell'orario di lavoro).

La retribuzione è così determinata:

  • per i lavoratori retribuiti non in misura fissa, il datore di lavoro deve corrispondere ai donatori di sangue la normale retribuzione globale giornaliera che sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale (1/5 in caso di settimana corta circ. 115/81) o, in mancanza, a quello di legge;
  • per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
  • per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale, la retribuzione da corrispondere per la giornata di riposo si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6 (D.M. 8 aprile 1968, art. 4).
  • ai lavoratori (compresi quelli agricoli) appartenenti alle categorie per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, la retribuzione effettiva.

Si ricorda che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo ha natura indennitaria e, pertanto, non è assoggettabile a contributo. Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere assoggettate a contributo solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non si avvalga della facolta' di chiederne il rimborso.

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