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Assegno residuale
Settori esclusi
(msg.8673/2014)
Le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari - con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria armatoriale, sono da escludere dal novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi al Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Infatti, per tali settori alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 92/2012.
Pertanto, la tabella indicata nel messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 è da intendersi modificata, in conseguenza all’esclusione delle imprese classificate con CSC 1.15.01 (in presenza del CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03.
Inoltre, il Ministero vigilante ha comunicato che sono stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà per il settore del lavoro in somministrazione.
Ne consegue l’esclusione di tale settore dal versamento al Fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014, per il personale somministrato.
In conseguenza, sono escluse dal campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le imprese di somministrazione lavoro classificate con c.s.c. 7.07.08 e contestuale Codice di Autorizzazione 9A.
Al riguardo, il Ministero ha precisato che, per tale specifico ambito, qualora non si addivenisse al completamento dell’iter per l’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 16 della Legge n. 92/2012, l’Istituto dovrà procedere al recupero dei contributi da versare al Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2014.
Rimane, invece, l’obbligo nei riguardi del Fondo di solidarietà residuale con riferimento al personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura (posizioni con CSC 70708 senza 9A).
Con riferimento al requisito occupazionale (più di 15 dipendenti nel semestre precedente), previsto dall’articolo 3, comma 19, della legge 92/2012, si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità di inserire nelle citate posizioni il previsto codice di autorizzazione 2C, ricorrendone i presupposti.