-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 3823
Disoccupazione speciale per l’edilizia
Beneficiari
E' una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti del settore dell'edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili.
Ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati per:
- cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
- riduzione di personale:
- fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano
Il trattamento speciale di disoccupazione non spetta
- Ai lavoratori che si dimettono volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità);
- ai lavoratori licenziati per motivi non contingenti all’azienda;
- agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
- ai lavoratori parasubordinati;
- agli apprendisti;
- ai dirigenti;
- ai lavoratori titolari di pensione diretta;
- ai lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato.
- ai lavoratori che vengono avviati al lavoro tramite un somministratore. (Il contratto di somministrazione lavoro (Circ. 18 del 01/02/2005), è il contratto tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di lavoro dall'impresa di somministrazione all'impresa utilizzatrice. L'azienda di somministrazione è inquadrata nel settore del terziario, pertanto anche nel caso in cui il somministrato presti attività lavorativa presso un'impresa edile e viene licenziato, lo stesso lavoratore non avrà diritto al trattamento speciale dell'edilizia.(Circ. 41 del 13/03/2006)