Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Modalità particolari di accesso alla pensione Computo nella gestione separata Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Computo nella gestione separata
Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
(circ.184/2015)
Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione di inabilità che dell’assegno ordinario di invalidità.
I predetti trattamenti sono conseguiti, in gestione separata, con i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984 ed alle decorrenze di legge previste per i predetti trattamenti.
Peraltro si precisa che, ove non sia esercitata la facoltà di computo o non ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità viene liquidata in osservanza dell’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 (vedi circolare n. 140 del 2013 e vedi inabilità col computo).