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Messaggio 14371 del 1° giugno 2007
Oggetto: Prestazioni liquidate sulla base di contribuzione accreditata presso l’ENPALS e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi gestite dall’INPS. Chiarimenti.
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, i soggetti che possono far valere contributi sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS sia presso la gestione ENPALS hanno diritto a conseguire le prestazioni pensionistiche loro spettanti previa totalizzazione dei contributi versati presso ambedue gli Enti previdenziali in oggetto.
Le modalità attuative di siffatta disposizione, unitamente alle istruzioni per l’individuazione dell’Istituto competente a decidere le domande dirette a ottenere le prestazioni, sono state fornite con la successiva Convenzione INPS-ENPALS del 03/12/1973 e con la circolare n. 713Prs.-n. 4871 C. e V.-n. 7870 O.-n. 54 I.B./85 del 16/04/1974.
Peraltro, sono state riscontrate incertezze applicative relativamente a casi di lavoratori che risultano titolari di contribuzione presso tre differenti gestioni previdenziali: la gestione ENPALS, il Fondo Lavoratori Dipendenti dell’INPS, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto stesso.
Si ritiene opportuno, di conseguenza, in accordo con l’Ente di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, fornire taluni chiarimenti in ordine alla gestione delle domande di prestazione pensionistica dei soggetti sopra indicati.
Si conferma l’esclusiva competenza dell’ENPALS a svolgere la preliminare istruttoria della domanda di prestazione, ai fini dell’accertamento dell’Ente deputato alla definizione della domanda stessa (con i consueti criteri di cui al punto 2 della citata circolare 16/04/1974).
Di conseguenza, qualora la domanda dei lavoratori in esame sia presentata ad una sede INPS, questa deve trasmettere, con le modalità definite al punto 1 del messaggio n. 37294 del 10/11/2005, la domanda in questione alla Direzione Generale dell’ENPALS, la quale stabilisce l’Ente competente alla liquidazione della prestazione.
Al riguardo si precisa che con riferimento alle prestazioni pensionistiche già definite , laddove emergesse una contribuzione pregressa presso l’ENPALS non dichiarata al momento dell’istruttoria della domanda, rimane facoltà dell'ENPALS provvedere ad una nuova istruttoria. Questo al fine
di valutare la propria competenza all'erogazione della prestazione nel
caso ne risultino soddisfatti i requisiti ovvero alla liquidazione di una
pensione supplementare in base ai contributi versati e accreditati
nell'assicurazione stessa.
2. Verifica dei requisiti per il diritto a pensione
L’accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell’interessato, deve essere condotto valutando: 1) in primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso l’ENPALS e la gestione lavoratori dipendenti dell’INPS; 2) qualora detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del F.P.L.D. dell’Istituto; 3) in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni.
A. Conseguimento del diritto a pensione totalizzando i contributi INPS-ENPALS
Preliminarmente, l’Ente competente alla liquidazione della prestazione deve accertare l’eventuale conseguimento del diritto a pensione dell’interessato procedendo alla virtuale totalizzazione dei contributi accreditati presso l’ENPALS e presso il Fondo Lavoratori Dipendenti dell’INPS.
Qualora detta verifica dia esito positivo, si procederà alla liquidazione della prestazione secondo le abituali modalità, fermo restando, per quanto concerne i contributi accreditati presso la gestione speciale dell’Istituto, il diritto dell’interessato alla liquidazione di una pensione supplementare se la prestazione principale è a carico dell’ENPALS, ovvero di un supplemento di pensione se detta prestazione è a carico dell’assicurazione obbligatoria IVS dell’INPS.
B. Conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione F.P.L.D.-Gestioni speciali
Se il soggetto interessato non consegue il diritto a pensione unificando i contributi versati presso l’INPS e l’ENPALS, ma ne maturi i requisiti con il cumulo della contribuzione accreditata presso il F.P.L.D. e una gestione speciale, l’Istituto provvederà ad erogare il conseguente trattamento pensionistico a carico di detta gestione speciale. La contribuzione ENPALS potrà essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare a carico dell’Ente stesso.
C. Conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo delle tre contribuzioni
Può accadere, in via meramente residuale, che il soggetto interessato non perfezioni i requisiti secondo quanto descritto ai punti A e B, ma il conseguimento del diritto sia subordinato al cumulo della contribuzione posseduta dal soggetto in tutte le gestioni interessate.
In tal caso, la contribuzione già accreditata presso l’ENPALS potrà essere utilizzata, previo trasferimento all’INPS, con gli stessi criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell’AGO e, di conseguenza, cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale (messaggio n. 36579 del 28 aprile 1994).
La sede INPS competente provvederà allora a comunicare siffatta circostanza alla Direzione Generale dell’ENPALS, ed a richiedere conseguentemente alla stessa il trasferimento della posizione contributiva del soggetto interessato.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito Internet dell’Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori