-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 6154
Nuovo Reddito di Attivazione
Soggetti beneficiari
(circ.192/2016)
Per beneficiare della prestazione occorre essere residenti nel territorio della Provincia di Trento al momento della domanda di NuovoRA, e possedere i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione ed aver sottoscritto il Progetto personalizzato presso il Centro per l’impiego, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Decreto interministeriale 29 ottobre 2015;
- aver fruito della NASpI per la sua durata massima, così come definita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e non aver percepito la stessa in forma anticipata;
- essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l’assegno sociale;
- essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 8.000. Si evidenzia che, in caso di prestazione che si pone temporalmente a cavallo di due annualità, ai fini del mantenimento della prestazione è necessario aggiornare l’ISEE entro la fine del mese di gennaio. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione viene sospesa.
Si sottolinea, altresì, che in presenza delle condizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta del NuovoRA, può essere utilizzata una attestazione dell’ISEE corrente.Nel caso l’ammontare dei trattamenti ai fini NASpI, percepiti prima della richiesta del NuovoRA, sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell’ISEE, ovvero dell’ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell’ISEE, è sottratto dall’INPS dal valore dell’ISEE medesimo, ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione del NuovoRA; - aver usufruito del NuovoRA per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.