Eureka Previdenza

Bonus bebè

Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019) (circ.26/2020)

L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983).

Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni (art. 5 del D.P.C.M. del 27/02/2015):

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

L’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che ab origine avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione. In tal caso, la Struttura territoriale competente provvederà al recupero dell’indebito, con le ordinarie modalità, avvalendosi della funzione “revoca” presente nell’ambito della relativa procedura di gestione.

L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • compimento di un anno di età; compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento; fine dell’affidamento temporaneo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.

In linea di principio, nei casi di decadenza, l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le regole contenute nella circ.85/2019.                 

Bonus bebè

Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019) (circ.26/2020)

L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983).

Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni (art. 5 del D.P.C.M. del 27/02/2015):

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

L’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che ab origine avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione. In tal caso, la Struttura territoriale competente provvederà al recupero dell’indebito, con le ordinarie modalità, avvalendosi della funzione “revoca” presente nell’ambito della relativa procedura di gestione.

L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • compimento di un anno di età; compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento; fine dell’affidamento temporaneo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.

In linea di principio, nei casi di decadenza, l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le regole contenute nella circ.85/2019.                 

Circolare 85/2019

Circolare 85/2019circ.85/2019

L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza (art. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015) in caso di perdita di uno dei requisiti di legge indicati al paragrafo 5 (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore a 25.000 euro) o di provvedimento negativo del giudice, che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983.

Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento, fine dell’affidamento temporaneo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

Interruzione

L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

Presentazione di una nuova domanda

In linea di principio, nei casi di decadenza (ad esempio, nuova DSU da cui derivi un ISEE minorenni superiore alla soglia di legge), l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le regole precedentemente illustrate: quindi, se  la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento) l’assegno viene riconosciuto dal mese in cui l’utente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dall’evento (cfr. il paragrafo 7), l’assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.

Esempio 1: nascita il 27 gennaio 2019, decadenza 3 febbraio 2019, riacquisto dei requisiti il 7 marzo 2019, presentazione di una nuova domanda il 10 aprile (quindi entro i 90 giorni dall’evento), la decorrenza del beneficio è marzo 2019.

Esempio 2: nascita il 27 gennaio 2019, decadenza 3 febbraio 2019, riacquisto dei requisiti 7 marzo 2019, presentazione di una nuova domanda il 28 maggio 2019 (oltre i 90 giorni dall’evento), la decorrenza del beneficio è maggio 2019.

Esempio 3: nascita 27 gennaio 2019, decadenza dal beneficio 15 febbraio 2019, riacquisto dei requisiti il 10 giugno 2019, presentazione nuova domanda il 3 luglio 2019 (oltre i 90 giorni dall’evento), l’assegno decorre dalla data di presentazione della domanda, quindi da luglio 2019.

Non è necessaria invece la presentazione di una nuova domanda nei casi di rettifica dell’ISEE, con valenza retroattiva, effettuata da un CAF e/o di variazione del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, variazione a seguito di adozione di minorenne): per tali fattispecie è sufficiente infatti che l’operatore, esperite le verifiche, rielabori la domanda.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell’assegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 7.

Circolare 20/2018

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
  • perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore a 25.000 euro, provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25, comma 7 della legge n. 184/1983);
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente (cfr. precedenti paragrafi 4 e 5).

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano la decadenza.

Il soggetto richiedente è comunque tenuto a comunicare immediatamente all’INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza.

Il verificarsi delle predette cause di decadenza inerenti il richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell’assegno sono quelli indicati nel paragrafo 5 della circ.93/2015 e richiamati al paragrafo 5 della presente circolare.

Contenuto della circolare 93/2018

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a terzi.

L’erogazione dell’assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (indicati al precedente paragrafo 3) o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell’Istituto.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell’assegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 5.

 

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