Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Decreti DE 2014 Decreto 28 ottobre 2014
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 6335
Decreto 28 ottobre 2014
Criteri di accesso e modalita' di utilizzo delle misure di cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.
92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita». (14A09598)
(GU n.287 del 11-12-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modifiche e integrazioni ed
in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice,
il Capo III, che disciplina il congedo di maternita', il Capo V,
relativo al congedo parentale;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della
maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
2007, n. 247, nonche' l'articolo 1, comma 788, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 che attribuisce a tali lavoratrici un congedo
parentale di tre mesi;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita" e successive modifiche e integrazioni, la quale,
all'articolo 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali
per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di
maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Visto l'articolo 4, comma 24, lettera b), della predetta legge 28
giugno 2012, n. 92 che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine
del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi
e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di avvalersi
di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati;
Visti i commi 25 e 26 dell'articolo 4 della citata legge 28 giugno
2012, n. 92, a mente dei quali si prevede che, con decreto di natura
non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse disponibili sono stabiliti i criteri di
accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma 24,
il numero e l'importo dei voucher, ed e', altresi', determinata la
quota di risorse da destinare alla misura di cui al comma 24, lettera
b), per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22
dicembre 2012 con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le
modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma 24 dell'articolo
4, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 e determinati il
numero e l'importo dei voucher, nonche' la quota di risorse da
destinare alla misura;
Visto l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto del 22 dicembre
2012, che prevede il monitoraggio dell'andamento della spesa anche al
fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle
modalita' di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione
successivi al primo;
Considerato il grado di effettivo conseguimento delle finalita' di
cui agli articoli 4 e seguenti del citato decreto del 22 dicembre
2012;
Ritenuto pertanto necessario individuare elementi per
l'implementazione delle misure e degli interventi introdotti
dall'articolo 4 del decreto del 22 dicembre 2012, nonche' di
prevedere l'applicazione della misura in questione anche alle
lavoratrici madri dipendenti di pubbliche amministrazioni;
Di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione sull'estensione delle misure dell'articolo 4, comma
24, lettera b) della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;
Decreta
Art. 1
Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia
1. La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di
privati datori di lavoro, nonche' la madre lavoratrice iscritta alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternita'
e negli undici mesi successivi, ha la facolta' di richiedere, in
luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24,
lettera b), della legge n. 92 del 2012.
2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice che
abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Art. 2
Misura del beneficio e modalita' di erogazione
1. Il beneficio di cui all'articolo 1 consiste in un contributo,
pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della
lavoratrice interessata.
2. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di
fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento
diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto
importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della
struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione
attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Art. 3
Modalita' di ammissione
1. Per accedere al beneficio di cui all'articolo 1, la madre
lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, indicando,
al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui
all'articolo 1 intende accedere e per quante mensilita' intende
usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con
conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non puo'
essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i
limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della
precedente.
2. Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate
entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio e' erogato nel
limite di spesa indicato all'articolo 7, comma 1, secondo l'ordine di
presentazione delle domande.
3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilita'
residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le
domande presentate e presuntivamente presentabili fino alla fine
dell'anno, con successivo decreto direttoriale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere indicato un
valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente
del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento
per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 ovvero, anche in via
concomitante, puo' essere rideterminata la misura del beneficio di
cui al comma 1 dell'articolo 2. In ogni caso qualora, a seguito delle
domande accolte, sia stato raggiunto il limite di spesa di cui
all'articolo 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
4. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i
canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi
dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120
giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al
beneficio.
Art. 4
Esclusioni e limitazioni
1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'articolo 1 le madri
lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta:
risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche
relative ai diritti ed alle Pari Opportunita' istituito con
l'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233,
convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga
riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui
all'articolo 1, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il
periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di
restituzione delle somme percepite.
3. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli
articoli 1 e 2 in misura riproporzionata in ragione della ridotta
entita' della prestazione lavorativa.
4. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire
dei benefici fino a un massimo di tre mesi.
Art. 5
Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate
1. L'INPS provvede alla pubblicazione di apposite istruzioni, sul
sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco
delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla
sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della
legge n. 92 del 2012, sia per le modalita' di pagamento dei servizi
erogati dalle strutture medesime.
2. Le strutture pubbliche e private accreditate che hanno interesse
possono presentare on line all'INPS domanda di iscrizione nel
suddetto elenco. Quest'ultimo e' pubblicato sul sito istituzionale
dell'INPS ed e' liberamente consultabile. Le strutture gia' iscritte
nel 2013 possono manifestare la volonta' di permanere nell'elenco
confermando la sussistenza dei requisiti dichiarati.
3. L'elenco e' aggiornato in tempo reale ed integrato con la
procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi diritto
al contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge
n. 92 del 2012, al fine di consentire alle madri stesse di
visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le
strutture presenti in elenco.
4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda
on line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o le strutture private accreditate.
Art. 6
Riduzione del congedo parentale
1. La fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comporta una
corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al
fine della rideterminazione dei periodi di congedo ancora spettanti
alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore di lavoro l'ammissione
della lavoratrice al beneficio prescelto.
Art. 7
Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria
1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto nel limite di
20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a
carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La relativa spesa gravera' sul capitolo 2180 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali recante "Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne" per
ciascuno degli anni finanziari 2014 e 2015.
3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con
l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 28 ottobre 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 5345