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Messaggio 11784 del 9 maggio 2007
"Permessi orari ex lege n. 104/1992 e riposi orari (cd. per allattamento) ex Dlgs n. 151/2001 per il medesimo figlio portatore di handicap - Chiarimenti"
Sono pervenute da più sedi richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto con circolare n. 128 dell'11 luglio 2003 al par. 5, relativamente alla contemporanea fruizione dei due permessi in oggetto per il medesimo figlio portatore di handicap. Nel ribadire, in via generale, l'incompatibilità dei due tipi di permesso qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino si precisa, tuttavia, quanto segue.
Qualora in particolari casi il dirigente del Cml ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, l'effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, sarà possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art. 39 e ss. Dlgs n. 151/2001. In tale caso i due benefici sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto. Il bambino, infatti, risulterà bisognoso di due tipi di cura: dei riposi per allattamento, in quanto soggetto di età inferiore all'anno, e dei permessi giornalieri, in quanto portatore di speciale difficoltà nello svolgimento delle funzioni tipiche della piccola età.