Decadenza dall'azione giudiziaria
Fatti sopravvenuti dopo la liquidazione della pensione
Può accadere che, dopo il provvedimento di prima liquidazione con il quale è stato riconosciuto al pensionato quanto spettante sulla base degli elementi noti, si verifichino fatti sopravvenuti che rendono parziale il pagamento della prestazione.
I fatti sopravvenuti possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica
Decadenza dall'azione giudiziaria
Fatti sopravvenuti dopo la liquidazione della pensione
Può accadere che, dopo il provvedimento di prima liquidazione con il quale è stato riconosciuto al pensionato quanto spettante sulla base degli elementi noti, si verifichino fatti sopravvenuti che rendono parziale il pagamento della prestazione.
I fatti sopravvenuti possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica
In questa seconda fattispecie rientrano tra l’altro:
- Versamento ed accredito di contribuzione effettiva a seguito dell’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa;
- Riconoscimento di differenze retributive a favore del pensionato con conseguente incremento della retribuzione pensionabile/montante contributivo;
- Accredito di contribuzione figurativa accreditabile a domanda, a seguito di istanza presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione (es. servizio militare, maternità fuori del rapporto di lavoro);
- Accredito di contribuzione da riscatto (es. periodi di studio, costituzione di rendita vitalizia) a seguito di domanda presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione;
- Accredito di contribuzione da lavoro autonomo per la quale era in corso la dilazione di pagamento al momento del provvedimento di prima liquidazione;
- Riconoscimento del diritto a maggiorazioni contributive per effetto di domande presentate dopo il provvedimento di prima liquidazione;
- Saldo della contribuzione da lavoro in caso di pensione liquidata in via provvisoria.
La domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell’importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende sopra illustrate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al limite della prescrizione quinquennale (cfr. messaggio n. 220/2013).