Eureka Previdenza

Disoccupazione speciale per l'edilizia

Periodo transitorio 2013/2016

TS Edilizia legge 451/1994

Il trattamento speciale di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, è stato abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lettera f) della legge di riforma.
Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 81”, potranno essere lavorate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data 30 dicembre 2016.
Le domande di trattamento speciale per l’edilizia in esame con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non dovranno più essere gestite in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1 gennaio 2017.
Si precisa inoltre che per il suddetto trattamento valgono le valutazioni già formulate nei paragrafi precedenti relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.

Disoccupazione speciale per l'edilizia

Periodo transitorio 2013/2016

TS Edilizia legge 223/1991

Per il trattamento speciale per l’edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991 è stata prevista l’abrogazione a partire dal 1 gennaio 2017 dall’art. 2, comma 71, lett.c) della legge di riforma come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h) della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228.
Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere lavorate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data 30 dicembre 2016.
Le domande di trattamento speciale per l’edilizia in esame con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non dovranno più essere gestite in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1 gennaio 2017.
Si precisa inoltre che per il suddetto trattamento valgono le valutazioni già formulate nei paragrafi precedenti relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.

I due capoversi precedenti sono stai sostititi dal successivo (vedi msg.3616/2017)

“Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”

Disoccupazione speciale per l’edilizia

Compatibilità e cumulabilità con il lavoro autonomo

(msg.501/2015)

A seguito di diversi quesiti formulati sia dalla strutture periferiche dell’Istituto sia dagli utenti sulla compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali edili di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994, in assenza di una prassi sull’argomento, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni.
Nella Circolare INPS n. 67 del 2011, l’Istituto ha costruito un criterio di compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con  la percezione dell’indennità di mobilità basato sul presupposto che il legislatore non ha previsto, nella legge n. 223 del 1991, come causa di decadenza dall’indennità, lo svolgimento di lavoro autonomo; anzi, in questo caso, ha dato la possibilità, all’interessato, in un’ottica di incentivazione, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità in un'unica soluzione.
Alla luce di quanto sopra, nella citata circolare si è precisato che la percezione dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo,  se il reddito che deriva dallo svolgimento di quest’ultimo, non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo, euro 8.000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa).
Anche per quanto riguarda i trattamenti speciali edili di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994, il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell’ambito di uno stanziamento finanziario, già esaurito, aveva riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un'unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma.
Questa circostanza, unitamente alla evoluzione normativa dettata per l’indennità di disoccupazione ASpI, in materia di compatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma (art. 2, comma 17, della Legge n. 92 del 2012), consente di poter affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile in parola - di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994 – sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti indicati nella Circolare INPS n. 67 del 2011.
Si invitano gli operatori pertanto ad attenersi alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare per valutare i casi concreti di compatibilità che si

Disoccupazione speciale per l'edilizia

Periodo transitorio 2013/2016

TS Edilizia legge 427/1975

La legge di riforma prevede l’introduzione, dal 1 gennaio 2013, dell’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi e all’art. 2 comma 71 lettera g) l’abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
Ai fini di una corretta gestione di tale trattamento di disoccupazione speciale durante il periodo transitorio, l’importo e la durata della prestazione di disoccupazione speciale è sempre meno favorevole delle indennità collegate all’Aspi, introdotte dall’art. 2 della legge di riforma.
Pertanto, durante il periodo transitorio, 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, il lavoratore licenziato dell’edilizia, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975, può presentare in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale una domanda di miniAspi.
Allo stesso tempo, il lavoratore licenziato, che sia in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione, può presentare alternativamente la domanda di disoccupazione speciale in argomento o la domanda di indennità di disoccupazione Aspi.
Quanto sopra troverà applicazione per le domande di prestazione di trattamento speciale edile presentate entro i 68 giorni dalla data di licenziamento, termine quest’ultimo di presentazione, a pena di decadenza, delle domande di Aspi e mini Aspi.
Si rammenta che le domande di trattamento speciale di disoccupazione edile in argomento possono essere utilmente presentate oltre il 68° giorno dal licenziamento e nel limite decadenziale di 24 mesi dallo stesso.

Disoccupazione speciale per l’edilizia

Periodo transitorio 2013/2016

(circ.2/2013)

La legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, introducendo un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI (cfr. circolare INPS n.142/2012).

La legge in esame ha abrogato i seguenti trattamenti a partire dal 1 gennaio 2017:

  • indennità di mobilità ordinaria;
  • trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451;
  • trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. Da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427.

Di seguito si riassumono, per ciascuna delle prestazioni sopra elencate, le novità normative e le istruzioni operative durante il periodo di transizione 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016.

Twitter Facebook