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Circolare 56 del 10 marzo 2015
OGGETTO:
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, adeguamento all’articolo 3 della legge n. 92/2012. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
A. PREMESSA
1. Il quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
B. INTERVENTI
1. Prestazioni
2. Assegno straordinario di sostegno al reddito
2.1 Requisiti del datore di lavoro
2.2 Requisiti del lavoratore
2.3 Adempimenti della sede INPS che ha in carico la matricola aziendale
2.4 Presentazione della domanda
2.5 Modalità di calcolo dell’assegno
2.6 Procedure di liquidazione
2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
2.8 Erogazione in unica soluzione
2.9 Salvaguardia
2.10 Regime tributario
2.11 Contributi sindacali
2.12 Contribuzione correlata
2.13 Cumulabilità
3. Ricorsi amministrativi
C. FINANZIAMENTO
1. Modalità di finanziamento delle prestazioni
2. Codifica aziende
3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
4. Contributo addizionale
5. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
5.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
5.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
D. ISTRUZIONI CONTABILI
A. PREMESSA
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire ulteriori finalità di sostegno di attività formative e di erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il comma 42, del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti non regolamentari del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina l’abrogazione dei decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici” alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e di estenderlo alle imprese di assistenza e alle aziende di servizi funzionali alle stesse.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale del settore assicurativo.
L’entrata in vigore di tale decreto ha determinato l’abrogazione del D.I. n. 33 del 21 gennaio 2011.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale dipendente, non dirigente, delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti, una serie di interventi di seguito indicati, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. In virtù del più esteso campo di applicazione, il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza”.
Il Fondo tutela anche il personale dipendente, non dirigente, delle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo.
La tutela può essere estesa ai dipendenti, non dirigenti, degli enti di settore o associazioni di categoria che facciano richiesta congiunta (impresa e organizzazioni sindacali) di ammissione al Fondo, subordinatamente al parere favorevole del Comitato amministratore del Fondo, che in tal caso dovrà attivarsi presso l’INPS per disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo stesso.
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 78459/2014.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 26, della legge n. 92/2012.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si rimanda agli articoli 4 e 5 del citato decreto.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 92/2012.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.
B. INTERVENTI
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, e al versamento della contribuzione correlata;
3) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, ed al versamento della contribuzione correlata dovuta.
Le istruzioni relative alle prestazioni ordinarie di cui ai punti 1) e 2) verranno fornite con separata circolare.
2. Assegno straordinario di sostegno al reddito
Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente, non dirigente, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria.
2.1 Requisiti del datore di lavoro
L’accesso alla prestazione straordinaria è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 20 maggio 2013.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che indichi, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del personale dipendente, non dirigente, in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la sede INPS presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo de quo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta sede INPS la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2).
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina l’erogazione al perfezionamento dei requisiti contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa (ed adeguati agli incrementi dell’aspettativa di vita secondo la previsione contenuta nella relazione tecnica di accompagno al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché degli eventuali maggiori incrementi previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’art. 12, comma 12-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, tempo per tempo adottati), utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Il diritto all’accesso alla prestazione straordinaria deve essere verificato con riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti in base alla normativa vigente al momento del pensionamento.
Si richiama in proposito la circolare n. 35 del 2012 nella quale è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi da 1, lett. b), a 4, dell’articolo 6 del decreto interministeriale, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le sedi INPS competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
2.3 Adempimenti della sede INPS che ha in carico la matricola aziendale
La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione 2V.
La medesima sede provvede a trasmettere alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, insieme alla dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della sede INPS scelta per il versamento del contributo straordinario.
La direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante, ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della provvista anticipata mensile.
2.4 Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.
La sede INPS competente per la liquidazione della prestazione è individuata in base al criterio generale della residenza del lavoratore.
La sede INPS deve tempestivamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla sede medesima.
2.5 Modalità di calcolo dell’assegno
Il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata (articolo 11, comma 8).
In particolare,
per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
a) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
b) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
a) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
b) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011).
Pertanto, sulla base della nuova formulazione del regolamento del Fondo di solidarietà, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima, deve essere computata nella così detta quota D.
Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria:
nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno;
nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno.
Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:
non viene trattenuto il contributo ONPI;
non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute fiscali, per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, per recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.
Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni, che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.
Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.
In particolare:
- ai sensi della delibera n. 1 del 13 giugno 2014 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%);
- ai sensi della delibera n. 2 del 13 giugno 2014 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004;
- ai sensi della delibera n. 3 del 13 giugno 2014 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i soggetti la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
La sede INPS competente per la liquidazione in base alla residenza del lavoratore, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria con riferimento alla normativa vigente al momento del pensionamento, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione stessa.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 198, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VESO33”.
2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.
2.8 Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell’opzione.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
Il decreto interministeriale ha previsto al comma 2 dell’articolo 6 una salvaguardia per i soggetti già titolari di assegno straordinario a carico del Fondo, nel caso in cui intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico.
Tale salvaguardia consente di prorogare l'erogazione dell'assegno, ed il versamento della contribuzione ad esso correlata, oltre il limite sancito dei sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria (nota dell’ Agenzia Entrate prot. n. 954-163765/2011).
Di conseguenza, ai sensi dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e successive modifiche e integrazioni, sull’assegno straordinario vengono attribuite – ove spettanti - a seguito della presentazione della relativa richiesta, le detrazioni per lavoro dipendente e/o le detrazioni per familiari a carico.
La prestazione straordinaria in unica soluzione è soggetta al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR.
Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.
Al riguardo si fa riserva di successive istruzioni.
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata dal datore di lavoro, al nuovo Fondo di solidarietà per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento per la contribuzione utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2014 è pari a € 100.123,00.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.
In particolare, per il 2014, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
L’articolo 12 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgano attività in concorrenza con il datore di lavoro esodante presso cui prestava servizio il lavoratore o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest’ultimo.
Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata vengano sospesi.
I successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro svolta in qualsivoglia ambito, purché non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, verrà operata la corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo determinato dall’INPS nel rispetto delle norme vigenti. Per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, per le pensioni in vigore dal 1° gennaio 2009, sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 12, comma 7) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro ed i redditi conseguiti, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:
· all’azienda esodante per il rilascio dell’eventuale nulla osta;
· al Fondo di sostegno, tramite la sede INPS che gestisce l’assegno straordinario.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - mentre la contribuzione correlata viene cancellata.
Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (articolo 5, lettera g).
Come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera f), i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la direzione generale dell’INPS, al quale spetta decidere in unica istanza.
1. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento delle prestazioni ordinarie (programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa) è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
b) Contributo addizionale
In caso di finanziamento da parte del Fondo di trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in misura non inferiore all’ 1,50%. A norma dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. n. 78459 del 17 gennaio 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.
c) Contributo straordinario
Per la prestazione straordinaria in caso di esodo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.
Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Si applica anche l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, le aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo settore di attività della società capogruppo.
La disciplina del Fondo di solidarietà in oggetto non è applicabile ai soggetti che svolgono attività di intermediari assicurativi e riassicurativi, che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Pertanto, sono esclusi i datori di lavoro inquadrati con codice statistico contributivo 6.02.01 e contestualmente presentino i codici Ateco2007 66.22.02 e 66.22.03.
La tutela può essere estesa ai dipendenti degli enti di settore o associazioni di categoria che ne facciano richiesta, subordinatamente al parere favorevole del Comitato amministratore del Fondo.
Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal c.a. “2V”, che, dal 01/01/2014, assume il nuovo significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM n. 78459/2014 (intersettoriale Assicurazioni)”.
Per le nuove iscrizioni l’attribuzione del predetto codice avverrà tramite procedura automatizzata. Per le posizioni già aperte cui non è stato ancora attribuito il codice pur ricorrendone i presupposti, sarà cura delle singole aziende chiedere la variazione di inquadramento alla competente sede territoriale avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto aziende.
Tale codice è già attribuito e permane alle imprese del settore assicurativo precedentemente iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici ex DM n. 33/2011 (circolare n. 123/2011).
Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente sede
dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esercizio dell'attività assicurativa o di assistenza ai sensi della normativa vigente.
Tenuto conto di quanto disposto dal Decreto interministeriale relativamente alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, si rende noto che, per rientrare nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà, è necessario che le stesse chiedano la variazione dell’inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo al fine del rilascio del codice di autorizzazione. In presenza dei presupposti, l’iscrizione al Fondo decorre dal periodo di paga in corso alla data di richiesta di variazione dell’inquadramento.
3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di marzo 2015 - a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti.
