Devono presentare domanda su Mod. SR77 direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando la documentazione seguente:
Lavoratori disoccupati o sospesi:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio ovvero copia certificato di matrimonio rilasciato dalla competente Autorità comunale ovvero stato di famiglia dal quale possono essere rilevati gli estremi del matrimonio;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
- copia ultima busta paga.
Lavoratori richiamati alle armi
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di militare alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio ovvero copia certificato di matrimonio rilasciato dalla competente Autorità comunale ovvero stato di famiglia dal quale possono essere rilevati gli estremi del matrimonio;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
- copia ultima busta paga.
In caso sia impossibile produrre tale certificazione entro i termini citati, è possibile presentare un certificato rilasciato dall’autorità religiosa, ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente perfezionata dalla documentazione prescritta (Circ. n.2064 GS/79 del 31/03/1982).
I lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali (circolare INPS n.7/2012):
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale.
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- i lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.