Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Circolari Inps CI 2014 Circolare 102 del 3 settembre 2014
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 29785
Circolare 102 del 3 settembre 2014
OGGETTO:
Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sul regime “de minimis” in vigore dal 1° gennaio 2014. Nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per la fruizione degli aiuti “de minimis” erogati dall’Istituto.
SOMMARIO:
Premessa
1. Aiuti “de minimis” per i quali trovano applicazione i nuovi Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013
2. Applicazione dei regolamenti previgenti e sopravvenienza dei nuovi regolamenti
Premessa
Come è noto, gli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e di durata sono soggetti ad una disciplina comunitaria particolare.
Sulla materia sono recentemente intervenuti due nuovi regolamenti, in sostituzione della precedente normativa:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (pubblicato su G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) sugli aiuti di importanza minore (regime generale), in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1998/2006;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 (pubblicato su G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) sugli aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1535/2007.
Tra gli elementi di novità introdotti dai due regolamenti, si segnala:
l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori “de minimis”;
l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Ai fini dell’applicazione dei due regolamenti citati, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
“a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
Resta invariato il limite di 200.000 euro che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari, e quello di 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, ai sensi del Regolamento n. 1407/2013.
Per quanto concerne gli aiuti concessi a favore di imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il Regolamento n. 1408/2013 prevede, invece, l’elevazione del massimale di aiuto concedibile nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di 7.500 euro.
Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa per scopi fiscali. Conseguentemente, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante comprende l’annualità finanziaria in corso e le due precedenti.
Poiché entrambi i regolamenti sono entrati in vigore in data 1° gennaio 2014, si rende necessario sostituire la modulistica relativa alle dichiarazioni “de minimis” da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive erogate dall’Istituto in conformità al predetto regime comunitario.
1. Aiuti “de minimis” per i quali trovano applicazione i nuovi Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013
Si riportano di seguito le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano i nuovi Regolamenti circa il regime “de minimis”.
a) sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 L. n. 183/2011 (circolari n. 128/2012 e n. 116/2013); è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1), in sostituzione di quello indicato nelle circolari citate;
b) incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI, previsto dall’articolo 2 comma 10 bis, L. n. 92/2012 (circolare n. 175/2013 e n. 81/2014); è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1), in sostituzione di quello indicato nelle circolari citate;
c) incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (circolare n. 115/2011); in attesa che i sistemi informativi centrali aggiornino il modulo telematico “GIOV-GE”, i datori di lavoro interessati invieranno la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente inoltreranno la dichiarazione “de minimis” secondo il fac- simile allegato alla presente circolare (allegato 1), avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale.
2. Applicazione dei regolamenti previgenti e sopravvenienza dei nuovi regolamenti
Ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento n. 1998/2006 e dell’articolo 6 paragrafo 3 del Regolamento n. 1535/2007, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti agli incentivi per i quali - alla data del 30 giugno 2014 - sia stato adottato – dalla sede INPS competente o dai sistemi informativi centrali - il relativo provvedimento di concessione.
Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 - non siano state ancora definite; per tali ipotesi la sede INPS competente invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 in base al nuovo modello (allegato 1 della presenta circolare), in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall’impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti “de minimis”.
In caso di mancato rilascio della dichiarazione, la Sede deve rigettare l’istanza.
Devono altresì essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 - siano state accolte con provvedimento adottato – dalla Sede Inps o dai sistemi informativi centrali – in data successiva al 30 giugno 2014; per tali ipotesi la sede INPS competente invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 in base al nuovo modello (allegato 1 della presente circolare), in sostituzione della dichiarazione, eventualmente già rilasciata dall’impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti “de minimis”.
In caso di mancato rilascio della dichiarazione, il provvedimento di concessione già adottato viene revocato.
Il Direttore Generale
Nori
All. 1