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Messaggio 4774 del 19 maggio 2014
OGGETTO:
Sentenza della Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 69. Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111. Termine di decadenza della domanda giudiziale volta ad ottenere l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello spettante.
La sentenza della Corte costituzionale 2 aprile 2014, n. 69 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.38, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111 nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata di entrata in vigore del citato decreto (6 luglio 2011).
La suddetta lettera d) del comma 1 dell’articolo 38, che la disposizione dichiarata incostituzionale rendeva “parzialmente retroattiva”, ha modificato l’articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 aggiungendo un ultimo comma che così recita: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Per effetto della nuova disposizione, la decadenza prevista dal richiamato art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 trova applicazione non solo nei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, ma anche nei casi in cui essa sia indirizzata a conseguire l’adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello spettante.
Nel far riserva di ulteriori istruzioni in ordine ai criteri applicativi cui far riferimento per le diverse fattispecie di ricostituzione e/o riliquidazione, si precisa l’ambito di applicazione ratione temporis della richiamata disposizione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2014.
Dalla declaratoria di incostituzionalità del sopra citato articolo 38, si evince che le disposizioni in materia di decadenza di cui all’ultimo comma dell’articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 trovano applicazione esclusivamente per le prestazioni pensionistiche riconosciute solo dal 6 luglio 2011.
La data di riferimento del riconoscimento parziale, da cui far decorrere il termine decadenziale, deve essere considerata quella della ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove questa non sia disponibile, quella di riscossione del primo rateo che corrisponde a quella indicata nel database delle pensioni e accessibile dalla procedura AGENDA1 e AGENDA2.
L’informazione è reperibile anche nel GP8MD80, ed in particolare nei campi di seguito evidenziati:
80(02) CNATMOV=P CMODPAG=L CABIPAG=07601 CCABPAG=0007075
80(02) IBAN.=IT00 076010007075000031619032 BIC.=BPPIITRRXXX
80(02) CNCCPAG=000031619032 CSOGPAG= DPAG=01.08.2012 CNPAG=
Se pertanto dalla rendicontazione (campo CNATMOV) restituita dall’Ente pagatore la rata risulta effettivamente pagata (= valore P), la data di pagamento da prendere in considerazione è quella memorizzata nel campo DPAG.
Per la gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti, ove non sia disponibile la data di ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, la data di riscossione del primo rateo, da cui far decorrere il termine decadenziale, corrisponde a quella indicata nel database delle pensioni (cedolino in stato “18” - emesso) e accessibile dalla procedura sul sistema SIA ex Enpals – Area APPLICAZIONE NORMATIVE E LIQUIDAZIONE PENSIONI – Liquidazione Pensioni – Punto 13 – Lista cedolini – Consultazione cedolini.
Per quanto riguarda la gestione pubblica, attesa la eterogeneità delle norme che disciplinano l’esercizio dell’azione giudiziaria in materia di pensioni a totale o parziale carico dello Stato, con riserva di giurisdizione esclusiva a favore della Corte dei conti, nulla viene variato in relazione al regime di decadenze attualmente vigente, che pertanto non viene inciso dalla pronuncia della Corte costituzionale di cui si discorre.
Le Sedi territoriali avranno cura di riesaminare d’ufficio le istanze di riliquidazione o ricostituzione dei trattamenti pensionistici eventualmente respinte applicando criteri interpretativi difformi da quelli sopra enunciati.
Si coglie l’occasione per far presente che è di imminente pubblicazione il messaggio con il quale verranno forniti chiarimenti in ordine alla modalità di ricostituzione d’ufficio delle pensioni interessate dalla rivalutazione della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di mobilità.
Il Direttore Generale
Nori