Eureka Previdenza

Decreto 28 ottobre 2014

Criteri di accesso e  modalita'  di  utilizzo  delle  misure  di  cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno  2012,  n.
92, recante: «Disposizioni in materia  di  riforma  del  mercato  del
lavoro in una prospettiva di crescita». (14A09598)

(GU n.287 del 11-12-2014)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 
                           di concerto con
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
 
                                e con
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo  15  della
legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modifiche e  integrazioni  ed
in particolare il Capo II, di tutela della salute della  lavoratrice,
il Capo III, che disciplina il congedo  di  maternita',  il  Capo  V,
relativo al congedo parentale;
  Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2007  di  applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli  16,  17  e  22  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  a  tutela  e  sostegno  della
maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre
2007, n. 247,  nonche'  l'articolo  1,  comma  788,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 che attribuisce a tali lavoratrici  un  congedo
parentale di tre mesi;
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  "Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita"  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   la   quale,
all'articolo 4, commi 24 e seguenti,  definisce  misure  sperimentali
per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura  di
maggiore  condivisione  dei  compiti  genitoriali   e   favorire   la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  Visto l'articolo 4, comma 24, lettera b), della predetta  legge  28
giugno 2012, n. 92 che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine
del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi  successivi
e in alternativa al congedo parentale, la possibilita'  di  avvalersi
di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte
agli oneri della rete pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
servizi privati accreditati;
  Visti i commi 25 e 26 dell'articolo 4 della citata legge 28  giugno
2012, n. 92, a mente dei quali si prevede che, con decreto di  natura
non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
nell'ambito delle risorse disponibili sono  stabiliti  i  criteri  di
accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al  comma  24,
il numero e l'importo dei voucher, ed e',  altresi',  determinata  la
quota di risorse da destinare alla misura di cui al comma 24, lettera
b), per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo  di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.
214;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  22
dicembre 2012 con il quale sono stabiliti i criteri di accesso  e  le
modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma  24  dell'articolo
4, lettera b) della legge 28 giugno 2012,  n.  92  e  determinati  il
numero e l'importo dei  voucher,  nonche'  la  quota  di  risorse  da
destinare alla misura;
  Visto l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto del 22  dicembre
2012, che prevede il monitoraggio dell'andamento della spesa anche al
fine di una eventuale  revisione  dei  criteri  di  accesso  e  delle
modalita' di utilizzo del beneficio per gli anni  di  sperimentazione
successivi al primo;
  Considerato il grado di effettivo conseguimento delle finalita'  di
cui agli articoli 4 e seguenti del citato  decreto  del  22  dicembre
2012;
  Ritenuto   pertanto    necessario    individuare    elementi    per
l'implementazione  delle  misure  e   degli   interventi   introdotti
dall'articolo  4  del  decreto  del  22  dicembre  2012,  nonche'  di
prevedere  l'applicazione  della  misura  in  questione  anche   alle
lavoratrici madri dipendenti di pubbliche amministrazioni;
  Di concerto con il Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione sull'estensione delle misure dell'articolo  4,  comma
24, lettera b) della  legge  n.  92  del  2012  ai  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni;
 
                               Decreta
 
                               Art. 1
 
 
        Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia
 
  1. La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di
privati datori di lavoro, nonche' la madre lavoratrice iscritta  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di  maternita'
e negli undici mesi successivi, ha  la  facolta'  di  richiedere,  in
luogo   del   congedo   parentale,   un    contributo    utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby sitting  o  per  far  fronte
agli oneri della rete pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
servizi privati accreditati, ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  24,
lettera b), della legge n. 92 del 2012.
  2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice  che
abbia usufruito in parte del congedo parentale.

                               Art. 2
 
 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione
 
  1. Il beneficio di cui all'articolo 1 consiste  in  un  contributo,
pari ad un importo massimo  di  600  euro  mensili,  per  un  periodo
complessivo non superiore a sei mesi, in base  alla  richiesta  della
lavoratrice interessata.
  2. Il contributo per il servizio  di  baby  sitting  viene  erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di  cui  all'articolo  72  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  mentre  nel  caso  di
fruizione della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
servizi privati accreditati, il beneficio consiste  in  un  pagamento
diretto alla struttura prescelta, fino  a  concorrenza  del  predetto
importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della
struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione
attestante l'effettiva fruizione del servizio.

