Maggiorazione sociale legge 544/1988
Requisiti reddituali
Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato.
Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).
Maggiorazione sociale legge 544/1988
Requisiti reddituali
Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato.
Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).
Redditi da escludere
Non devono essere considerati i seguenti redditi:
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati
- delle pensioni di guerra, (v. circolare n.268 del 25 novembre 1991);
- delle indennità di accompagnamento di ogni tipo (v. messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);
- dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508 e
- dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
- dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);
- delle 200.000 lire di rimborso forfettario per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
- i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (v. messaggio n.362 del 18 luglio 2000).
Redditi da considerare Rilevanza 5
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge n.544, per l’accertamento del diritto e della misura della maggiorazione sociale devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Deve essere valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.