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APE Sociale
Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
(circ.34/2018) (circ.126/2018)
L’ articolo 1, ai commi 147 e 148 lettera a), della legge di bilancio 2018 ha previsto una deroga all’innalzamento dell’età pensionabile conseguente all’adeguamento alla speranza di vita in vigore dall’anno 2019, per particolari categorie di soggetti, quali i lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Il successivo comma 150 ha precisato, tuttavia, che “la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. APE sociale).
Conseguentemente, i lavoratori dipendenti sopra menzionati possono usufruire della disposizione in deroga sopra esposta solo nelle ipotesi in cui non siano o non siano più titolari dell’indennità di APE sociale.