Eureka Previdenza

Messaggio 274 del 14 luglio 2003

Oggetto:

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
1 - PREMESSA

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione di tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2002, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 luglio 2003, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2002, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2002.

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2002.

2 -

PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2002

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;
i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;
i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;
i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 55 anni di età;
i titolari di pensione di anzianità, di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purchè già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).

3 - PENSIONATI CHE HANNO REGOLARIZZATO SITUAZIONI PREGRESSE

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2002 i pensionati che, avendo omesso la dichiarazione dei redditi 2002 a preventivo, hanno effettuato entro il 17.3.2003 il versamento dell'importo intero o rateale per la regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 44, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle omissioni relative agli anni pregressi, ivi compreso l'anno 2002.

Al riguardo si richiamano, tra l'altro, le istruzioni di cui al messaggio n. 89 del 13 marzo 2003.

4 -

PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2002

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti 2 o 3 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2002 entro il 31 luglio 2003.

Si ricorda che per i pensionati titolari di pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo detta pensione è incumulabile nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della citata legge n. 335 (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

4.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2002 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 5104,97.

4.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Il comma 173-ter, aggiunto all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, stabilisce che le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

5 - REDDITI DA DICHIARARE

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

6 - MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere resa utilizzando il Modello 503 AUT (allegato 1). Resta inteso, in ogni caso, che devono essere considerate valide anche le dichiarazioni rese senza utilizzare tale modulo.

7 - DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2003

A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del decreto n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2003.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2003 resa a consuntivo nell'anno 2004.

8 -

PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO A PREVENTIVO PER L'ANNO 2003

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione dei redditi 2003 a preventivo:

i titolari di pensione di anzianità che all'atto del pensionamento, cioè alla data di decorrenza della pensione, abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbiano compiuto 58 anni di età;
i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento intero o rateale, entro i termini previsti dall'articolo 44 della citata legge n. 289/2002, per accedere al regime di totale cumulabilità;
gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro subordinato, hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 e hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle c.d. "finestre" a condizione che abbiano effettuato o effettuino il versamento intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità.
9 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Si ricorda che nei confronti dei titolari di pensione di anzianità e di trattamenti di prepensionamento che compiano l'età per il pensionamento di vecchiaia, dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile le procedure provvedono ad applicare la disciplina di cumulo prevista per la pensione di vecchiaia.

* * *

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

IL DIRETTORE CENTRALE

DE STEFANIS

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