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Messaggio 6512 dell'8 agosto 2014
Oggetto:
Semplificazioni per i minori invalidi – Art. 25 D.L. 24 giugno 2014, n° 90.
Il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), ha introdotto, per i soggetti minorenni già disabili, rilevanti novità per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età (art. 25, commi 5 e 6).
Va innanzitutto precisato che, riferendosi il decreto in esame unicamente alle prestazioni di carattere economico, deve considerarsi invariata la previgente disciplina relativa alle domande di disabilità di cui alla legge n. 68/99 e handicap ai sensi della legge n. 104/92.
1) Minori titolari di indennità di frequenza (art. 25, comma 5)
Come noto, per i minori titolari di indennità di frequenza l’erogazione della prestazione cessa al raggiungimento della maggiore età.
Il D.L. n° 90/2014 stabilisce che i minori - già titolari di tale prestazione - che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
In tali casi, le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.
Ricorrendone gli estremi, le prestazioni verranno concesse all’esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore.
2) Istruzioni operative
Sul sito Internet dell’Istituto, nella sezione Modulistica, è stato pubblicato il modello “Domanda di invalidità civile”, integrato alla luce delle nuove disposizioni, che sarà possibile presentare direttamente on line. Al momento, la funzione di presentazione di questa tipologia di domanda di cui all’art. 25 D.L. 24/6/2014 n. 90 è disponibile all’interno dell’area dedicata agli enti di patronato nel portale dell’Istituto www.inps.it.
Si fa riserva di comunicare con apposito messaggio l’estensione di analoga funzionalità procedurale ai rimanenti gruppi di utenti interessati.
I minori titolari di indennità di frequenza che intendano presentare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno mensile) non sono obbligati ad allegare il certificato medico alla domanda. Nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari all’esito della prevista visita medico-legale, saranno però tenuti a presentare il Modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.
La domanda di prestazioni connesse alla maggiore età, disponibile nelle procedure di trasmissione, è stata modificata con l’introduzione delle seguenti opzioni:
- la prima si riferisce all’accertamento sanitario “ordinario”;
- la seconda si riferisce all’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 25 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza);
3) Disposizioni transitorie
Il decreto legge n° 90/2014 spiega la sua efficacia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le nuove disposizioni trovano quindi applicazione “anche” per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno 2014. Pertanto, al fine di consentire una compiuta disciplina della fase transitoria compresa tra l’entrata in vigore del decreto e la sua piena operatività, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.
I titolari di indennità di frequenza, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno c.a. e non oltre la piena operatività del presente messaggio, potranno produrre istanza ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. n. 90/2014. Resta fermo l’accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età. Sarà cura dell’Istituto informare direttamente tali soggetti in merito alle nuove disposizioni normative tramite apposita comunicazione epistolare e\o tramite chiamata diretta da parte del Contact Center.
4) Minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione (art. 25, comma 6.)
Quanto alla disciplina relativa ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione (art. 25, comma 6, del D.L. n° 90/2014), per i quali è stato stabilito, al raggiungimento della maggiore età, una presunzione di sussistenza dei requisiti sanitari senza l’obbligo di un nuovo accertamento sanitario, si precisa che, in sede di conversione in legge (cfr. n°1582/S approvato dalla Camera in data 31 luglio 2014), sono state apportate ulteriori modificazioni al testo originario.
Pertanto l’Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni non appena sarà approvato il testo normativo definitivo.
Si invitano le Strutture in indirizzo a dare ampia diffusione, nei modi ritenuti più opportuni, al contenuto del presente messaggio, portandolo a conoscenza anche degli enti e associazioni di categoria presenti nel territorio di propria competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
NORI