Cumulo ex dlgs 184/1997
Pensione anticipata
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, per il perfezionamento dei requisiti per loro previsti dall’articolo 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in cumulo (vedi circolari n. 35 del 2012 p. 2.2 e n. n. 63 del 2015).
Cumulo ex dlgs 184/1997
Pensione anticipata
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, per il perfezionamento dei requisiti per loro previsti dall’articolo 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in cumulo (vedi circolari n. 35 del 2012 p. 2.2 e n. n. 63 del 2015).
Requisiti per la pensione anticipata in cumulo
Pertanto, il diritto alla pensione anticipata in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti di cui al punto a), o al punto b), che seguono:
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- requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, pari a 63 anni da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore;
- requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, pari ad almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo non ancora utilizzati e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti temporalmente;
- importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia);
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- requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, da adeguare agli incrementi alla speranza di vita in vigore, considerando utili tutti i periodi contributivi interessati dal cumulo non ancora utilizzati e conteggiando una sola volta, ai fini del diritto, i periodi sovrapposti temporalmente (Vedi requisito per la pensione anticipata).
Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.
Ai fini della verifica del raggiungimento del c.d. importo soglia, di cui alla lettera a) del presente punto, non si computano i periodi assicurativi maturati presso le Casse professionali.
Gestione che istruisce la domanda di pensione anticipata
La domanda di pensione anticipata in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti - dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda (crf. punto 3 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione dei casi in cui al momento della presentazione della domanda il soggetto risulti iscritto ad una Cassa professionale. In tali ultimi casi la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto.