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Messaggio 2565 del 14 aprile 2015
Applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge di stabilità per l'anno 2015 alle prestazioni di esodo in favore dei lavoratori prossimi a pensione della gestione privata, di cui all'art.4, commi da 1 a 7-ter, della legge n.92/2012.
A seguito della pubblicazione della circolare n. 74 del 10/04/2015, relativa ai criteri di applicazione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, si rende necessario fornire alcune precisazioni circa le modalità di applicazione della norma in argomento alle prestazioni di esodo ai sensi della legge n. 92/2012, art. 4.
La data che fungerà da discrimine per l’applicazione del comma 707 sarà quella di entrata in vigore della medesima legge eil meccanismo del doppio calcolo troverà applicazione solo sulleprestazioni di esodo la cui certificazione "calcolo importo" sarà stata emessa dal 1° gennaio 2015 in poi.
Tale data rappresenta un dato inequivoco facilmente recuperabilesull’archivio FELPE e sono in corso le modifiche di UNICARPE che consentano di acquisire l’informazionein procedura e gestire automaticamente il calcolo.
Continueranno invecea rimanere provvisorie tutte le prestazioni di esodo le cui certificazioni sono state emesse dal 1° gennaio 2015 sulla base delle istruzioni impartite con il messaggio n. 1504 del 27 febbraio 2015.
E’ importante sottolineare cheil meccanismo del doppio calcolo troverà sempreapplicazionein fase di liquidazione di pensione derivante da prestazione art. 4, a nulla rilevando in questo caso la data di certificazione.
Da ultimo occorre rammentare che per le prestazioni di esodo ex art. 4 tese alla pensione anticipata, e aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 1° dicembre 2017, non trovano più applicazione le penalizzazioni di cui alla legge n. 214/2011, ancorché siano state applicate sull’importo certificato.