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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
Beneficiari
(circ.38/2013)
I beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuatividi cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps.
Sono esclusi, per espressa previsione normativa, i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e cioè i titolari di redditi di lavoro autonomo.
Sono peraltro esclusi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A mero titolo esemplificativo rimangono pertanto esclusi coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto, quali gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del predetto articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Sono esclusi, tra l’altro, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Ai lavoratori co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata si applicano le aliquote contributive previste all’articolo 1, comma 79, legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’ articolo 2, comma 57 della Legge di riforma in oggetto, che per l’anno 2013 è pari a 27%.
Rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,50%, istituita dall’articolo 50, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aumentata di un ulteriore 0,22% come disposto dall’art 7 del da D.M. 12 luglio 2007, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione a tali lavoratori della tutela relativa alla maternità ed al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.