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Circolare 28 del 13 febbraio 2018
OGGETTO:
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come modificato dall’articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
SOMMARIO:
In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.
Premessa
1. Soggetti destinatari
1.1 Requisito anagrafico
1.2 Requisito contributivo
1.3 Requisito di importo di pensione
2. Importo minimo e massimo di APE ottenibile
3. Domanda di certificazione del diritto all’APE
4. Domanda di APE
5. Finanziamento supplementare
6. Domanda di pensione di vecchiaia
7. Decorrenza ed erogazione dell’APE
8. Sospensione ed interruzione dell’APE
9. Recupero del finanziamento con trattenute su pensione
9.1 Incapienza della pensione mensile
9.2 Estinzione anticipata del finanziamento
10. Fondo di garanzia per l’accesso all’APE
11. Surroga del fondo di garanzia
11.1 Inefficacia della garanzia
11.2 Operatività della garanzia dello Stato
12. Regime fiscale
13. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici titolari di APE
14. Incremento del montante contributivo individuale
14.1 Istruzioni operative
14.2 Effetti sul trattamento pensionistico
15. Monitoraggio dello stato di attuazione dell’APE
L’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Allegato 1),ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE).
L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
Ai sensi del comma 175, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150 (Allegato 2, di seguito denominato “decreto”), entrato in vigore il 18 ottobre 2017 (giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 243), ha disciplinato le modalità di accesso all’APE nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato.
Come previsto dall’articolo 11 del decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno stipulato gli accordi quadro con l’associazione bancaria italiana (ABI) e con l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA) per definire le modalità, i termini e le condizioni attuative delle citate disposizioni in materia di APE.
Con la presente circolare, visto il nulla osta espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 946 del 6 febbraio 2018, si forniscono le istruzioni applicative delle disposizioni di cui sopra.
Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono ottenere l’APE, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) età minima di sessantatré anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
b) età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
c) età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla precedente lettera b) non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
d) anzianità contributiva non inferiore a venti anni, di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
e) per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
f) importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE.
Non possono ottenere l’anticipo finanziario i soggetti:
- titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle forme assicurative sopra indicate alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla data della domanda di accesso all’APE;
- per i quali sono previsti requisiti per la pensione di vecchiaia diversi da quelli indicati dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;
- in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, ovvero alla data della domanda di APE presentata successivamente a quella indicata nella certificazione.
I soggetti in possesso della certificazione del diritto a pensione in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardati) possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che, prima della presentazione della domanda di APE, abbiano rinunciato alla predetta certificazione.
I soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che alla data del 31 dicembre 2011 non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alle disposizioni vigenti alla predetta data o i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.
L’APE è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito.
L’APE è compatibile con la percezione della c.d. APE SOCIALE di cui all’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e all’articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
Il soggetto interessato deve avere conseguito, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, un’età che consenta di maturare il requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi e - tenuto conto della durata minima semestrale dell’APE - non prima di sei mesi, successivi alla predetta data.
Ai fini del perfezionamento del predetto requisito anagrafico occorre tener conto sia degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE – attualmente pari a sette mesi per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, incrementati di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dei decreti ministeriali 6 dicembre 2011, 16 dicembre 2014 e 5 dicembre 2017- sia di quanto disposto dall’articolo 24, comma 9, della legge n. 214 del 2011, ai sensi del quale per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'anno 2021 l’età minima di accesso alla pensione non può essere inferiore a sessantasette anni.
Pertanto, l’accertamento del requisito anagrafico di cui al presente punto è effettuato al momento della certificazione del diritto all’APE, in base alla seguente tabella, anche in via prospettica tenendo conto dell’ambito temporale di applicazione della norma.
PERIODO |
REQUISITO ANAGRAFICO PRESCRITTO IN CIASCUNA FORMA ASSICURATIVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
FPLD e forme sostitutive dell’AGO |
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 |
Forme esclusive dell’AGO | |||
donne |
uomini |
donne |
uomini |
donne/uomini | |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
65 anni e 7 mesi |
66 anni e 7 mesi |
66 anni e 1 mese |
66 anni e 7 mesi |
66 anni e 7 mesi |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 |
66 anni e 7 mesi |
||||
dal 1° gennaio 2019 |
67 anni |
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito anagrafico non rilevano gli anticipi dell’età pensionabile previsti dalle disposizioni di legge (es. articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992; articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 etc.).
Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE il soggetto interessato deve avere almeno venti anni di contribuzione utile per conseguire la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 a carico di una delle forme assicurative indicate al punto 1.1 secondo le disposizioni in esse vigenti.
Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo:
- si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato nella forma assicurativa;
- non si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento (es. articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992; articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, etc.);
- non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia, stante la non valutabilità di quest’ultimi ai fini sia della verifica dell’importo massimo di APE ottenibile sia della restituzione dell’anticipo finanziario;
- rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45 o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122 per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto;
- i periodi contributivi oggetto di riscatto sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE. Pertanto, nelle ipotesi di pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all’APE, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre inoltre verificare che l’importo di pensione maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (AS è pari a € 448,07 per l’anno 2017). Per i predetti soggetti restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, lettere a) e b), della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi.
1.3 Requisito di importo di pensione
Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE occorre che il soggetto interessato abbia maturato un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria (il trattamento minimo è pari a € 501,89 per l’anno 2017).
La verifica dell’importo di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è effettuata in base:
a) alle disposizioni vigenti nella forma assicurativa in cui il soggetto interessato ha perfezionato il requisito contributivo ovvero, in caso di maturazione del requisito in più forme assicurative, in quella indicata dall’interessato;
b) alla contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata nella forma assicurativa di cui alla lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
c) al montante contributivo maturato nella gestione di cui alla precedente lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;
d) alla retribuzione/reddito percepiti nel periodo di riferimento precedente la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE;
e) ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero all’età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Con riferimento ai soggetti di cui al punto 1 della presente circolare che hanno esercitato la facoltà di opzione, il calcolo della pensione è effettuato secondo il sistema contributivo ed in base ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE. Resta ferma la possibilità di rinuncia all’opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, solo nel caso in cui la stessa non abbia prodotto effetti (es. superamento del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995).
Il calcolo dell’importo della pensione è effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
2. Importo minimo e massimo di APE ottenibile
L’importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, comunicato all’interessato con le modalità di cui al successivo punto 3, è determinato in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto.
L'importo minimo è pari a 150 euro. L’importo massimo è determinato in base all’ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla durata del periodo di erogazione dell’APE - corrispondente al periodo intercorrente tra la prima data utile di presentazione della domanda di APE e la data di perfezionamento del requisito anagrafico di cui al punto 1.1 - nonché alle ulteriori condizioni che concorrono alla determinazione del finanziamento.
In particolare, l’importo massimo deve garantire che l’importo mensile di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, risulti pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
Inoltre, l’importo massimo non può superare rispettivamente:
a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi;
b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;
c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.
Alla data di presentazione della domanda di APE, l’importo massimo deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell'APE, non risulti superiore al trenta per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi, indicati dal richiedente nella domanda di APE.
Al fine di determinare l’importo massimo in base ai criteri indicati nei precedenti due capoversi, l'importo mensile del trattamento pensionistico è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
3. Domanda di certificazione del diritto all’APE
I soggetti interessati, che abbiano compiuto almeno sessantatré anni di età, possono presentare la domanda di certificazione del diritto all’APE, tramite il portale dell’Istituto, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 e appositamente delegato.
In sede di esame della domanda occorre accertare la sussistenza, alla data di presentazione della stessa, di tutti i requisiti di cui al punto 1 della presente circolare, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell’INPS alla predetta data.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, al soggetto interessato è comunicato l’esito per via telematica tramite il sito istituzionale nella sezione a lui riservata e all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato.
Nella certificazione del diritto viene indicata la prima data utile di presentazione della domanda di APE e comunicato l’importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, nonché la durata massima del finanziamento.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di reiezione della domanda di certificazione l’interessato può presentare istanza di riesame.
I soggetti in possesso della certificazione del diritto all’APE possono presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il portale dell’INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.
La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019, stante la natura sperimentale della norma in esame.
La presentazione della domanda oltre il termine indicato nella certificazione potrebbe comportare la perdita del diritto all’APE nel caso in cui non risulti più soddisfatto il requisito di cui al punto 1.1 che garantisca una durata minima dell’APE pari a sei mesi.
Per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, la presentazione della domanda a decorrere dall’ultimo mese di durata del finanziamento indicato nella certificazione comporta la perdita del diritto all’APE. Tali soggetti, al fine di ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data della decorrenza dell’APE, devono presentare la relativa domanda entro il 18 aprile 2018.
