Eureka Previdenza

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Pagamento

A conguaglio

Sulla base del provvedimento di concessione della CIG, sorge l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore, in nome e per conto dell’INPS, il trattamento economico di integrazione salariale.
Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro "D".

Diretto
Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda o per "serie e documentate difficoltà finanziarie" o ancora per "sopravvenuta cessazione dell’azienda", i Direttori delle Sedi, ove ritenessero fondate le motivazioni addotte dall’azienda, possono autorizzare il pagamento diretto da parte dell’INPS (msg n. 33735 del 7/10/2005).

E’ previsto il pagamento diretto delle integrazioni salariali, sulla base di autorizzazione della Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito, anche a favore di dipendenti di aziende fallite previa insinuazione nel passivo fallimentare dei crediti per i contributi dovuti dall’azienda all’INPS (msg n. 20775 del 24/2/1999; msg n. 477 del 10/5/2000).
 
Modalità del pagamento diretto

Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’INPS espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, o localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore:
  • da un documento di riconoscimento;
  • dal codice fiscale;
  • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Posta.
  • Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN)

Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:

  • il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
  • la sede INPS competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg.14680 del 12.05.2004).

 

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