                               Art. 3
                       Modalita' di ammissione
 
  1. Per accedere al  beneficio  di  cui  all'articolo  1,  la  madre
lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici,  indicando,
al momento della domanda stessa, a quale delle  due  opzioni  di  cui
all'articolo 1 intende  accedere  e  per  quante  mensilita'  intende
usufruire del beneficio  in  alternativa  al  congedo  parentale  con
conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non  puo'
essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda  entro  i
limiti temporali di  presentazione,  che  comporta  la  revoca  della
precedente.
  2. Per gli anni 2014 e 2015 le domande  possono  essere  presentate
entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio  e'  erogato  nel
limite di spesa indicato all'articolo 7, comma 1, secondo l'ordine di
presentazione delle domande.
  3. In relazione all'andamento delle domande ed alle  disponibilita'
residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le
domande presentate e  presuntivamente  presentabili  fino  alla  fine
dell'anno, con successivo decreto direttoriale, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  essere  indicato  un
valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente
del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di  riferimento
per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 ovvero, anche in  via
concomitante, puo' essere rideterminata la misura  del  beneficio  di
cui al comma 1 dell'articolo 2. In ogni caso qualora, a seguito delle
domande accolte, sia stato  raggiunto  il  limite  di  spesa  di  cui
all'articolo  7,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
domande.
  4. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda  tramite  i
canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso  le  sedi
dell'INPS per ricevere i voucher richiesti  entro  i  successivi  120
giorni. Il superamento  del  termine  si  intende  come  rinuncia  al
beneficio.

                              Art. 4
 
 
                      Esclusioni e limitazioni
 
  1. Non sono ammesse al beneficio di cui  all'articolo  1  le  madri
lavoratrici che, relativamente  al  figlio  per  il  quale  intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta:
    risultano esentate totalmente dal pagamento della  rete  pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
    usufruiscono dei benefici  di  cui  al  Fondo  per  le  Politiche
relative  ai  diritti  ed  alle  Pari  Opportunita'   istituito   con
l'articolo 19, comma 3 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  233,
convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
  2.  Nel  caso  in  cui  il  diritto  all'esenzione   totale   venga
riconosciuto successivamente  all'ammissione  al  contributo  di  cui
all'articolo 1, la madre lavoratrice  decade  dal  beneficio  per  il
periodo  successivo  alla  decadenza  medesima,  senza   obbligo   di
restituzione delle somme percepite.
  3. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di  cui  agli
articoli 1 e 2 in misura riproporzionata  in  ragione  della  ridotta
entita' della prestazione lavorativa.
  4. Le lavoratrici iscritte alla gestione  separata  possono  fruire
dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

                               Art. 5
 Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate
 
  1. L'INPS provvede alla pubblicazione di apposite  istruzioni,  sul
sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione  di  un  elenco
delle  strutture  eroganti  servizi  per  l'infanzia  aderenti   alla
sperimentazione di cui all'articolo 4, comma  24,  lettera  b)  della
legge n. 92 del 2012, sia per le modalita' di pagamento  dei  servizi
erogati dalle strutture medesime.
  2. Le strutture pubbliche e private accreditate che hanno interesse
possono  presentare  on  line  all'INPS  domanda  di  iscrizione  nel
suddetto elenco. Quest'ultimo e' pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'INPS ed e' liberamente consultabile. Le strutture gia'  iscritte
nel 2013 possono manifestare la  volonta'  di  permanere  nell'elenco
confermando la sussistenza dei requisiti dichiarati.
  3. L'elenco e' aggiornato  in  tempo  reale  ed  integrato  con  la
procedura di domanda on line delle madri lavoratrici  aventi  diritto
al contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge
n.  92  del  2012,  al  fine  di  consentire  alle  madri  stesse  di
visualizzare, durante la  compilazione  della  domanda  on  line,  le
strutture presenti in elenco.
  4. Nel caso di opzione per il contributo per  l'accesso  alla  rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione  della  domanda
on line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la  rete  pubblica  dei  servizi  per
l'infanzia o le strutture private accreditate.

                               Art. 6
                   Riduzione del congedo parentale
 
  1. La fruizione del beneficio di cui all'articolo  1  comporta  una
corrispondente riduzione del periodo  di  congedo  parentale  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151.  Al
fine della rideterminazione dei periodi di congedo  ancora  spettanti
alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore  di  lavoro  l'ammissione
della lavoratrice al beneficio prescelto.
    

                               Art. 7
          Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria
 
  1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto nel limite di
20 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2014  e  2015,  a
carico  del  Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
dell'incremento dell'occupazione giovanile  e  delle  donne,  di  cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. La relativa spesa gravera' sul  capitolo  2180  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali recante "Fondo per il finanziamento di  interventi  a  favore
dell'incremento  dell'occupazione  giovanile  e  delle   donne"   per
ciascuno degli anni finanziari 2014 e 2015.
  3. L'INPS provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con
l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
    Roma, 28 ottobre 2014
 
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Poletti
 
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Padoan
                 Il Ministro per la semplificazione
                    e la pubblica amministrazione
                                Madia
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 5345

  

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