Contributo ordinario
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di maggio 2015 a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale disposizione vale sia per i dipendenti iscritti alla gestione privata che per i dipendenti di che hanno optato per l’iscrizione alla gestione pubblica.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da luglio 2014 a aprile 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con decreto 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Ai fini del versamento degli arretrati (nei limiti sopra definiti luglio 2014 – aprile 2015), le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il nuovo codice “M151” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo del Credito luglio 2014 - aprile 2015";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,20% dell’imponibile.
Con riferimento alle competenze arretrate (periodo da luglio 2014 a aprile 2015), resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).