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Circolare 100 del 16 giugno 2017
OGGETTO:
Indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE SOCIALE). DPCM n . 88 del 23 maggio 2017. Prime istruzioni
SOMMARIO:
Premessa.
Soggetti beneficiari. Requisiti e condizioni.
2.1 Valutazione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale.
3.Cause di esclusione e di incompatibilità.
4. Cause di decadenza dall’indennità APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività di lavoro.
5. Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare.
5.1 Modalità e termini di presentazione domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale.
5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio-scambio dati con altri enti-richiesta verifiche ispettive.
5.4 Criteri di monitoraggio e gestione clausola di salvaguardia.
5.5 Comunicazioni dell’ INPS all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’ APE sociale.
6. Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento.
7. Modalità di trasmissione delle domande.
8. Cessazione e revoca del beneficio.
9. Recupero Indebiti. Applicazione disciplina articolo 2033 c.c.
10. Riesame dei provvedimenti di annullamento, rigetto e revoca.
11. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità.
12. Regime fiscale.
13. Istruzioni contabili.
Sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
L’articolo 1 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186 (all. 1), ha previsto in via sperimentale - dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 - per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità(c.d. APE Sociale)fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto–legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
L’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di Bilancio (all. 2).
Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 (allegato 3, di seguito, per brevità, denominato decreto), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che entrano in vigore il 17 giugno 2017.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione dell’istituto in oggetto.
2. Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni (art. 2 del decreto)
Possono beneficiare dell’APE sociale i residenti in Italia iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto almeno 63 anni di età;
b) si trovino in una delle seguenti condizioni:
· siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante. In tutte le suddette ipotesi i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.
Si precisa che per i lavoratori che, al termine della percezione della Naspi, abbiano beneficiato dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto alla percezione dell’APE sociale potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI.
Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI.
Per quanto riguarda gli operai agricoli, lo sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità, impone di computare il trimestre di cui all’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. a far data dal licenziamento o le dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze Unilav) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE Sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda
assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere l’APE sociale ad uno solo dei soggetti che l’assistono;
abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;
Ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le attività lavorative di cui all'allegato C della legge di Bilancio 2017 (all. A del decreto) “si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Pertanto, lo svolgimento in via continuativa delle attività lavorative di cui all’allegato C della legge di Bilancio 2017 si intende realizzato:
- nel caso in cui le stesse siano state svolte, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’APE sociale;
oppure
- nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’Ape sociale, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente la decorrenza dell’APE sociale vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.
Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza dell’indennità.
La concessione dell’indennità è, altresì, subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa (art. 2, comma 1, del decreto). Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
2.1 Valutazione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta (articolo 2, comma 2, del decreto).
Il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Tenuto conto che l’APE sociale non costituisce un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento.
3. Cause di esclusione e di incompatibilità (art. 2, comma 1 e art. 8, comma 3 del decreto)
Non possono conseguire l’APE sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto l’indennità è incompatibile con:
1) i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
2) il trattamento di cui all’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cd. ASDI);
3) l’indennizzo previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per cessazione di attività commerciale).
Il ricorrere di una qualsiasi delle ipotesi sopra riportate, alla data di accesso al trattamento, impedisce la concessione del beneficio.
Nelle ipotesi in cui, invece, il percettore di APE sociale venga a trovarsi nella condizioni di poter richiedere un trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione e presenti domanda per il relativo trattamento, quest’ultima sarà rigettata in ragione della predetta incompatibilità dell’APE sociale con le prestazioni a sostegno del reddito.
Fa eccezione il caso in cui il percettore di APE sociale presenti domanda di indennità di disoccupazione agricola per periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell’APE sociale, in considerazione che l’indennità di disoccupazione è richiesta ed erogata l’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione.
In questa ipotesi, salvaguardando il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'accesso all’APE sociale nell’anno precedente, l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata nei limiti normativamente previsti di capienza annua di 365 giorni.
In particolare, il requisito, consistente nell’avere concluso da tre mesi la percezione del trattamento di disoccupazione agricola, verrà preservato - in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola nell’anno successivo - considerando non indennizzabili i tre mesi antecedenti alla decorrenza dell’APE sociale.
4. Cause di decadenza dall’indennità diAPE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 8, commi 1 e 2, del decreto)
Ove in corso di fruizione dell’APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, il medesimo decade dal diritto all’indennità dalla data di decorrenza della pensione (art. 8, comma 2, del decreto).
Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile.
La decadenza dal beneficio si verifica anche nell’ipotesi in cui durante il periodo di percezione dell’indennità, venga meno la residenza in Italia.
Al fine di consentire all’Inps la tempestiva revoca del relativo trattamento, il percettore di APE sociale è tenuto a dare comunicazione all’Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa.
Decorso tale termine, sul recupero dell’indebito, sarà dovuta anche la corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente circolare.
Il beneficiario dell’APE sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell’anno non superino l’importo di 8.000,00 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui.
I predetti limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore (art. 8, comma 1 del decreto).
La nozione di redditi da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli artt. 49 e ss. del TUIR.
Ai fini della verifica del superamento del limite reddituale annuo previsto dalla legge, rilevano esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell’indennità.
Pertanto, nei casi in cui l’APE sociale venga erogata, ad esempio, con decorrenza 1° novembre 2017, ai fini della verifica dei predetti limiti reddituali di 8.000 o 4.800 euro lordi annui, andranno presi in considerazione i redditi da lavoro riferiti ad attività lavorativa svolta dal 1° novembre al 31 dicembre 2017.
Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede procede al relativo recupero.
I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’Inps l’avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso.
Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente circolare.
Nelle ipotesi in cui, successivamente all’erogazione dell’APE sociale, i relativi percettori inizino un’attività lavorativa da cui possano derivare, in via presuntiva, dei redditi superiori ai limiti di legge, gli stessi sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. In tal caso la sede provvede alla revoca del trattamento dall’inizio dell’anno in cui si prevede di superare i limiti reddituali ed al recupero dei relativi indebiti.
5. Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale (art. 4 del decreto). Requisiti da verificare da parte delle sedi.
L’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016.
Pertanto, le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 (art. 1 e 7, comma 4, del decreto).
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti limiti di spesa gli assicurati interessati all’APE sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio) con la quale l’Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.
In particolare, al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto, che:
- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav;
- abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.
Si precisa che la percezione dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini dell’APE sociale trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016.
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto, che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto, che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto, che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative ammesse al beneficio (di cui all’all. A del decreto).
Possono, invece, essere valutati in via prospettica, purchè si perfezionino entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, i seguenti requisiti:
- il requisito anagrafico dei 63 anni;
- l’anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni;
- i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa di cui all’art. 1, comma 179, lettera d), come meglio esplicitato dall’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;
- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel par. 2.
I soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa, possono contestualmente alla presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso di cui al successivo par. 6 della presente circolare.
In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
5.1 Modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
I soggetti che entro il 31.12.2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.
L’invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali secondo le modalità indicate al successivo par. 7 della presente circolare.
Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
Si precisa che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate in date successive al 15 luglio 2017 ed al 31 marzo 2018, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all’art. 11 del decreto, secondo quanto esposto al successivo par. 5.4 della presente circolare.
5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio (art. 5 del decreto).
L’interessato, a seconda di quale tra le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, intenda far valere ai fini dell’accesso al beneficio, deve rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e allegare alla stessa, documentazione attestante la propria condizione.
Nelle ipotesi in cui si tratti di un soggetto in stato di disoccupazione che versi in una delle condizione di cui alla lettera a), dell’art. 2 sopra richiamato, l’interessato deve:
- se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se operaio agricolo, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro ( vedi, in proposito, le precisazioni di cui al par. 2).
Nell’ipotesi di assistenza a portatore di handicap grave di cui alla lettera b), il richiedente deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 tra quelli indicati dalla legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici dell’assistito, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave nonché allegarne il relativo documento.
Quanto allo status di cui alla lettera c), il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento.
Con riguardo alle condizioni di cui alla lettera d), il richiedente deve, in primo luogo, farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” –Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117).
Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente l’APE sociale alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l’applicazione da parte dell’ azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000).
I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:
- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.
Si chiarisce, in proposito che, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell’allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.
5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive (art. 5, comma 3 e art. 9 e 10 del decreto)
L’Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.
Gli accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti degli status di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto sono, altresì, effettuate scambiando informazioni con gli altri enti e con il Ministero del Lavoro soprattutto con riferimento all’accertamento dello svolgimento delle attività gravose di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto.
A tal fine, con protocollo (allegato 4), predisposto congiuntamente da Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL sono state individuate: a) le modalità con cui effettuare lo scambio di dati; b) le modalità attraverso le quali effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro; c) i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
5.4 Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia (art. 11 del decreto)
Ai sensi dell’art. 11 del decreto, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto.
Il predetto monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro dovuta sempre sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
Qualora dall’attività di monitoraggio prevista per gli anni 2017 e 2018, residuino le necessarie risorse finanziarie, l’INPS provvede ad effettuare nell’anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017 ed del 31 marzo 2018 (v. par. 5.1 della presente circolare) e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.
Anche il predetto monitoraggio è svolto in base alla data di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di apposita Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5.5 Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale (art. 6 del decreto)
Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell’anno 2018 l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale di cui all’art. 4 del decreto.
I possibili esiti sono i seguenti:
a) Il riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle stesse e sia verificata la copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all’articolo 11;
b) Il riconoscimento delle condizioni con differimento della decorrenza dell’APE sociale in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
c) Il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
Analoga comunicazione, ove residuino risorse, viene effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 ma non successive al 30 novembre dell’anno di riferimento (art. 4, comma 3, del decreto).
6. Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento (art. 7 del decreto)
Come già chiarito al precedente par. 5, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale di cui all’art. 4 del decreto o nelle more dell’istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all’APE sociale di cui all’art. 7 del decreto.
Nella predetta domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.
In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni (v. lett. a) par. 5.5 della presente circolare), l’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa (articolo 7, comma 2, del decreto). Per la verifica della cessazione dell’attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell’APE sociale.
In deroga a quanto sopra esposto in materia di decorrenza del beneficio, l’APE sociale, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017 (art. 7, comma 3, del decreto).
L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 del decreto).
La rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.
7. Modalità di trasmissione delle domande
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.
Come già chiarito al punto 5.1 della presente circolare, le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non possono essere prese in considerazione.
Il cittadino può rivolgersi a un patronato che, come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza, oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it.
Si rammenta, a tal fine, che è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale, occorre selezionare, a cascata, la domanda di:
Certificazione
Verifica delle condizioni di accesso
APE sociale
Per la domanda di accesso al beneficio occorre selezionare a cascata:
Altre Prestazioni
Anticipo Pensione
APE sociale
La procedura guida il cittadino alle compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata.
Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
8. Cessazione e revoca del beneficio.
L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017).
Nelle ipotesi in cui, in seguito ad accertamenti, il beneficio dell’APE sociale risulti indebitamente erogato per carenza dei requisiti richiesti, ovvero, in corso di godimento del relativo trattamento, intervengano delle cause di decadenza, le sedi come indicato nei par. 3 e 4 della presente circolare devono procedere all’annullamento o alla revoca dell’indennità di APE sociale.
Nella prima ipotesi (carenza dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda) la prestazione va annullata dalla decorrenza.
Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento si è verificato.
Nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione.
Ove, invece, il soggetto cessi di risiedere in Italia, l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa.
9. Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
Per il recupero dei ratei di APE sociale indebitamente percepiti non può trovare applicazione la peculiare disciplina di favore che regola il recupero degli indebiti pensionistici, atteso che trattasi di prestazioni assistenziali e non di trattamenti pensionistici.
Pertanto il recupero di tali ratei soggiace ai principi contemplati dalla normativa civilistica con conseguente applicazione dell’art. 2033 c.c., che prevede altresì il diritto del creditore alla corresponsione in suo favore degli interessi legali, i quali decorreranno in funzione dello stato soggettivo di buona o male fede del percettore dell’indebito.
In caso di rateizzazione – mediante impostazione di un piano di recupero su pensione o concessione di un piano di rateizzazione con rimessa in denaro, qualora non sia possibile disporre il recupero su pensione - all’importo dovuto devono essere aggiunti gli interessi legali di dilazione fino all’effettivo soddisfo in applicazione dell’art. 1282 c.c.
E’ cura della Struttura Inps territorialmente competente operare il recupero su eventuali trattamenti pensionistici di cui sia titolare il fruitore dell’APE sociale, con esclusione delle prestazioni pensionistiche che consentono la trattenuta solo per indebiti relativi a prestazione del medesimo titolo (quali, ad esempio, pensioni INVCIV o A.S.)
Il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici dell’interessato riconducibili alle Gestioni facenti capo a questo Istituto e deve essere pari al quinto dell’importo totale di tali trattamenti, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo (da calcolare sulla totalità dei trattamenti stessi).
Il soggetto debitore è tenuto ad effettuare il pagamento mediante rimesse in denaro qualora non sia titolare di alcun trattamento pensionistico, ovvero sia titolare di trattamenti pensionistici su cui non è possibile effettuare trattenute.
I richiedenti l’APE sociale, all’atto di presentazione della domanda di accesso al beneficio, devono dichiarare di essere a conoscenza che gli eventuali ratei di indennità indebitamente percepiti saranno recuperati ai sensi dell’art. 2033 c.c. mediante trattenute da applicare sui trattamenti pensionistici in godimento - nei limiti del quinto della pensione e con salvaguardia del trattamento minimo Inps - o mediante rimesse in denaro qualora non sia possibile effettuare il recupero su pensione.
Si precisa che l’indebito generatosi e il relativo credito da recuperare hanno natura assistenziale.
10. Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca.
Avverso le comunicazioni inviate dall’Inps all’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, nonché avverso i provvedimenti di annullamento, diniego o revoca del beneficio, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede Inps che li ha emanati entro 30 gg dalla ricezione del relativo provvedimento.
11. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità.
L’art. 1, comma 184, della legge n. 232 del 2016 in esame, prevede, per i dipendenti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, ed all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, interessati all’indennità di cui al comma 179 del medesimo art. 1, una speciale disciplina per la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate.
Il legislatore, infatti, ha prescritto che tali termini di pagamento inizino a decorrere non dalla cessazione dell’attività lavorativa bensì dal compimento dell’età prevista dall’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Ciò posto, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi.
In caso di decadenza dell’interessato dal diritto alla prestazione dell’APE sociale per effetto del:
- conseguimento di un trattamento pensionistico diretto;
- venir meno della residenza in Italia;
- superamento dei limiti reddituali di cui al par. 4 della circolare;
il termine di pagamento del relativo TFS o TFR inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza (v. in proposito par. 4 della presente circolare) e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi tre mesi.
Nell’ipotesi in cui il destinatario dell’APE sociale deceda prima di compiere l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall’evento luttuoso.
L’ indennità in questione, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di APE sociale:
- determina le ritenuta fiscale come previsto dal secondo comma dell’art. 23 del DPR n. 600/73, applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del Tuir;
- riconosce le detrazioni d’imposta per reddito (commi 1 e 1-bis) art. 13 del Tuir) e, se richieste, le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica dei redditi (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).
Gli oneri per l’indennità prevista dall’art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, oggetto della presente circolare, sono posti a carico dello Stato e rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata GAU - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, nella quale vengono istituiti i nuovi conti:
GAU30225 – Indennità prevista dall’art. 1, commi da 179- 186 della legge n. 232/2016, c.d. APE Sociale.
GAU10125 - Debito per le indennità di cui dall’art. 1, commi da 179- 186 della legge n. 232/2016, c.d. APE Sociale.
Le contabilizzazioni degli oneri a carico dello Stato e dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, saranno effettuate utilizzando le consuete procedure contabili in uso opportunamente aggiornate.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il nuovo conto:
GAU24225 – Recupero relativo all’indennità a favore dei beneficiari delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 179- 186 della legge n. 232/2016, c.d. APE Sociale.
Al citato conto viene abbinato nell’ambito della procedura “recupero indebiti per prestazioni” il nuovo codice bilancio “01148” – Indebiti relativi alle indennità APE sociale – GA (Gestione assistenziale)”.
Gli importi relativi alle partite di che trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla “procedura recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “01148”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, dal nuovo codice bilancio “03167 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità APE sociale – GA (Gestione assistenziale)”.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno tenuti dalla Direzione generale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele