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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
(msg.522/2014)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.500 unità.
Come già illustrato con messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, all’art. 11, come modificato dalla legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto disposizioni di salvaguardia per la categoria dei lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
In particolare, il citato art. 11, comma 1, ha modificato l'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia di cui al comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
- risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).
L’art. 11, comma 2 ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019.
Ai fini della determinazione del reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7.500 percepito per lo svolgimento, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si precisa che ciò che rileva è il reddito legato all’attività svolta nel corso dell’anno (periodo gennaio – dicembre), a prescindere dalla circostanza che i relativi importi siano percepiti solamente per uno o più mesi dell’anno.
Con riferimento ai controlli sullo svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e alle conseguenti verifiche sul reddito annuo lordo percepito per tali attività, si richiamano, per le parti compatibili, le istruzioni già fornite con messaggio n. 14804 del 19 settembre 2013.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
(msg.522/2014)
Si evidenzia che lo svolgimento di attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato dopo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dal reddito percepito, è causa ostativa all’accesso alla salvaguardia in parola, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 228 del 2012 (salvaguardia 10.130) per la categoria dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Modalità e termine di presentazione delle istanze
(msg.522/2014)
Il citato art. 11, comma 2, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, prevede l’applicazione delle procedure relative alla tipologia dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo di cui al comma 2 ter, dell'articolo 6, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come definite nel decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e successivamente integrate dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013.
Ciò posto, come precisato anche nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa alla mancata rioccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni previste per l’accesso alla salvaguardia, e copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
(msg.522/2014)
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la richiamata nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013, ha precisato che la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici, liquidati in applicazione delle disposizioni di salvaguardia in parola, non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 102 del 2013 (31 agosto 2013).
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Criterio ordinatorio e attività di monitoraggio
(msg.522/2014)
Il citato art. 11, comma 2, prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori interessati alla salvaguardia in parola, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire della data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’accesso alla salvaguardia.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari di cui all'art. 11, comma 2, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.