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Messaggio 1263 del 21 marzo 2016
Oggetto: Invalidità civile - aggiornamento procedure internet di "acquisizione certificato medico" per i medici certificatori
Nell’ambito della gestione dell’invalidità civile, si comunicano i seguenti aggiornamenti procedurali, disponibili sul portale dell’Istituto www.inps.it, per l’acquisizione dei certificati da parte dei medici certificatori.
Certificato medico integrativo
È stato introdotto un nuovo certificato, denominato "integrativo", che sostituisce l’attuale versione del modello D ("certificato di intrasportabilità").
Questa nuova tipologia di certificato può essere utilizzata esclusivamente:
- per richiedere la visita domiciliare;
- per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di accompagnamento.
Il certificato integrativo può essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti collegata ad un certificato introduttivo.
Il certificato integrativo prevede soltanto i dati relativi alla diagnosi, alle dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e alla eventuale richiesta di visita domiciliare.
La richiesta di visita domiciliare può essere formulata, come di consueto, anche nel certificato introduttivo.
Integrazione del certificato medico introduttivo in ordine all’indennità di accompagnamento
Il medico certificatore ha l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella [SÌ] o quella [NO] relative alle dizioni «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».
Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia "invalidità civile". Se il certificato viene redatto per richiedere una prestazione di handicap, di disabilità, di cecità o di sordità può essere barrata la voce "Non mi esprimo".
Si ribadisce che nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella NO, non sarà poi possibile per la commissione medico-legale effettuare la valutazione ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento, a meno che, successivamente alla presentazione della domanda ma prima della visita, non venga redatto e trasmesso un certificato integrativo indicante una o entrambe le dizioni precedentemente non riportate.
Indicazione della tipologia "sordocecità" Legge 24 giugno 2010, n. 107.
Nel certificato medico introduttivo è stata aggiunta la possibilità di segnalare la condizione di "sordocecità" ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107.