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Messaggio 1481 del 4 aprile 2018
OGGETTO:
Chiarimenti in merito alle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016, con il presente messaggio si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Lavoratori c.d. gravosi di cui all’ articolo 1, commi 179 e 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016
L’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 1, commi 179 e 199, lett. d), della legge n. 232 del 2016 in materia di riconoscimento dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci.
A tal riguardo, si forniscono precisazioni in ordine alla verifica delle condizioni di accesso ai benefici in argomento per i lavoratori c.d. gravosi, contenute al paragrafo 4 delle circolari n. 33 e n. 34 del 23 febbraio 2018.
In particolare, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre accertare che l'interessato abbia svolto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa c.d. “gravosa” nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero, la successiva data di: a) presentazione della domanda di “certificazione”, in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data, b) versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa.
L’accertamento della predetta condizione, anche in via prospettica, alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Si chiarisce, inoltre, che il versamento/accredito di contribuzione non dipendente da attività gravosa successiva alla prima data utile di accesso al beneficio, indicata nella “certificazione”, potrebbe comportare la perdita del diritto al beneficio in parola nei casi in cui ciò implichi il venir meno della condizione di cui ai precedenti capoversi.
Per quanto concerne i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa, si chiarisce che gli stessi vanno intesi come periodi di anzianità contributiva riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge, come sopra individuato.
Come già precisato al paragrafo 4 delle citate circolari, ai fini del computo della suddetta anzianità contributiva sono utili “i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività lavorativa c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, congedi per handicap, maternità nel rapporto di lavoro, etc.)”.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre che nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, il lavoratore risulti in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.
Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore agricolo e della zootecnia, tale condizione si considera verificata qualora, nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, tali soggetti abbiano perfezionato rispettivamente almeno 1092 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 7 anni) o almeno 936 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 6 anni), utilizzando, a tal fine, anche la contribuzione accreditata con riferimento alla predetta attività eccedente le 156 giornate annue.
Nella considerazione che solo i periodi figurativi accreditati in costanza di rapporto di lavoro concorrono a determinare l’attività c.d. gravosa, le Strutture territoriali dovranno preliminarmente verificare se la relativa contribuzione presente sul conto assicurativo sia effettivamente riconosciuta all’interno del rapporto di lavoro c.d. gravoso.
2. Soggetti con invalidità almeno pari al 74% e soggetti che assistono e convivono con persone affette da handicap grave
L’APE sociale e il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precocinon possono essere riconosciuti nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale o della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, lo status di invalido pari o superiore al 74% o si sia verificato il decesso dell’assistito.
Il venir meno delle predette condizioni successivamente alla data di decorrenza effettiva dei trattamenti non fa venir meno il diritto ai benefici in parola.
Ai fini dell’accesso ai benefici in esame, con particolare riguardo ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni nell’anno 2017 – per i quali la decorrenza effettiva del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1° maggio 2017 – lo stato di invalidità almeno pari al 74% e l’esistenza in vita dell’assistito devono, invece, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
3. Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
Nel 2017 per i soggetti “certificati”, che alla data di verifica delle condizioni avevano già maturato tutti i requisiti e le condizioni e avevano cessato l’attività lavorativa, la decorrenza del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1°maggio 2017.
Ciò indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, purché, per l’APE sociale, la stessa non sia effettuata oltre i termini per la sperimentazione (31 dicembre 2018).
3.1 Decorrenze APE sociale e pensione “precoci” per i soggetti “certificati” nel 2017, che risultino aver svolto attività lavorativa dopo la decorrenza dei trattamenti
I soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni per l’accesso ai benefici nell’anno 2017, con riferimento ai quali la retrodatazione della decorrenza effettiva del trattamento al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e di tutte le condizioni comporti l’impossibilità di erogare l’indennità APE sociale o la pensione anticipata per i c.d. precoci, rispettivamente per avvenuto superamento dei limiti reddituali annuali previsti dalla legge o per svolgimento di attività lavorativa, possono chiedere che il beneficio decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
3.2 Soggetti che hanno acquisito lo “status” di invalido al 74% o hanno perfezionato i 6 mesi di assistenza e convivenza nel mese di dicembre 2017
I soggetti di cui al presente paragrafo, che hanno presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, possono beneficiare del regime delle decorrenze alla maturazione dei requisiti previsto per l’anno 2017.
