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Messaggio 3072 del 5 maggio 2015
Applicazione delle Convenzioni internazionali intese ad evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata relative a beneficiari residenti all’estero - Liste Sedi
1. Premessa normativa
Secondo la legislazione fiscale italiana, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (comma 2, art. 2 del TUIR).
Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea di principio in Italia, in quanto si considerano redditi prodotti nel territorio italiano ai sensi del comma 1, art. 3 del TUIR (DPR 917/86).
Tuttavia, le Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale stipulate dall’Italia, con riferimento alle pensioni delle gestioni previdenziali del settore privato, prevedono generalmente che i titolari possano chiedere l’esenzione totale o parziale dall’imposizione fiscale in Italia e la sottoposizione al regime fiscale del Paese di residenza.
In questi casi, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, in presenza di tutte le condizioni previste dalla Convenzione, può disporre la detassazione della prestazione.
2. Applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale
Tenuto conto di quanto premesso, per una corretta gestione della detassazione le strutture territoriali sono tenute ad operare un controllo sulla congruenza di tutte le informazioni presenti sia in ARCA che nel DB Pensioni, relative all’anagrafica, all’indirizzo e allo Stato di residenza estera.
In particolare, si ricorda che per la variazione dei dati di residenza estera non è sufficiente procedere alla modifica dell’indirizzo in ARCA ma, per assicurare l’allineamento dei dati dell’archivio pensioni, è necessario anche ricostituire la pensione.
Una volta effettuato tale tipo di controllo e/o sistemazione dei dati non congruenti, solo se lo Stato estero di residenza rientra tra quelli con cui è in vigore una Convenzione che prevede l’esenzione in Italia, ricorrendo tutte le condizioni richieste ed in presenza di una valida domanda del pensionato, è possibile disporre la detassazione (vedi anche msg. n. 8860 del 12/04/2011).
Nel caso in cui sia occorsa una variazione di residenza da uno Stato estero con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni all’Italia o ad uno Stato con cui non è attualmente stato stipulato alcun accordo convenzionale, oltre alle eventuali variazioni dei dati presenti in ARCA, è necessario procedere prontamente ad una ricostituzione per revocare l’esenzione, riportare la pensione al regime di tassazione ordinaria ed attribuire le sole detrazioni per reddito da pensione, fatta salva una diversa richiesta da parte del pensionato.
Al fine di agevolare le necessarie operazioni di normalizzazione delle posizioni caratterizzate da suddette anomalie, è stata implementata nell’applicativo "Liste Sedi", accessibile dalla Intranet - processo assicurato-pensionato, la lista " PENS0029 - Pensioni con esenzione fiscale incompatibile con residenza".
Il dettaglio della lista PENS0029 permetterà di visualizzare per ciascuna struttura territoriale le posizioni anomale di propria competenza, ordinabili per chiave pensione o codice fiscale. Come di consueto, la lista può essere esportata in formato pdf o file xls.
Cliccando sulla chiave pensione viene proposta la visualizzazione dei dati anagrafici e di pensione completi del codice fiscale segnalato.
Viene creata una segnalazione per ciascuna pensione nel caso in cui uno stesso soggetto è titolare di più pensioni.
E’ inoltre presente l’opzione che consente di creare direttamente la domanda di ricostituzione in Webdom.
L’opzione "Verifica" consente all’operatore di chiudere in automatico la segnalazione nel caso in cui l’anomalia sia stata risolta in base alle indicazioni fornite nel manuale allegato alla lista.
Il sollecito delle posizioni non ancora definite viene attivato ogni 30 giorni.
1. Attività a cura delle strutture territoriali
Come di consueto, le attività da svolgere a cura delle strutture territoriali sono illustrate nel documento in formato pdf disponibile a fianco di ciascuna lista presente nell’applicativo.
Si richiama l’attenzione delle strutture di produzione sulla circostanza che le anomalie devono essere risolte per quanto possibile sulla base delle informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto ovvero relazionandosi con le anagrafi comunali o utilizzando i dati disponibili presso l’Agenzia delle Entrate.
2. Monitoraggio della produzione
Ai fini della misurazione in procedura Verifica e Piano budget, l’attività relativa alla gestione delle posizioni contenute nella lista PENS0029 sarà valorizzata secondo quanto già disposto dal messaggio 5901 del 2012 della Direzione Centrale PCG.