Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Decreti DE 2015 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 5584
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015
Determinazione dell'ammontare massimo del beneficio a favore dei
nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a
quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un
valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui. (16A00945)
(GU n.35 del 12-2-2016)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato", che prevede, nel limite di 45 milioni di
euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il
mantenimento dei figli, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di
beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli
minori pari o superiori a quattro in possesso di una situazione
economica corrispondente ad un valore dell'ISEE, disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500,00 euro
l'anno;
Visto il medesimo articolo 1, comma 130, della citata legge n. 190
del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
la definizione dell'ammontare massimo complessivo del beneficio per
nucleo familiare e le disposizioni attuative del citato comma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della
dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione,
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo",
che istituisce l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 21 dicembre 2000, n. 452, concernente il "Regolamento
recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il
nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre
1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n.
448";
Ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell'erogazione del
beneficio di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190
del 2014, lo strumento dell'assegno al nucleo familiare con tre figli
minori di cui al richiamato art. 65 della legge n. 448 del 1998, il
quale, essendo beneficio analogo per natura e platea di beneficiari,
permette un piu' efficiente ed efficace impiego delle risorse
disponibili, riducendo al minimo gli oneri in capo ai beneficiari,
nonche' le spese amministrative e di gestione del beneficio e
permettendo pertanto di massimizzare il beneficio unitario;
Considerato che per il 2015 la soglia per l'accesso all'assegno al
nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art. 65
della legge n. 448 del 1998, e' fissata in euro 8.555,99, come da
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, ed e' quindi
leggermente superiore a quella per l'accesso al beneficio di cui al
citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014;
Considerato che nel 2014 su un totale di 231.937 beneficiari di
assegno al nucleo familiare con tre figli minori 71.641 appartengono
a nuclei che nello stesso anno presentavano 4 o piu' figli;
Considerato che non si attendono incrementi nella platea dei
beneficiari legati alla riforma dell'ISEE, di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, alla luce
delle prime evidenze disponibili sugli effetti della riforma,
presentate nella collana dei Quaderni della ricerca sociale n. 33 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che non presentano in
esito alla riforma medesima, per le famiglie con minorenni,
significative variazioni nella distribuzione dell'indicatore al di
sotto delle soglie qui considerate, al netto di potenziali emersioni
di redditi e patrimoni precedentemente non dichiarati;
Ritenuto, comunque, opportuno, adottare un criterio prudenziale al
fine di rispettare il limite di 45 milioni di euro di cui al citato
articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dividendo in due tranche l'erogazione del beneficio ivi previsto ed
individuando in 500 euro il beneficio iniziale con successiva
integrazione da determinarsi sulla base delle risorse residue una
volta completato il processo di identificazione dei beneficiari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015 con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)";
b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013;
c) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013;
d) «Sistema informativo ISEE»: il sistema informativo dell'ISEE,
gestito dall'INPS, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
e) «Beneficio»: l'importo corrispondente ai buoni per l'acquisto di
beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli
minori pari o superiori a quattro, di cui al citato articolo 1, comma
130, della legge n. 190 del 2014, riconosciuto al fine di contribuire
alle spese per il mantenimento dei figli;
f) «Assegno per i tre figli minori»: l'assegno di cui all'art. 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Art. 2
Beneficiari
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del
2014, ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o
superiori a quattro, gia' beneficiari, con riferimento all'annualita'
2015, dell'assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore a
8.500 euro, e' riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3
non e' prevista ulteriore domanda dell'interessato rispetto a quella
gia' presentata ai fini della concessione dell'assegno per i tre
figli minori. Il beneficio e' riconosciuto direttamente dall'INPS al
momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori mediante
verifica della presenza nel Sistema informativo ISEE di una
corrispondente DSU da cui risulti il valore ISEE non superiore a
8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno quattro componenti di
eta' inferiore a 18 anni.
3. Nel caso di ingresso nel nucleo familiare del quarto figlio
entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per i tre
figli minori, il genitore richiedente l'assegno e' tenuto ad
aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento
del beneficio di cui all'articolo 3. Il beneficio sara' erogato
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Nel caso di quarto figlio con un genitore non convivente nel
nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia
riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini del riconoscimento
del beneficio di cui al comma 3 e' quello corrispondente al quarto
figlio calcolato secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
Art. 3
Beneficio e modalita' di erogazione
1. Il Beneficio e' fissato in un importo pari ad euro 500 per
nucleo familiare, integrato secondo le modalita' di cui al comma 4.
2. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 ai
beneficiari dell'assegno per i tre figli minori, adottando le
modalita' di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del
primo accredito utile.
3. Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di
quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l'anno, il
beneficio e' concesso in ragione del numero di mesi per i quali il
requisito e' soddisfatto. A tal fine la frazione di mese e'
conteggiata come intero.
4. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle domande
per l'assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015, l'INPS
verifica l'onere sostenuto per l'erogazione dell'importo di cui al
comma 1 e l'ammontare delle risorse residue rispetto alle previsioni
di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del
2014. L'ammontare delle risorse residue e' conseguentemente ripartito
tra tutti i beneficiari di cui all'articolo 2, ad integrazione
dell'importo di cui al comma 1.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede con le
risorse stanziate dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del
2014, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Al termine delle operazioni di erogazione del beneficio, di cui
all'articolo 3, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo le indicazioni concordate, una dettagliata relazione sui
benefici riconosciuti e sulle caratteristiche dei beneficiari.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Vincenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 111