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Circolare 208 del 29 dicembre 2015
OGGETTO:
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, di adeguamento all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e articoli 26 e ss., del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
La costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito prevista dall’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, come modificata dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, consente di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, tra le quali l’erogazione di assegni straordinari di accompagnamento alla pensione al fine di agevolare l’esodo dei lavoratori in caso di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Per il gruppo Ferrovie dello Stato italiane il decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015 ha recepito l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 luglio 2013 per l’adeguamento alla nuova disciplina in materia. Tra le novità più importanti, la modifica del contributo ordinario ora fissato nella misura dello 0,20% e l’aumento da 48 a 60 mesi del periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario.
A. PREMESSA
1. Il quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
B. ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO
1. Requisiti del datore di lavoro
2. Requisiti del lavoratore
3. Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola
aziendale
4. Presentazione della domanda
5. Modalità di calcolo dell’assegno
6. Procedure di liquidazione
7. Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
8. Erogazione in unica soluzione
9. Regime tributario
10. Contributi sindacali
11. Contribuzione correlata
12. Cumulabilità
13. Ricorsi amministrativi
C. FINANZIAMENTO
1. Modalità di finanziamento delle prestazioni
2. Codifica aziende
3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso
Uniemens
4. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura
dell’assegno straordinario
4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di
compilazione del flusso Uniemens
D. ISTRUZIONI CONTABILI
A. PREMESSA
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire ulteriori finalità di sostegno di attività formative e di erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 luglio 2013 tra il gruppo FS e Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Orsa Ferrovie, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare il “Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A.”, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, all’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.
Si precisa che l’art. 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5, del citato articolo 46 prevede che: “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”.
Il nuovo dettato normativo dei Fondi di solidarietà è ora contenuto negli articoli 26 e seguenti, del menzionato d.lgs. n. 148/2015.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, di situazioni di crisi aziendale, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, una serie di interventi disciplinati dal regolamento, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti delle società del gruppo FS (esclusi i dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale FS o all’Assicurazione generale obbligatoria.
Il decreto precisa che per le società del gruppo FS si intendono tutte le società nelle quali Ferrovie dello Stato italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo. Il Fondo non potrà erogare prestazioni a favore di lavoratori in forza a imprese derivate da operazioni societarie in seguito alle quali non presentino più i suddetti requisiti.
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 92/2012, come modificato dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 4, comma 2, del regolamento).
Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti ordinari e straordinari. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, nella delibera di concessione il Comitato prende atto, sulla base del verbale di accordo aziendale notificato all’Istituto (e che costituisce parte integrante della delibera in argomento) che risultano esperite le previste procedure contrattuali e di legge.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.
B. Assegno straordinario di sostegno al reddito
Il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni, al fine del raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, e al versamento della contribuzione correlata dovuta.
Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente (esclusi i dirigenti) coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria.
1. Requisiti del datore di lavoro
L’accesso alla prestazione straordinaria è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 30 luglio 2013.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo de quo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2).
2. Requisiti del lavoratore
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Si richiamano in particolare: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo 24 della legge n. 214 del 2011, e successive integrazioni e modifiche), la circolare n. 63 del 2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione possono essere utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatorie anche negli altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
Coloro che maturano il diritto esclusivamente a carico dell’AGO, e che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti), perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi da 1, lettera b), a 4, dell’articolo 6 del decreto interministeriale, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
3. Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione 2M.
La medesima Sede provvede a trasmettere alla Direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, insieme alla dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta per il versamento della provvista anticipata degli assegni straordinari.
La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante, ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della provvista anticipata mensile.
4. Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.
Le Sedi Inps competenti per la liquidazione della prestazione sono:
- per i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS, le relative Sedi Polo;
- per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, le Sedi Polo di cui al messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015, e successive integrazioni e modifiche.
La Sede Inps competente deve segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.
5. Modalità di calcolo dell’assegno
Il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e contestuale accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata.
In particolare,
per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
a) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
b) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
a) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
b) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, sulla base della nuova formulazione del regolamento del Fondo di solidarietà, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima, deve essere computata nella così detta quota D.
Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria:
nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno;
nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno.
Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:
non viene trattenuto il contributo Onpi;
non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, per recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.
Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni, che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.
Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.
In particolare:
- ai sensi della delibera n. 6 del 14 gennaio 2011 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%);
- ai sensi della delibera n. 7 del 14 gennaio 2011 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i marittimi iscritti sia all’assicurazione generale obbligatoria sia al Fondo speciale FS, in applicazione dell’articolo 46 della legge n. 413/1984;
- ai sensi della delibera n. 14 del 31 gennaio 2011 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
6. Procedure di liquidazione
La Sede Inps di liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria con riferimento alla normativa vigente al momento del pensionamento, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate.
La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 029, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOESO” e il range numerico da 600 a 799.
7. Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.
Se il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo speciale FS ha decorrenza durante il corso del mese, anche la scadenza dell’assegno straordinario è inframensile, collocandosi nel giorno precedente alla decorrenza della pensione.
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.
8. Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di sconto Bce di riferimento alla data di decorrenza della prestazione.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere astrattamente perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
9. Regime tributario
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria (Agenzia delle entrate, interpello n. 954-369/2010 del 23 settembre 2010).
La prestazione straordinaria in unica soluzione è soggetta al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota del Tfr.
10. Contributi sindacali
Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.
11. Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versato dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori interessati tempo per tempo vigente.
In particolare, per il 2015, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale FS.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese che precede quello di decorrenza della pensione.
Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
12. Cumulabilità
L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità e i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
Il comma 2 prevede che la percezione dei redditi di cui sopra comporti la decadenza dal diritto all’assegno straordinario con la conseguenza della cessazione della loro corresponsione, nonché del versamento della contribuzione correlata.
I successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro svolta non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, verrà operata la corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del decreto in argomento, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato. Per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, dal 1° gennaio 2009 per le pensioni di vecchiaia e anzianità è stata introdotta la cumulabilità, pertanto sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 11, comma 7) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro e i redditi conseguiti, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:
· all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta;
· al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - mentre la contribuzione correlata viene cancellata.
Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (articolo 4, lettera b).
13. Ricorsi amministrativi
Come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera e), i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’Inps, al quale spetta decidere in unica istanza.
C. FINANZIAMENTO
1. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento delle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b (programmi formativi, nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, finalizzati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza del personale, e trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa) è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,20% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
b) Contributo addizionale
Per tale contributo si fa riserva di successive indicazioni.
c) Contributo straordinario
Per le prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è dovuto, in caso di esodo da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione, nella misura prevista dall’articolo 40 della legge n. 183/2010.
Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Si applica anche l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 in materia di prescrizione.
2. Codifica aziende
Rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento le società del gruppo Ferrovie dello Stato, a prescindere dal numero dei dipendenti. Per le società del gruppo FS si intendono tutte le società nelle quali Ferrovie dello Stato italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo.
Pertanto, le aziende del gruppo FS sono tenute ad inviare all’Inps dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al Fondo di solidarietà tramite Cassetto previdenziale aziende al fine della attribuzione alle stesse, da parte delle competenti strutture territoriali, con decorrenza 03/2015, del c.a. 2M che assume il nuovo significato di “Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A”.
In caso di mutamenti societari che determinino l’inclusione di ulteriori aziende nell’ambito di applicazione del Fondo, è necessario che le stesse ne diano notizia alla competente struttura territoriale dell’Istituto al fine dell’attribuzione del suddetto c.a. 2M.
Non sono iscrivibili al Fondo le società derivate o derivanti dalle imprese del gruppo Ferrovie dello Stato spa in seguito a operazioni societarie in esito alle quali non venga mantenuta una partecipazione azionaria di controllo.
Si precisa che l’accesso al Fondo in questione è consentito a tutto il personale delle società del gruppo FS: lavoratori iscritti al Fondo speciale FS (caratterizzati dall’essere dipendenti di matricole con c.a. “4F”) e lavoratori iscritti all’AGO (dipendenti di matricole prive di c.a. “4F”).
3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di febbraio 2016 - a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti.
Non sono, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2015 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto) a gennaio 2016, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da marzo 2015 a gennaio 2016 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo marzo 2015 a gennaio 2016, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M154” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, periodo marzo 2015 a gennaio 2016";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo ai periodi compresi tra marzo 2015 e gennaio 2016, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,20 dell’imponibile.
4. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
• in ambiente Imspn, procedura Agenda1, funzione Paes, per la Sede Inps indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata, al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
• sul sito internet www.inps.it “Servizi online” nella sezione “Accedi ai servizi” sotto la funzione “Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti” per i datori di lavoro, selezionando dalla lista dei servizi la voce “prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.
Il servizio de quo consente l’accesso al Portale prestazioni atipiche:
selezionando la funzione “Pagamenti”, alla voce “Prospetto rata mese”, si accede all’analitico dell’ importo da versare per la copertura della provvista mensile anticipata della prestazione (il totale indicato riporta l’importo lordo derivante dalla provvista e dalle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti o importi a credito). L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice Pin. Il codice Pin (o la sua estensione) per accedere alle informazioni del Portale deve essere richiesto alla Sede Inps presso la quale avviene il versamento mensile della provvista anticipata.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.
La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione Paes, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di Tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.
4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Come già affermato, l’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione.
Si riportano di seguito le istruzioni riguardanti il versamento della componente riferita alla contribuzione correlata che, secondo le ordinarie modalità, dovrà essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS.
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, i codici che seguono in tabella, a seconda delle varie tipologie lavorative:
FE
Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale n. 86984/2015)
NE
Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale n. 86984/2015)
FM
Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale n. 86984/ 2015)
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).
Per i lavoratori già iscritti al Fondo Speciale FS (<Tipo Lavoratore> EF ovvero ME) la retribuzione dovrà essere esposta anche analiticamente mediante la compilazione degli elementi tipici del Fondo:
<Retribuzione177> <GiorniRetribuitiFS> <Tredicesima> (solo nel mese di corresponsione) <Competenze Accessorie> <IndennitaIntegrSpec> <RetribuzioneUltimoGiorno> (con la precisazione della <Retribuzione177> e della <IndennitaIntegrSpec> riferite all’ultimo giorno).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice
Significato
M138
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane spa lav. iscritti Fondo ferrovie (ovvero a carico dei datori di lavoro)
M117
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane spa lav. iscritti FPLD (ovvero a carico dei datori di lavoro)
In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni al modello.
D. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà oggetto della presente circolare, regolamentato con decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015 e trasferito presso l’Istituto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successive modificazioni, la cui nuova disciplina è contenuta negli artt. 26 e ss., del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è istituita la nuova gestione contabile:
FE – Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – art. 1, del Decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86984.
In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata:
FER – Gestione assicurativa a ripartizione.
I contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e b), del citato D.I., (cfr. istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 3, lettera C), andranno contabilizzati ai seguenti nuovi conti:
FER21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
FER21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
La procedura informatica di ripartizione contabile DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti FER21110 e FER21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate le somme esposte nel flusso UNIEMENS con il codice “M154”.
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della medesima contribuzione ordinaria, derivante da modd. DM10 insoluti e DM10/V, effettuata dalla citata procedura automatizzata:
FER21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
FER21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Per rilevare la contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dalle aziende esodanti ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.I. in parola, valorizzata nelle denunce mensili con le modalità di cui al paragrafo 4.2, lettera C, si istituiscono i seguenti conti:
FER21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata agli assegni straordinari, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M138”, relativo ai lavoratori già iscritti al Fondo speciale FS);
FER21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata agli assegni straordinari, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M138”, relativo ai lavoratori già iscritti al Fondo speciale FS);
FER21113 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata agli assegni straordinari, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M117”, relativo ai lavoratori iscritti al FPLD);
FER21173 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata agli assegni straordinari, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M117”, relativo ai lavoratori iscritti al FPLD).
La procedura automatizzata DM provvederà a contabilizzare contestualmente l’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi corrispondenti all’esodo, dal Fondo di solidarietà in oggetto al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato (evidenza contabile GFR) e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (evidenza contabile FPR), movimentando in “DARE” il nuovo conto FER32140 e in “AVERE”, rispettivamente, i conti esistenti GFR22040 e FPR22040.
L’imputazione contabile del contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari, dovuto dalle aziende esodanti a titolo di provvista e riscosso con le modalità di cui al messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014, dovrà essere effettuata, a cura delle Sedi, al nuovo conto FER21115.
Per le modalità di rilevazione contabile del contributo addizionale, si rinvia all’atto di scioglimento della riserva di cui al paragrafo 1.b), lettera C, della presente circolare.
L’onere per gli assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente aggiornata, dovrà essere rilevato al nuovo conto FER30115, mentre il pagamento degli stessi andrà imputato al relativo conto di debito FER10130, anch’esso di nuova istituzione.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al nuovo conto FER24130, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito.
Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione:
“3146 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera c), D.I. n. 86984/2015 – FER”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati al nuovo conto FER10131, a cura della Direzione generale.
Per gli eventuali recuperi di prestazioni indebite, verrà imputato il conto FER24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio:
“1134 – Recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 5, comma 1, lettera c), D.I. n. 86984/2015 – FER”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno registrate al nuovo conto FER00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.
Il citato codice bilancio “1134” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I saldi dei conti FER00130 e FER10131, risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti di nuova istituzione FER55150 e FER55151.
La rilevazione delle trattenute sugli assegni straordinari, nei casi disciplinati dall’articolo 11, del citato decreto interministeriale n. 86984/2015, andrà effettuata al conto di nuova istituzione FER24153.
Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Cioffi