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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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L'assegno al nucleo familiare dei pensionati
La modalità di pagamento
L'assegno per il nucleo familiare è concesso a domanda.
Il pagamento è effettuato insieme alla rata di pensione.
Il pagamento al coniuge del pensionato
A decorrere dal 1.1.2005 il coniuge del pensionato avente diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare può ottenere l’erogazione della predetta prestazione anche se non è titolare, a sua volta, di un trattamento pensionistico.
Il diritto e l’importo dell’assegno al nucleo familiare sono, comunque, determinati in relazione alla domanda presentata dal pensionato mentre la facoltà riconosciuta al coniuge del pensionato si riferisce unicamente al pagamento della prestazione (circ. 77 del 16.6.2005).
La richiesta di pagamento da parte del coniuge può essere presentata anche successivamente alla richiesta dell’assegno per il nucleo presentazione del pensionato utilizzando i modelli:
- ANF/PENS – B 559 se la riscossione è richiesta presso Istituto Bancario;
- ANF/PENS – P 559 se la riscossione è richiesta presso Ufficio Postale.