Eureka Previdenza

Bonus asilo nido

Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda

(circ.27/2020)

Il bonus richiesto, fino all’importo massimo spettante su base annua, potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (che per il 2020 è pari a 520 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.

L’articolo 5 del citato D.P.C.M. prevede che nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione le ulteriori domande.

Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, a partire dal 2020 i benefici in commento sono modulati in base alle fasce ISEE di appartenenza, come delineate al precedente paragrafo 4.

L’importo erogabile al richiedente, pertanto, a seguito di eventuali variazioni ISEE nel corso dell’anno, potrebbe subire anche più rideterminazioni.

Si è reso, dunque, necessario prevedere l’acquisizione in procedura di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle che in via prospettica potrebbero comportare il superamento del limite di spesa annualmente erogabile.

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

All’atto della domanda, nell’ipotesi di bonus erogato mensilmente di cui all’articolo 3 del D.P.C.M., il richiedente dovrà altresì indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2020 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget. Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, è necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.

È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on line dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” > “motivo richiesta variazione” > “sostituzione mensilità richieste” (cfr. il messaggio n. 3007/2019). All’atto della presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno di una retta relativa ad un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda viene protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate, entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.

Al riguardo, si ricorda che, al fine di rendere più agevole per il cittadino l’allegazione della documentazione di spesa necessaria alla fruizione del bonus asilo nido, già nel corso del 2018 l’applicazione “INPS mobile” è stata integrata con una nuova funzionalità, denominata “Bonus nido”, che consente di procedere a tale adempimento, mediante dispositivo mobile/tablet, allegando i dati acquisiti tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento (cfr. il messaggio n. 4464/2018).

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda, pertanto, possono essere allegate anche da dispositivo mobile/tablet tramite il predetto servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021 (cfr. l’Allegato n. 2).

Bonus asilo nido

Presentazione della domanda per l’anno 2020

(circ.27/2020)

La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui al successivo paragrafo, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali, secondo la tempistica che sarà comunicata con successivo messaggio:

  • WEB - tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei seguenti due benefici intende accedere:

  • contributo asilo nido;
  • contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.


Modalità agevolata per il genitore che ha già presentato domanda nel 2019

Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2019, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente.

L’INPS effettuerà tempestiva comunicazione al richiedente dell’esistenza della domanda precompilata avvalendosi a tal fine dei contatti indicati in sede di domanda originaria. Sarà possibile accedere all’istanza precompilata nella procedura on line, mediante le proprie credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS) o tramite il patronato per mezzo del quale è stata inoltrata la precedente richiesta.

La domanda 2020 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati in procedura, avendo cura di specificare, relativamente al beneficio di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2020 e allegando la documentazione prevista nel paragrafo successivo.

 

Bonus asilo nido

Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020

(msg.1447/2020)

Con riferimento alla fruizione del bonus asilo nido per l’annualità 2020, sono pervenute numerose istanze di chiarimento relative all’erogazione del beneficio da parte dell'Inps anche per le mensilità interessate dalla sospensione dei sevizi educativi per l’infanzia a causa dell’emergenza da COVID-19.

L’articolo 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2020, n. 55), rubricato “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, ha stabilito, a decorrere dal 5 marzo (giorno successivo a quello di efficacia del decreto), la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stata prevista, in alternativa alla fruizione del congedo parentale c.d. COVID-19, la possibilità di ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per le prestazioni di assistenza e sorveglianza dei minori effettuate dal 5 marzo 2020 (cfr. la circolare n. 44/2020).

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, è emersa la questione relativa alla possibilità di erogare il bonus asilo nido, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, durante il predetto periodo di sospensione dei servizi educativi, anche eventualmente in cumulo con il nuovo bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del citato decreto-legge.

Al riguardo, si precisa che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare (nelle tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell’Istituto in materia) i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento ecc., avvalendosi della funzione di allegazione del documento presente nella procedura di invio on line della domanda ovvero mediante l’App INPS mobile, entro la fine del mese di riferimento ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.

Non è richiesta anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore).

Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione.

Si ricorda che resta comunque possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on line dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” > “motivo richiesta variazione” > “sostituzione mensilità richieste” (cfr. il messaggio n. 3007/2019).

Ciò premesso, nei casi di contributo per la frequenza dell’asilo nido si ritiene non sussista alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all’accudimento dei minori nel nucleo familiare.

Il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi di cui al comma 1 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020. Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.

Bonus asilo nido

Attestazioni ISEE con omissioni e/o difformità

(circ.27/2020)

Può verificarsi l’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato al momento della domanda, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione con le seguenti modalità:

  • 1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE, attraverso i consueti canali;
  • 2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • 3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

Ciò premesso, ai fini del bonus asilo nido per gli eventi 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo minimo di 136,37 euro mensili, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.

L’INPS avvalendosi dei contatti indicati nel modello di domanda (PEC/SMS/email), avvisa l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione per segnalare la presenza dell’omissione e/o difformità da regolarizzare in una delle modalità sopra indicate.

All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente con le modalità indicate precedentemente, l’importo spettante sarà integrato a decorrere dalla data della domanda.  

Esempio 2: domanda di bonus asilo nido relativa alle mensilità da gennaio a luglio 2020. Se l’ISEE è presente da gennaio 2020, sarà possibile calcolare l’integrazione spettante con decorrenza gennaio. Se, invece, l’ISEE minorenni è presente a gennaio, ma l’attestazione riporta omissioni e/o difformità, l’INPS corrisponde l’importo minimo pari a 136,37 euro e, a decorrere dalla regolarizzazione dell’ISEE, che ad esempio, avviene a dicembre 2020, effettua il ricalcolo dell’importo spettante con la maggiorazione fino a 272,72 euro mensili. Tale maggiorazione spetta da gennaio, sempre nei limiti dell’importo documentato.

L’accoglimento della domanda verrà comunicato al richiedente e gli esiti delle verifiche mensili saranno visualizzabili in procedura accedendo al proprio profilo.

Bonus asilo nido

Tipologie di contributo e modalità di erogazione

(circ.27/2020)

Il beneficio può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per contribuire alle seguenti due situazioni:

  1. pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);
  2. utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

4.1 Contributo asilo nido (strutture autorizzate, importo erogabile in base all’ISEE, cumulabilità)

L’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 dispone che, al fine di far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è previsto il pagamento di un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.

Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.

Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, etc.) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.

Per le stesse considerazioni, tali tipologie di servizi non sono assimilate a quelle erogate dagli asili nido anche ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, come anticipato, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Esempio 1: domanda di bonus asilo nido presentata a febbraio 2020, la DSU non è presente al momento della domanda e, pertanto, non è possibile stabilire la fascia di ISEE di riferimento. Successivamente, in data 3 marzo, viene presentata la DSU con ISEE minorenni valida. L’integrazione viene corrisposta a partire da tale mese sulla base dell’ISEE, mentre per febbraio resta fermo l’importo minimo di 136,37 euro, sempre che il richiedente abbia documentato una spesa per tale importo.

Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e la loro relativa parametrazione mensile:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro).
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro).
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
  • ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008. L’INPS comunicherà tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.

Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tale condizione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.


4.2 Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (importo erogabile in base all’ISEE e attestazione richiesta)

L’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 prevede un contributo annuo al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

Si ricorda che, ai fini della concessione del beneficio in argomento, il genitore richiedente deve risultare convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione (art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
  • ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.

Viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Il premio è erogato dall’Istituto a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

Alla domanda deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017.

Ai fini del predetto decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento. Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute.

La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido. Il suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave, atteso che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.

Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido.

Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.

L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. citato deve:

  • contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza dello stesso);
  • attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.

Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio.

Ove fossero riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico legali per le valutazioni di merito.

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