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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito
Codifica Aziende
(circ.90/2015)
Nell’ambito di applicazione del regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito rientrano i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i relativi contratti complementari.
Il Ccnl del settore credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito, delle finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia e/o finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993.
Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “3D”, che, dal 01/07/2014, assume anche il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 83486/2014 (Fondo di solidarietà settore credito)”.
Tale codice di autorizzazione è già attribuito e permane alle imprese precedentemente iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese del credito ex decreto n. 158/2000.
Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Sede dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine al Ccnl applicato e i relativi contratti complementari tramite Cassetto previdenziale aziende.