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Bonus bebè
Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019) (circ.26/2020)
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983).
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni (art. 5 del D.P.C.M. del 27/02/2015):
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
L’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che ab origine avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione. In tal caso, la Struttura territoriale competente provvederà al recupero dell’indebito, con le ordinarie modalità, avvalendosi della funzione “revoca” presente nell’ambito della relativa procedura di gestione.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- compimento di un anno di età; compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento; fine dell’affidamento temporaneo;
- raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
In linea di principio, nei casi di decadenza, l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le regole contenute nella circ.85/2019.