Non sono, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio 2014 a febbraio 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da gennaio 2014 a febbraio 2015 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo gennaio 2014 – febbraio 2015, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M152” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo intersettoriale Assicurativi periodo gennaio 2014 – febbraio 2015";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo ai periodi compresi tra gennaio 2014 e febbraio 2015, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,3% dell’imponibile.
Ai fini del versamento del contributo addizionale si fa riserva di dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell’assegno ordinario.
5. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
5.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
• in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES , per la sede INPS indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
• sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: prestazioni di esodo”, per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice PIN (o la sua estensione) deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale avviene il versamento mensile.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale intestata alla sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.
La predetta sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.
5.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Come già affermato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.
Il versamento si compone di due parti, rispettivamente relative alla prestazione ed alla contribuzione figurativa correlata.
Si riportano di seguito le istruzioni riguardanti il versamento della componente riferita alla contribuzione correlata.
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, il codice AS, che assume il significato di “Lavoratori per i quali viene versato il contributo pari alla contribuzione correlata per assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo Intersettoriale del personale dipendente delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza”.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo del contributo da versare (v. sez. B, punto 2.12).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice
Significato
M133
Contributo straordinario per correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo intersettoriale Assicurativi (ovvero a carico dei datori di lavoro)
In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni al modello.
D. ISTRUZIONI CONTABILI
In applicazione dell’articolo 1 del Decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, alla gestione contabile, istituita presso l’INPS per rilevare i fenomeni economico-finanziari di pertinenza del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, ai sensi del decreto ministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, si è provveduto a variare opportunamente la denominazione, come di seguito indicato:
IS – Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza – art. 1, del Decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014.
In seno alla citata gestione contabile, istituita con circolare n. 123 del 28 settembre 2011, è presente la contabilità separata ISR – Gestione assicurativa a ripartizione.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza per il finanziamento del Fondo, secondo le disposizioni operative previste nei precedenti punti 3 (contribuzione ordinaria), 5.1 (contributo a copertura degli assegni straordinari) e 5.2 (contribuzione correlata all’assegno straordinario) del paragrafo C, sono stati istituiti i seguenti nuovi conti (allegato n. 3):
ISR21111 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
ISR21171 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso;
ISR21116 per il contributo a copertura degli assegni straordinari;
ISR21113 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M133”);
ISR21173 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M133”).
Con riferimento alla contribuzione ordinaria, la procedura di ripartizione DM imputerà le somme riscosse, rispettivamente ai conti ISR21111 e ISR21171, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Pertanto, per la rilevazione della contribuzione dovuta allo stesso titolo e valorizzata nel flusso Uniemens con il codice “M152”, in relazione ai periodi di competenza gennaio 2014-febbraio 2015, la procedura automatizzata movimenterà i medesimi conti.
La rilevazione contabile del contributo a copertura degli assegni straordinari, dovuto dalle aziende esodanti e riscosso con le modalità descritte al punto 5.1 del paragrafo C, dovrà essere effettuata a cura delle sedi, in modalità manuale.
Per l’imputazione contabile del contributo addizionale, si rinvia all’atto dello scioglimento della riserva di cui al punto 4, paragrafo C, della presente circolare.
L’onere per gli assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente adeguata (cfr. msg. n. 4573 del 12 maggio 2014), dovrà essere rilevato al nuovo conto ISR30116, mentre il pagamento degli stessi deve essere imputato al relativo conto di debito ISR10116, anch’esso di nuova istituzione.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto in uso ISR24130, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito previste dalle disposizioni vigenti per la generalità delle pensioni.
L’imputazione ai suddetti conti viene effettuata dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni.
Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il seguente codice bilancio in uso, opportunamente ridenominato:
“03097" - Somme non riscosse dai beneficiari per assegni straordinari di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014 - ISR"
Eventuali recuperi di prestazioni indebite andranno imputati al conto in uso ISR24130.
La rilevazione delle trattenute effettuate sugli assegni straordinari per il divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro, nei casi disciplinati dall’art. 12 del citato decreto ministeriale n. 78459/2014, andrà imputata al conto in uso ISR24153.
Riguardo alle modalità di contabilizzazione dell’assegno straordinario erogato in unica soluzione (cfr. punto 2.8 del paragrafo B) si fa presente che le relative istruzioni verranno fornite unitamente alla comunicazione del rilascio della procedura di liquidazione.
Nell'allegato n. 3 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.
Il Direttore Generale
Cioffi