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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Finanziamento della CIG edilizia
L'art.12 della legge n. 164/1975, prevede un contributo a carico delle aziende destinatarie del trattamento con percentuali variabili a seconda della qualifica dei lavoratori.
Il contributo può essere:
- ordinario, versato mensilmente, con un’aliquota contributiva pari al 5,20% per gli operai edili e del 3,70% per gli operai del settore lapideo. Per i lavoratori con la qualifica di impiegati e quadri, le aliquote di contribuzione delle due gestioni sono state parificate dal D.lgs n. 4 del 20/1/1998, con decorrenza 22/1/1998, introducendo la differenziazione tra aziende edili fino a 50 dipendenti, rispettivamente con l’aliquota del 1,90% e del 2,20% per le aziende edili con oltre 50 dipendenti. La Legge di conversione n. 52 del 20/3/1998 ha esteso tale disciplina anche alle aziende lapidee, con decorrenza dal 1/3/1998;
- addizionale, in tutti i casi in cui la Commissione Provinciale per la CIG edilizia ritenga l’evento oggettivamente evitabile ed è pari al 5% delle somme erogate a titolo di integrazione salariale effettivamente utilizzate.
L’evento è "oggettivamente non evitabile" ,e pertanto non è dovuto il contributo addizionale, quando è esterno all’azienda, improvviso e non prevedibile (circ.n. 57684 G.S. del 27/6/1975 e circ. n. 148 par.2, lettera C) del 13/5/1994).