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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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L'assegno al nucleo familiare
Requisiti per il diritto
I requisiti per ottenere la prestazione sono:
- il reddito del nucleo familiare non deve superare i limiti stabiliti ogni anno dalla legge;
- il reddito del nucleo familiare deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilati quali:
- pensione, comprese quelle concesse a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le pensioni e gli assegni sociali, le pensioni e gli assegni concessi agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti;
- redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all’Irpef, compresi quelli a tassazione separata (arretrati spettanti su pensione o retribuzione, indennità sostitutiva del preavviso), e quelli esenti da Irpef (assegni accessori per le pensioni privilegiate);
- lavoro dipendente conseguito all’estero o presso Enti internazionali, con sede in Italia, non soggetti alle norme fiscali italiane;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge a seguito di sentenza di separazione legale o divorzio con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. In mancanza di effettiva ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, quanto stabilito dal provvedimento giudiziale costituisce reddito al 50%.
- emolumenti percepiti dai lavoratori che versano nella gestione separata - parasubordinati con riferimento ai soli redditi da co.co.co. e da collaborazione a progetto. I redditi derivanti da tale attività dal 1° gennaio 2001 sono stati assimilati a quelli da lavoro dipendente. (circ. 199/2003).
Ne consegue che, nel caso di richiesta di assegno per ilnucleo familiare da parte di lavoratori dipendenti, il reddito derivante dalle precedenti attività può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il requisito del 70% richiesto. Questo criterio trova applicazione nel computo del reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno al nucleo con decorrenza dal 1° luglio 2002 (circ. 199/2003).
Il diritto al pagamento dell' ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "ZERO".
N.B.: Le quote di reddito derivanti da perdite d'esercizio connesse all'attività di lavoro autonomo o di impresa devono essere considerate uguali a zero e non possono essere sottratte dal reddito di uno o più componenti il nucleo (Circ. 12 del 12/1/1990).
Per quanto riguarda le perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in regime di contabilità ordinaria o semplificata vedi circolare 87/2004.