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Messaggio 5188 del 27 febbraio 2007
Oggetto:
Totalizzazione dei periodi assicurativi: decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42-ulteriori chiarimenti.
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Ad integrazione del messaggio n. 30610 del 16.11.2006 e a seguito di ulteriori quesiti pervenuti dalle Sedi, si comunica quanto segue.
L’art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede che:
1.Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stato interessato al fine di chiarire se, ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, si debba considerare anche la contribuzione estera e, in caso di risposta affermativa, se anche per i periodi esteri vada rispettato il limite minimo di sei anni di cui al comma 1 del sopraccitato art. 1 oppure solo il minimale di contribuzione previsto, per l’accesso alla totalizzazione, dalla normativa comunitaria o dalle singole Convenzioni bilaterali.
Con nota del 29.09.2006 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato che ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, devono essere considerati anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.
I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 6 anni previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto, rispettando, invece, il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.
Il limite dei 6 anni, infatti, è previsto per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale.
Ovviamente ai fini del perfezionamento del requisito di almeno 6 anni di contribuzione previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto per la totalizzazione in regime nazionale, le Sedi dovranno considerare esclusivamente la contribuzione italiana.
IL DIRETTORE
Mosetti