Alla data di presentazione della domanda, accertata la permanenza dei requisiti di cui al punto 1, sono nuovamente verificati gli importi di cui al punto 2, fermo restando l’importo del trattamento pensionistico calcolato alla data della domanda di certificazione. La variazione del tasso di interesse da applicare al finanziamento, intervenuta tra la data della domanda di certificazione del diritto all’APE e la data della domanda di APE, potrebbe comportare la perdita del diritto.
L’istituto finanziatore comunica l’accettazione ovvero il rigetto della domanda al richiedente ed all’INPS, che pubblica tale informazione nella sezione del sito internet dedicata al richiedente.
5. Finanziamento supplementare
I soggetti che perfezionano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, sono tenuti ad esprimere, nella domanda di APE, la volontà di accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di garantire l’erogazione dell’APE fino al perfezionamento del predetto requisito anagrafico adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016 (vedi articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto).
Nel caso in cui il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disponga per il biennio 2021-2022 un adeguamento del menzionato requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita diverso da quello previsto in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, l’ammontare del finanziamento è rideterminato, senza necessità di una nuova valutazione del merito di credito al fine di garantire l’erogazione dell’APE fino alla data di maturazione del predetto requisito anagrafico (vedi articolo 7, comma 16, del decreto ed articoli 3, commi 7, degli accordi quadro).
Qualora invece il richiedente abbia espresso la volontà di non accedere al finanziamento supplementare, l’ammontare del finanziamento è determinato tenendo conto sia degli interessi che maturano sullo stesso nel periodo intercorrente fra il termine dell’erogazione dell’APE e la data di maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, sia dell’integrazione del premio assicurativo e della commissione di accesso al Fondo connessi al predetto periodo.
6. Domanda di pensione di vecchiaia
Contestualmente alla domanda di APE l’interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011.
La domanda di pensione di vecchiaia non è revocabile; tuttavia è priva di effetti nei casi di:
- recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge in esame;
- reiezione della domanda di APE;
- presentazione, durante la fase di erogazione dell’APE, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;
- estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.
La decorrenza della pensione è disciplinata dalle disposizioni vigenti nella forma assicurativa a carico della quale è liquidata la pensione di vecchiaia previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le domande di pensione di vecchiaia non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza e la loro lavorazione non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.
7. Decorrenza ed erogazione dell’APE
L’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti in possesso della certificazione di cui al punto 3 della presente circolare, sempreché a quest’ultima data risultino perfezionati i requisiti di cui al punto 1.
Con riferimento ai soggetti che, avendo maturato i predetti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, presentano domanda di APE entro il 18 aprile 2018 chiedendo il pagamento dei ratei arretrati maturati, l’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento degli stessi requisiti. In tal caso la decorrenza non può essere comunque anteriore al 1° maggio 2017.
L’APE è erogato dall’istituto finanziatore il primo giorno del secondo mese successivo al suo perfezionamento ovvero il primo giorno bancabile successivo, con corresponsione dei ratei arretrati maturati dalla data della sua decorrenza.
L'APE si perfeziona alla data di pubblicazione - in formato elettronico nella sezione riservata al richiedente sul sito dell’INPS - dell'accettazione del contratto di finanziamento da parte dell’istituto finanziatore e della proposta di assicurazione da parte dell’impresa assicuratrice.
Il richiedente può recedere dal contratto di finanziamento entro quattordici giorni dalla data di perfezionamento dello stesso dandone comunicazione, nella sezione a lui dedicata nel sito internet dell’INPS, all’istituto finanziatore.
L’APE è erogato, in quote mensili di pari importo per dodici mensilità, fino alla maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, fatto salvo quanto previsto al punto 5 in materia di finanziamento supplementare.
8. Sospensione e interruzione dell’APE
Stante quanto disposto dall’articolo 1, comma 167, della legge in esame l’APE è incompatibile con la percezione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni indicate nella norma in oggetto.
Pertanto, qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, l’INPS ne dà comunicazione all’istituto finanziatore che sospende l’erogazione dell’APE. La presentazione della domanda di pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell’APE.
Entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda di pensione, l’INPS, per conto del soggetto finanziato, dà comunicazione all’Istituto finanziatore della data di decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto, inoltrando, contestualmente, la proposta di integrazione contrattuale in funzione della rideterminazione dell’inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
L’istituto finanziatore, tramite il portale INPS, trasmette entro 15 giorni l’accettazione della proposta di integrazione contrattuale, corredata dal nuovo piano di ammortamento e dell’importo della nuova rata di ammortamento.
In caso di reiezione della domanda di pensione, l’istituto finanziatore, a seguito della comunicazione dell’INPS, riprende l’erogazione dell’APE con corresponsione delle mensilità sospese.
9. Recupero del finanziamento con trattenute su pensione
Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’INPS provvede ad applicare le trattenute su pensione ai fini del recupero del finanziamento, il cui quantum, con il relativo piano di ammortamento e l’importo della rata da trattenere mensilmente, viene comunicato dall’istituto finanziatore.
La restituzione avviene con rate mensili, per una durata di venti anni (240 rate).
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 171, della legge in esame, l’INPS trattiene la rata di ammortamento a partire dal primo rateo mensile di pensione, al netto delle altre trattenute aventi natura prioritaria, nel rispetto del quinto del trattamento pensionistico e con la salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Qualora la pensione venga liquidata con corresponsione di arretrati, su quest’ultimi si procederà al recupero di quanto dovuto a titolo di rata di ammortamento, con riferimento all’importo mensile del rateo di pensione e comunque nel limite del quinto del totale degli arretrati posti in pagamento.
9.1 Incapienza della pensione mensile
In caso di incapienza della pensione mensile, l’importo non recuperato deve essere trattenuto sulle eventuali ulteriori pensioni di cui il soggetto pensionato risulti titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali.
Entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza del rateo di pensione risultato incapiente l’INPS provvede a trattenere dai successivi ratei di pensione l’importo dovuto, fino a completamento della rata inevasa, sempre nel rispetto del predetto limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo.
Qualora l’ammontare totale dell’importo non trattenuto per incapienza dei ratei mensili di pensione sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo di pensione, che ha concorso al superamento della soglia del limite summenzionato, può essere attivato su istanza dell’istituto finanziatore il Fondo di Garanzia per il recupero dell’80 per cento del debito residuo, secondo le modalità contenute nel decreto. Conseguentemente all’attivazione del Fondo di garanzia il piano di ammortamento con trattenuta su pensione si interrompe.
9.2 Estinzione anticipata del finanziamento
Il soggetto finanziato può presentare richiesta di estinzione parziale o totale del finanziamento all’istituto finanziatore, attraverso la sezione del sito internet dell’INPS a lui dedicata.
Nel caso di estinzione anticipata totale del finanziamento, l’istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS l’avvenuta estinzione e a trasmettere la relativa liberatoria. A seguito di tale comunicazione, qualora l’estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, l’INPS considera priva di effetti la domanda di pensione di vecchiaia. Qualora, invece, il piano di recupero sia stato già avviato, l’INPS provvede ad interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile.
Nel caso di estinzione anticipata parziale, l’istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione, secondo le modalità contenute nell’accordo quadro di cui all’articolo 11 del decreto. L’INPS applica la trattenuta aggiornata dal primo rateo mensile utile di pensione successivo alla comunicazione dell’istituto finanziatore.
Le somme eventualmente trattenute indebitamente sui ratei di pensione, successivamente all’estinzione anticipata parziale o totale, sono oggetto di rimborso al pensionato direttamente da parte dell’istituto finanziatore.
10. Fondo di garanzia per l’accesso all’APE
L’articolo 1, comma 173, della legge in argomento ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per l’accesso all’APE con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l’anno 2017, ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso da versare sullo specifico conto corrente di Tesoreria dello Stato per essere riassegnate al Fondo stesso.
Il successivo comma 176 indica l’INPS quale gestore del Fondo sulla base di una convenzione da stipulare tra l’Istituto stesso e il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto ha dettato i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia che costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’INPS e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
In particolare, l’articolo 14 del citato decreto indica le condizioni e le modalità di attivazione della garanzia del Fondo, subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso, pari all’1,6% dell’importo di ciascun finanziamento.
A carico del gestore è previsto l’accantonamento, a copertura del rischio, che in una prima fase, è di importo non inferiore a quello versato quale commissione d’accesso, con possibilità di incremento in relazione all’andamento delle escussioni del Fondo i cui interventi, per espressa previsione normativa, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Le regole contabili che rileveranno le attività del Fondo di garanzia saranno predisposte con atto interno.
11. Surroga del fondo di garanzia
L’articolo 15 del decreto dispone che “per la riscossione dei crediti rivenienti dall’intervento del fondo di garanzia, l’INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritto dell’istituto finanziatore previsti dall’art. 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché dell’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, delle trattenute sulla pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel fondo di garanzia”.
Ciò posto, le somme erogate a titolo di finanziamento per APE, se oggetto di recupero in favore del fondo di garanzia, sono assistite da privilegio ed in quanto tali sono crediti qualificati ai fini dei criteri di priorità in caso di concorso di altre trattenute.
Per quanto concerne le modalità di recupero l’INPS, in qualità di Gestore, surrogato nei diritti dell’istituto finanziatore, previsti dall’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, provvede secondo quanto verrà stabilito nella convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il recupero dell’80% del residuo debito, maggiorato degli interessi legali, secondo quanto stabilito agli articoli 13, 14 e 15 del decreto, avviene attraverso gli strumenti di riscossione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di recupero crediti ed in coerenza con i criteri di cui alla Determinazione Presidenziale INPS n. 123 del 26 luglio 2017 – Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
Nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e d), e all’articolo 17 del decreto l’INPS provvede al recupero nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in unica soluzione e, in subordine, con pagamento rateale nel limite temporale massimo di 36 mensilità. Il piano rateale dovrà essere impostato con trattenute su pensione, qualora sussistente, con la salvaguardia del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nei limiti del quinto dell’imponibile mensile lordo del totale dei trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, o con rimessa in denaro.
Qualora il piano rateale con trattenute su pensione non consenta l’estinzione del debito oggetto di recupero in 36 mensilità deve essere impostato un piano rateale con rimesse in denaro contestuale e complementare nello stesso limite di 36 mensilità.
Qualora il soggetto finanziato o suoi eventuali eredi risultassero inadempienti con il mancato pagamento di tre rate, anche se non consecutive, l’INPS notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 o all’esperimento delle azioni utili ai fini del recupero del credito.
Nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), l’INPS provvede al recupero nei confronti dell’impresa assicuratrice in unica soluzione.
Qualora l’impresa assicuratrice risultasse inadempiente, l’INPS notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 o all’esperimento delle azioni utili ai fini del recupero del credito.
11.1 Inefficacia della garanzia
Ai sensi dell’articolo 16 del decreto la garanzia del fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore. L’INPS, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza, comunica al soggetto finanziato ed all'istituto finanziatore, entro il termine di 30 giorni, l'avvio del relativo procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
11.2 Operatività della garanzia dello Stato
Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante secondo le modalità contemplate dall’articolo 17 del decreto.
In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dal fondo.
Trascorsi 60 giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS, che procede all’istruttoria, trasmettendone le risultanze ed il parere motivato al predetto Dicastero.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, all’esito favorevole di dette attività del Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, previa verifica che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di soddisfo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge in esame le somme del finanziamento erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del cinquanta per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. Pertanto l'INPS provvede a recuperare il suddetto credito d’imposta, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta a decorrere dal primo rateo di pensione e fino all’estinzione totale del credito medesimo.
Pertanto, l’INPS provvederà a restituire mensilmente agli interessati, a partire dalla prima rata di pensione in godimento, il 50% del totale degli interessi e del premio assicurativo di premorienza rapportato a mese (in 240mi del totale complessivo), sulla base degli importi totali comunicati rispettivamente dall’istituto finanziatore con il piano di ammortamento e dall’impresa assicurativa cui l’interessato ha richiesto la copertura.
Conseguentemente, l’INPS provvederà a recuperare il credito restituito ai beneficiari sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario, in qualità di sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante compensazione in sede di versamento, sulla base di apposito codice tributo che sarà istituito da parte dell’Agenzia delle entrate, e conseguente rendicontazione nel modello 770.
All’APE si applicano le agevolazioni del settore del credito di cui agli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
13. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici titolari di APE
Alle prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio e che accedono all’APE si applicano gli ordinari termini di pagamento previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni. Tali termini decorrono dalla data di collocamento a riposo dell’interessato.
14. Incremento del montante contributivo individuale
L’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 prevede che “i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori”.
Con tale disposizione il legislatore ha previsto la possibilità, da parte dei soggetti richiamati, di incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE versando all’INPS in un’unica soluzione, alla scadenza indicata, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Ai fini dell’identificazione dei lavoratori, per i quali trova applicazione il comma in argomento, rileva la natura giuridica privata del datore di lavoro a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, e dalla circostanza che i datori di lavoro medesimi assumano o meno la natura di imprenditore. Giova precisare che ci si riferisce esclusivamente al datore di lavoro con il quale è in corso il rapporto di lavoro all’atto della stipula dell’accordo individuale.
In particolare, l’istituto di cui si tratta non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Hanno invece accesso all’istituto medesimo gli enti pubblici economici e gli altri soggetti indicati nell’ambito della circolare n. 178 del 2015 (par. 1, ultimo periodo).
Per quanto riguarda la disamina dei datori di lavoro ammessi all’incremento del montante contributivo individuale di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 232 del 2016 (di seguito, per brevità, anche “incremento del montante contributivo”) si rinvia alle circolari n. 17 e n. 178 del 2015.
Ciò premesso, sotto il profilo procedurale si sottolinea che il lavoratore che intenda avvalersi dell’incremento del montante contributivo è tenuto a stipulare, preliminarmente, un apposito accordo.
Con specifico riferimento ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 148 del 2015, pare opportuno specificare che il versamento, da parte dei fondi medesimi, dell’incremento del montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE risulta essere una nuova prestazione rispetto a quelle contemplate dal citato decreto legislativo n. 148 del 2015. Di conseguenza, in coerenza con l’assetto normativo vigente, con particolare riferimento agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, l’accesso all’incremento del montante contributivo di cui all’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 con obbligazione contributiva a carico dei fondi di solidarietà è comunque subordinato all’adeguamento dei relativi accordi o contratti collettivi e dei successivi decreti interministeriali di recepimento degli accordi medesimi. Ciò anche al fine di disciplinare compiutamente i requisiti per l’accesso alla suddetta prestazione nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario fissate dall’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
In particolare, sono da regolamentare le modalità di finanziamento della prestazione in esame (se la stessa sia rientrante nell’ambito della contribuzione ordinaria, eventualmente riconsiderando la misura dell’aliquota di contribuzione, ovvero se debba essere introdotto un contributo specifico), le modalità di accesso alla prestazione, i criteri di precedenza e turnazione, etc.
Per quanto concerne gli enti bilaterali agli stessi non corrisponde una tipizzazione normativa univoca, rientrando nel novero di enti bilaterali tutti quegli organismi istituiti dai lavoratori e dai datori di lavoro ovvero, più frequentemente, da loro organizzazioni di rappresentanza.
Ciò premesso, anche allo scopo di conferire adeguati elementi di certezza all’obbligazione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 e avuto riguardo alle caratteristiche distintive dei principali organismi che trovano una specifica regolazione sul piano normativo ovvero contrattuale, gli unici che, allo stato, presentano profili di congruità e compatibilità con l’impianto normativo posto alla base dell’istituto dell’APE possono essere individuati negli enti bilaterali per la formazione e nelle Casse Edili, regolamentati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Pertanto, oltre ai datori di lavoro e, nei termini sopra indicati, ai fondi di solidarietà, gli organismi bilaterali che possono essere presi a riferimento per l’assunzione dell’obbligazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 232 del 2016 sono gli enti bilaterali per la formazione e le Casse Edili di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. L’attivazione dell’istituto dell’incremento del montante contributivo, da parte degli enti bilaterali per la formazione e delle casse edili, è rimesso alla determinazione dei soggetti medesimi.
Sul piano formale, si fa infine presente che, per i fondi di solidarietà e gli enti bilaterali, considerate le caratteristiche di funzionamento di detti organismi, l’atto propedeutico all’accesso all’incremento del montante contributivo individuale va opportunamente rinvenuto nel provvedimento di concessione della prestazione adottato dai medesimi organismi sulla base degli specifici assetti di governance, rispetto al quale l’accordo individuale fra lavoratore e datore di lavoro può, nel caso, costituire un elemento presupposto. Ciò anche in considerazione della circostanza che gli interlocutori ex lege dei predetti organismi sono sovente coincidenti con la figura del datore di lavoro.
L’accordo individuale, una volta perfezionato, va accluso all’istanza di accesso all’APE e, qualora l’obbligato sia il datore di lavoro ovvero l’ente bilaterale, deve contenere i seguenti dati e previsioni:
a) dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
b) importo dell’incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%)[1], alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
c) periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
d) periodo previsto di fruizione dell’APE;
e) assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.
Le medesime informazioni dovranno essere presenti nel provvedimento di concessione della prestazione qualora obbligato sia il fondo di solidarietà.
La trasmissione all’INPS del predetto accordo individuale (o del provvedimento di concessione del fondo), da parte del lavoratore, comporta una obbligazione irrevocabile in capo ad un soggetto diverso dal lavoratore, fondata su un titolo estraneo al rapporto di lavoro.
Alla formulazione di tale accordo l’INPS rimane estraneo. Contestualmente, l’accordo assurge a presupposto di obbligazione che l’INPS è chiamato a verificare e poi ad esigere secondo il regime della contribuzione obbligatoria, ove non sia rispettata la scadenza di pagamento ovvero l’entità minima del dovuto. Al riguardo, si evidenzia che la determinazione dell’onere con le modalità di quantificazione proprie della contribuzione volontaria (articolo 7, d.lgs. 184 del 1997) non imprime il medesimo titolo alla contribuzione dovuta, costituendo unicamente il richiamo alle regole di calcolo adottato dal legislatore per la individuazione dell’importo.
Il legislatore, per escludere che l’adempimento sia ricondotto alla discrezionalità del soggetto obbligato, ha espressamente previsto il recupero coattivo e la disciplina sanzionatoria propria della contribuzione obbligatoria (articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388 del 2000) in caso di inadempimento totale, parziale ovvero adempimento oltre la scadenza.
La previsione, posta a tutela dei diritti previdenziali del lavoratore che scaturiscono dalla stipula dell’accordo individuale, garantisce il lavoratore dalle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento contributivo da parte del datore di lavoro, con applicazione del principio di automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 c.c., in base al quale l’INPS procede all’accredito della posizione assicurativa del lavoratore a prescindere dal versamento dell’incremento del montante contributivo.
In base alla legge, il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. Ad esempio, se la prima mensilità APE viene erogata a marzo 2018, l’adempimento del datore di lavoro o di altro soggetto obbligato dovrà avvenire entro il 16 aprile 2018.
L’Istituto darà comunicazione al soggetto versante dell’esito dell’istruttoria con evidenza, nel caso di accoglimento dell’istanza, del mese di erogazione della prima mensilità di APE.
L’accordo potrà essere validamente stipulato anche in caso di lavoratore in aspettativa ovvero assente a motivo di un evento tutelato. L’unico requisito è che il rapporto sia attuale ed esistente, ancorché sospeso.
In caso di part-time plurimo, vale a dire più rapporti che insistono nello stesso arco temporale con datori di lavoro diversi, indipendentemente dalla modalità di articolazione dell’orario, l’accordo potrà essere stipulato esclusivamente con un datore, a prescindere dalla misura dell’orario ridotto di lavoro contemplata nel contratto.
In considerazione della circostanza che il comma 172, articolo 1, della legge n. 232 del 2016 annovera, tra i soggetti abilitati ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore, anche i fondi di solidarietà e gli enti bilaterali, si fa presente che non sono ammissibili domande né congiunte né separate di soggetti diversi operanti in concorrenza o per quote, con riferimento al medesimo lavoratore (es: datore di lavoro e fondo di solidarietà oppure datore di lavoro ed ente bilaterale). Ne deriva che ciascun lavoratore potrà accordarsi con un solo obbligato per l’incremento del proprio montante contributivo ai sensi delle norme in discorso.
Chiarito l’ambito oggettivo di applicazione dell’incremento del montante contributivo si forniscono di seguito indicazioni di natura operativa.
L’importo dell’incremento del montante contributivo – calcolato, come sopra anticipato, applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva (1,0%) e comunque nel rispetto del minimale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 463 del 1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983 n. 638 e successive modificazioni- costituirà il dovuto annuo teorico.
La determinazione del dovuto minimo ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997 prevede che nel conteggio si faccia riferimento “all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda”. Qualora nell’anno contemplato siano presenti periodi non lavorati, ovvero accrediti figurativi, sarà necessario procedere a ritroso fino a ricostruire 52 settimane di lavoro retribuito.
I periodi coperti da indennità sostitutiva di preavviso si intendono di lavoro effettivo.
In caso di rapporto di lavoro part-time deve essere considerata la retribuzione media riferita alle ultime 52 settimane utili per la misura (pertanto l’arco temporale considerato sarà più ampio di un anno).
Al fine di ottenere l’importo complessivamente dovuto in funzione della domanda di APE volontaria, detto valore andrà, come sotto riportato a titolo esemplificativo, diviso per 52 settimane – ovvero 360 giorni – in base al parametro di calcolo di anzianità contributiva - e moltiplicato per le settimane o i giorni relativi all’arco temporale intercorrente tra la decorrenza di APE e la decorrenza di pensione.
Esempio n. 1
Lavoratore iscritto al FPLD
Retribuzione delle ultime 52 settimane pari a 20.000,00 euro
Decorrenza APE 1° giugno 2018
Decorrenza pensione 1° gennaio 2020
Calcolo dovuto annuo teorico (52 sett.): 20.000,00 X 33/100= 6.600,00
Incremento minimo del montante contributivo: 6.600,00 / 52 sett. X 74 sett.= 9.392,00
Esempio n. 2
Lavoratore iscritto alla gestione Ipost
Retribuzione degli ultimi 360 gg pari a 40.000,00 euro
Decorrenza APE 1° luglio 2018
Decorrenza pensione 1° gennaio 2020
Calcolo dovuto annuo teorico (360 giorni): 40.000,00 x 32,65/100= 13.060,00
Incremento minimo del montante contributivo: 13.060,00 / 360 giorni x 540 giorni = 19.590,00
Qualora l’arco temporale intercorrente tra l’inizio di fruizione dell’APE e la decorrenza del pensionamento sia maggiore dell’annualità, il calcolo non terrà conto degli adeguamenti previsti dalla contribuzione volontaria con riferimento alle annualità successive alla prima. Infatti, la previsione normativa del versamento anticipato dell’incremento del montante contributivo rende di fatto superato e inapplicabile il meccanismo della rivalutazione ISTAT.
Analogamente, per i lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (contributivi “puri” e optanti per il regime contributivo) il calcolo dell’incremento dovuto dovrà fare riferimento al limite del massimale vigente al tempo della domanda di APE.
Anche in tal caso, il versamento in un’unica soluzione e l’ipotesi che l’arco temporale assunto nell’elaborazione superi la singola annualità determinano l’impossibile inclusione nel calcolo del maggior valore corrispondente ai futuri adeguamenti del massimale che interesseranno le annualità future fino alla decorrenza di pensione.
Si segnala, infine, che l’INPS provvederà a controllare che l’importo indicato nella domanda sia coerente con il rispetto dei parametri di calcolo della contribuzione volontaria di cui sopra e che il versato coincida con quanto indicato nell’accordo.
Il versamento dovrà essere effettuato con F24 ELIDE utilizzando la causale dedicata APEV introdotta con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 155/E del 20/12/2017. Nella sezione “CONTRIBUENTE” indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” indicare nel campo “tipo” la lettera “I” (INPS), nel campo “elementi identificativi” il codice fiscale del lavoratore a cui il versamento è riferito; nel campo “codice” la causale APEV.
Nel campo “anno di riferimento” l’anno dell’adempimento nel formato “AAAA”.
L’adempimento dovrà avvenire, indipendentemente dalla natura dell’obbligato, entro la scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE.
14.2 Effetti sul trattamento pensionistico
L’incremento del montante contributivo individuale non rileva ai fini del calcolo dell’importo di pensione di cui al punto 1.3 della presente circolare.
In sede di liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 ai fini del calcolo contributivo, anche pro quota, del trattamento pensionistico occorre tener conto dell’incremento del montante contributivo individuale. Tuttavia, la verifica dell’importo di pensione più basso da porre in pagamento ai sensi dell’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata senza tener conto del predetto incremento.
15. Monitoraggio dello stato di attuazione dell’APE
Ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della legge in oggetto il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati della sperimentazione relativa all’APE e formula proposte in ordine alla sua eventuale prosecuzione.
Pertanto, al fine di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le relazioni trimestrali previste dall’articolo 10, comma 4, del decreto, l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di APE pervenute, con particolare considerazione alle informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all’età dei soggetti richiedenti, all’ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si ricorda che l’aliquota aggiuntiva di cui all’art. 3-ter, della legge 438 del 1992 si applica sulla quota di imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile dell’assicurazione generale obbligatoria (tetto pensionabile) e determinata ai fini previsti dall'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.