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Circolare 48 del 14 marzo 2016
OGGETTO:
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’ indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2016.
SOMMARIO:
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Premessa.
L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’art.3, comma 5, del decreto sopra citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale),nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
In applicazione di quanto previsto dal comma 287 sopra richiamato, anche l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2015.
2. Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Trattamenti di integrazione salariale | |||
---|---|---|---|
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell’art. 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) | |||
---|---|---|---|
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
1.166,05 |
1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.401,49 |
1.319,64 |
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo.
3. Fondo credito
a) Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili indicati nella circolare n. 101, del 21 maggio 2015, per l’assegno ordinario aggiornati per l’anno 2016 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi:
Massimali assegno ordinario | |
---|---|
Retribuzione mensile lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.126,33 |
1.154,85 |
Compresa tra 2.126,33 – 3.361,21 |
1.331,11 |
Superiore a 3.361,21 |
1.681,62 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili, indicati nella circolare n. 101 sopracitata, per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale | ||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 |
2.378,58 |
2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 |
2.679,45 |
|
Superiore a 53.578,73 |
3.750,21 |
4. Fondo credito cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’art 12, co 3 del D.I. n.82761 del 20 giugno 2014 per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo | ||
---|---|---|
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 38.494,84 |
2.281,32 |
2.148,09 |
Compresa tra 38.494,84 –53.690,17 |
3.068,44 |
|
Superiore a 53.690,17 |
3.568,87 |
5. Indennità di mobilità
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.
Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità | |||
---|---|---|---|
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
6. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 2.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2016, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.
7. Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015 ad euro 1.195 per il 2016.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.
8. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.195 per il 2016.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.
9. Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2015, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).
10. Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato