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Decreto Legislativo 103 del 10 febbraio 1996
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera
professione.
Vigente al: 29-1-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega
conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attivita'
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il
cui esercizio e' condizionato all'iscrizione in appositi albi o
elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai
soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma
1, che esercitano attivita' libero-professionale, ancorche'
contemporaneamente svolgano attivita' di lavoro dipendente.
Art. 2.
Prestazioni. Sistema di calcolo
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e' attribuito il diritto ai
trattamenti pensionistici per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ai sensi ed in conformita' alle norme del presente
decreto.
2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1
si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi
dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema
di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di
computo, e secondo le modalita' attuative previste dal regolamento di
cui all'art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono
essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed
in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
Forme gestorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli
enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare
con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente,
ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4,
avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano
anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui
all'art. 1;
b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima
configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla
condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di
soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve
essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'organo statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi
sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie gia'
esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia
delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di
cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica
privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza
obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
Art. 4.
Ente pluricategoriale
1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un
componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di
cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore e' insediato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle
designazioni ed e' composto dai delegati designati ai sensi del comma
1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a),
e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore,
verificato che l'ente e' destinato ad operare per un numero di
soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta
giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la
consistenza della forma prescelta secondo i parametri della
composizione anagrafica e della capacita' reddituale media degli
iscritti alla categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera
a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano
finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per
l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il
Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone
notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A
seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del
relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore
elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e
criteri di cui all'art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al
comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova
applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine
all'inserimento delle categorie professionali interessate nella
gestione ivi citata.
Art. 5.
Ente gestore di categoria
1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera b), e' accompagnata da un piano finanziario e attuariale
avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di
costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta
giorni dal ricevimento degli atti.
2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera
di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale,
l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente
gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano,
entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego,
alternativamente:
a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di
cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la
designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma
2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti
esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la
partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d).
4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 6
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di
fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui
all'art. 16 del codice civile:
a) la determinazione delle modalita' di iscrizione obbligatoria dei
soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione
dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere
prevista la nomina di un componente per ogni categoria
professionale interessata incrementato, per le categorie i cui
iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un
ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un
massimo di quattro componenti, nonche' le modalita' di
designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti
esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un
numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni
mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unita'
intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di
cui all'art. 4 il predetto rapporto e' riferito ad ogni singola
categoria professionale interessata.
2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo
statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle
contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria,
al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio
interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre
membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate,
con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di
amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione
dell'equilibrio di cui alla lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e
comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con
esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di
ente pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalita' di identificazione dei soggetti tenuti alla
obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale
fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non
inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente
all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di
un'aliquota di solidarieta'; ((l'aliquota contributiva ai fini
previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale del
contributo, puo' essere modulata anche in misura differenziata,
con facolta' di opzione degli iscritti;))
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 e'
adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad
iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente
esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del
regolamento l'ente consegue la personalita' giuridica per effetto di
apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste,
anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1,
comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello
statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse
modalita' sono emanate specifiche disposizioni in materia di
iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per
la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai
sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di
previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti
pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle
disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
Art. 7.
Modalita' per l'inclusione in altra forma obbligatoria
1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c),
deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione
effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo
competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera
di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i
contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di
consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari
della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la
categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e
la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse
entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del
tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata
approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2,
i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 8.
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
1. Gli enti cui e' affidata la tenuta degli albi e degli elenchi
degli esercenti l'attivita' libero-professionale di cui all'art. 1
sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui
all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati
anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si
trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare
domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le
modalita' rispettivamente previste per esse e ad effettuare i
relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo
integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze
stabilite.
((3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono
delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato mediante
delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai
Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato
lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del
pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo'
essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del
fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici
degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto
legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e'
riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo
integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti
medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le
procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi
statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione
dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri
vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva
e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni)).
Art. 9.
Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli
organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro
insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate,
rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che
provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai
medesimi articoli.
2. Il contributo per l'anno 1996 e' versato agli enti di cui agli
articoli 4 e 5 con le modalita' di prima applicazione che verranno
diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente
esponenziale; la rata di acconto e' comunque definita nella misura
del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto
di imposta al novembre 1996, ed e' versata entro il 30 novembre 1996
su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 e'
dovuto al 31 maggio 1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art.
5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre
dalla data del 1 gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai
sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
definite le conseguenti modalita' di integrazione dell'assetto
organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO