Eureka Previdenza

Messaggio 289 del 20 gennaio 2017

Oggetto:    Domande di verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (c.d. ottava salvaguardia). Errata corrige del messaggio n. 193 del 2017.
Si comunica che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (c.d. ottava salvaguardia).
 
Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.
 
I cittadini possono accedere ai servizio on line - Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.
 
Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina:

  • nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione;
  • nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione;
  • nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 232/2016;
  • nel campo TIPOLOGIA la tipologia di lavoratore:
    • Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile;
    • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari;
    • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
    • Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
    • Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
    • Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
    • Lavoratori in congedo per figli con disabilità;
    • Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.  

Si rammenta che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale), lettera e) (in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001), lettera f) (con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente.

Pertanto, la presentazione dell’istanza all’INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il presente messaggio annulla e sostituisce il messaggio n. 193 del 17 gennaio 2017.
 
IL DIRETTORE CENTRALE                                        IL DIRETTORE CENTRALE
         PENSIONI                                             SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
            Crudo                                                                    Blandamura

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