I relativi trattamenti non potranno avere decorrenza anteriore al 1.1.2018.
4. Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
In ordine alla cumulabilità tra i benefici in oggetto e l’accesso alla pensione in salvaguardia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 13.10.2017 n. 7214 ha chiarito che “i soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per l’accesso alla pensione in salvaguardia, hanno la facoltà di optare tra le due prestazioni”.
Pertanto, nei casi di domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale/beneficio “precoci” presentate da soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per la salvaguardia, è necessario che la Struttura territoriale convochi i richiedenti al fine di invitarli ad effettuare, per iscritto, una scelta.
Al riguardo, le Strutture territoriali informeranno gli utenti della circostanza che l’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni per l’APE sociale/beneficio “precoci” non assicura l’accesso al beneficio se il soggetto perde lo status prima della decorrenza dell’indennità o non perfeziona i requisiti valutati in “via prospettica” in sede di istruttoria.
Se il soggetto sceglie di accedere alla pensione usufruendo della certificazione per la salvaguardia, la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio già presentata deve essere respinta sulla base della suddetta opzione.
Viceversa, se il soggetto opta per la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, le Strutture territoriali devono preliminarmente annullare la certificazione in salvaguardia al fine di consentire alla procedura “UNICARPE” di lavorare la certificazione per i detti benefici APE sociale/beneficio ”precoci”.
Eventuali domande di verifica delle condizioni, che siano state respinte perché il soggetto risultava già certificato per l’accesso alla pensione in salvaguardia, dovranno essere riesaminate alla luce dei suesposti criteri.
5. Perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’accesso all’APE sociale/beneficio “precoci”. Presentazione e accoglimento di una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione
La rendita vitalizia, i riscatti e le ricongiunzioni hanno efficacia retroattiva. Conseguentemente, dal momento in cui l’interessato versa il relativo onere, i contributi si collocano nel periodo di riferimento con efficacia ex tunc.
Ciò posto, in linea generale, nelle ipotesi in cui, nelle more della definizione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, sia presentata o sia in corso di istruttoria una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione, per la quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere, la contribuzione da rendita/riscatto/ricongiunzione può essere provvisoriamente considerata esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’onere. E’ opportuno, al tal fine, che la Struttura territoriale acquisisca dall’interessato una dichiarazione in merito alla volontà di pagare il relativo onere.
Pertanto, ai fini dell’istruttoria delle domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale si deve tener conto anche delle domande di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione (anche presentate successivamente a quella di verifica delle condizioni per l’APE sociale, purché nelle more della definizione della stessa), che siano state accolte e per le quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere.
Tali indicazioni valgono anche ai fini dell’istruttoria delle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” e integrano quanto già precisato con messaggio n. 3559 del 15/09/2017.
6. Integrazione documentale per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, in relazione allo svolgimento delle attività gravose, di cui all’ articolo 1, commi 179 e 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, devono essere presentate in modalità telematica.
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato in data 26 febbraio 2016, all’allegato A ha ulteriormente specificato, anche con l’indicazione del codice professionale ISTAT, le professioni di cui all’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’Istituto ha conseguentemente provveduto all’aggiornamento del modello per l’attestazione del datore di lavoro (AP116) circa lo svolgimento delle attività gravose, includendo le nuove professioni presenti nell’allegato B della legge n. 205/2017 e prevedendo un apposito campo per l’indicazione del codice professionale ISTAT, ove previsto dall’allegato A del decreto ministeriale 5 febbraio 2018.
Pertanto, per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. “precoci”, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1 marzo 2018, è consentita l’integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, per le quali resta ferma la data del 31 marzo 2018 come termine ultimo di presentazione delle stesse, è consentita l’integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
L’integrazione dovrà riguardare esclusivamente l’allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele