Eureka Previdenza

Legge 584 del 13 luglio 1967

Riconoscimento  del  diritto  a  una giornata di riposo dal lavoro al donatore   di   sangue   dopo  il  salasso  per  trasfusione  e  alla corresponsione della retribuzione.

   Vigente al: 3-1-2014 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:                               

Art. 1.

  ((1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente  hanno  diritto  ad  astenersi  dal  lavoro  per  l'intera giornata  in  cui  effettuano  la  donazione,  conservando la normale retribuzione  per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali  sono  accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155)).

                              Art. 2.

  Ai   lavoratori   dipendenti,   i   quali  cedano  il  loro  sangue gratuitamente,  compete  la corresponsione della normale retribuzione per  la  giornata  di  riposo  di  cui  all'articolo  precedente.  La retribuzione  viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale   ha   facolta'   di   chiedere  il  rimborso  all'Istituto  di assicurazione  contro  le  malattie al quale e' iscritto il donatore, anche   in  deroga  alle  vigenti  norme  che  prevedano  limitazioni dell'indennita' economica di malattia per durata e ammontare.

                               Art. 3.

  All'onere  derivante  dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori  di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100  milioni  da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.   Il  contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli  enti  di  assicurazione  di  malattia dal Ministero del lavoro e della  previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

                               Art. 4.

  Alla  spesa  derivante  dall'attuazione  del precedente articolo si provvede  mediante  riduzione  del  fondo  di cui al capitolo n. 3523 dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno   finanziario   1967,  concernente  gli  oneri  dipendenti  da provvedimenti legislativi in corso.   Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 5.

  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale provvedera' ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne  l'accertamento  dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalita' e i termini per le richieste di rimborso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

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