Bonus bebè
Pagamento dell’assegno
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari all’importo indicato al paragrafo precedente a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello “SR163” (cfr. il paragrafo 9).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 7), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Il pagamento dell’assegno con la maggiorazione del 20% verrà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’autocertificazione, riguardante il “primo figlio”, resa dal richiedente nella domanda telematica, mediante controlli nei propri archivi e presso i competenti uffici anagrafici.
Bonus bebè
Pagamento dell’assegno
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari all’importo indicato al paragrafo precedente a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello “SR163” (cfr. il paragrafo 9).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 7), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Il pagamento dell’assegno con la maggiorazione del 20% verrà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’autocertificazione, riguardante il “primo figlio”, resa dal richiedente nella domanda telematica, mediante controlli nei propri archivi e presso i competenti uffici anagrafici.
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello SR163 (cf. precedente paragrafo 5, messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 5), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni contenute ai precedenti paragrafi 5 e 5.1), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.
Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016), per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).
Cessazione dell'erogazione del beneficio
L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza indicate all’art. 5 del D.P.C.M. e specificate al successivo paragrafo 7 nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini indicati al precedente paragrafo 5. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.