Eureka Previdenza

Messaggio 29676 del 07 dicembre 2007

Oggetto: legge 81/2006 e legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) –

Prestazioni economiche di malattia e di maternità/paternità ai lavoratori

agricoli a tempo determinato: chiarimenti in materia di retribuzione da

prendere a riferimento e modiche procedurali.

1. PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 146/97 (norma

successivamente inserita nel comma 6 dell’art. 63 del T. U. delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

approvato con D.Lgs. n. 151/2001), con circolare n. 182 del 07.08.1998, era

stato precisato che, dal 1° gennaio 1998, le prestazioni economiche di malattia

e maternità/paternità in favore degli operai a tempo determinato (OTD)(1)

dovevano essere liquidate sulla base del salario medio convenzionale (rilevato

nel 1995)(2) fino a quando il suo importo non fosse stato superato da quello

spettante in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative.

Per effetto dell’entrata in vigore della L. 81/2006, di conversione del D.L. 2/

2006, i salari medi convenzionali risultano definitivamente superati: il citato

decreto, infatti, all’art. 01, commi 4 e 5, dispone che dal 1° gennaio 2006 la

retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni

temporanee in favore degli OTD è quella stabilita dall’art. 1, comma 1, D.L.

338/1989 convertito con modificazioni dalla L. 389/1989, ossia da “leggi,

regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più

rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti

individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello

previsto dal contratto collettivo”.

In via transitoria, e limitatamente alle Province nelle quali non si sia ancora

verificato il superamento del salario medio convenzionale da parte di quello

stabilito dalla contrattazione collettiva, continuano ad essere liquidati sulla

base del salario medio convenzionale gli eventi di malattia e maternità/

paternità insorti nell’anno 2006 ma solo nel caso in cui le 51 giornate siano

state svolte nel 2005 (ossia prima del 1° gennaio 2006, giorno di entrata in

vigore delle nuove disposizioni di legge). Viceversa, qualora il requisito delle

51 giornate risulti perfezionato nel 2006, occorre fare riferimento alla

retribuzione contrattuale indicata dal D.L. 2/2006.

I salari medi convenzionali, invece, restano tuttora validi per la liquidazione

delle prestazioni economiche di malattia e maternità/paternità in favore delle

seguenti categorie: piccoli coloni, compartecipanti familiari ed

individuali, piccoli coltivatori direttti(3). In merito, si rinvia alle istruzioni

fornite dal Presidio Unificato Previdenza Agricola con circolare n. 31 del

2.2.2007.

2. DISPOSIZIONI APPLICATIVE

2.1. Requisito assicurativo e certificato d’iscrizione d’urgenza - Chiarimenti

E’ noto che gli OTD hanno diritto alle prestazioni economiche in esame a

condizione che nell’anno precedente quello di insorgenza dell’evento

indennizzabile abbiano effettuato almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura;

tale requisito può essere maturato anche nello stesso anno in cui si verifica

l’evento, purché prima dell’evento medesimo.

Si rileva che le giornate utili ai fini del predetto requisito assicurativo non

coincidono necessariamente con le giornate da considerare ai fini

dell’individuazione della base retributiva di riferimento per il calcolo delle

prestazioni temporanee in esame (vedi sub par. 2.2).

Si ribadisce, inoltre, che le giornate di astensione obbligatoria per maternità

non devono essere computate ai fini del requisito lavorativo in questione(4);

non possono essere, altresì, considerate le giornate lavorate durante il

congedo di maternità in violazione del correlativo obbligo di astensione(5).

In merito alla c.d. certificazione d’urgenza, a modifica di quanto indicato nella

circolare n. 256/1996, si dispone che, in mancanza di iscrizione per almeno 51

giornate negli elenchi nominativi dell’anno precedente, l’indennità di malattia a

favore degli OTD può essere erogata sulla base degli atti in possesso

dell’Istituto, a prescindere dalla formale richiesta e dal conseguente rilascio del

certificato d’iscrizione d’urgenza e senza dover attendere la pubblicazione degli

elenchi trimestrali; ciò ovviamente a condizione che, alla data del rilascio del

certificato di malattia, risulti già effettuato il numero minimo di giornate di

lavoro prescritto dalla legge per il riconoscimento del diritto.

Come noto, infatti, a seguito della soppressione del Servizio per i contributi

agricoli unificati (SCAU), l’Istituto provvede alla compilazione degli elenchi

nominativi annuali di cui all’art. 12 del r.d. n. 1949/1940 e successive

modificazioni, nonché degli elenchi nominativi trimestrali, utili per consentire

l’accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro

svolte dai lavoratori agricoli a tempo determinato. L’Istituto è in grado di

rilevare direttamente, fin dal primo anno di attività, le giornate di lavoro

effettuate prima dell’evento tutelato, sulla scorta delle dichiarazioni trimestrali

presentate dal datore di lavoro o di quanto risultante dai propri archivi e dai

modelli compilati dal datore di lavoro stesso ai fini dell’erogazione della

prestazione, e ciò anche nel caso in cui gli elenchi trimestrali non siano stati

pubblicati.

Peraltro, l’art. 4, comma 4, del decreto luogotenenziale n. 212/1946 - che

prevede la formale richiesta ed il rilascio del certificato d’iscrizione d’urgenza

quale requisito costitutivo del diritto all’indennità di malattia - deve essere

letto alla luce del mutato quadro normativo di ripartizione delle competenze ed

in coerenza con le disposizioni legislative in tema di semplificazione dell’azione

amministrativa. In particolare l’art. 43 del D.Lgs. n. 445/2000 (T.U. sulla

documentazione amministrativa) dispone che: “ Le amministrazioni

pubbliche…non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità

personali e fatti ..che siano già attestati in documenti in loro possesso o che

comunque esse stesse siano tenute a certificare”. Inoltre, l’art. 18 della legge

n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005, prevede (comma 2)

che “ i documenti attestanti atti, fatti , qualità e stati soggettivi, necessari per

l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso

dell’amministrazione procedente…” e che (comma 3) “… sono accertati d’ufficio

dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa

amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a

certificare”.

Deve pertanto ritenersi che l’Istituto, qualora sia in grado di accertare le

giornate di lavoro espletate dal lavoratore interessato ai fini del diritto alla

prestazione di malattia (o maternità/paternità), non possa richiedere

formalmente al lavoratore stesso il certificato d’iscrizione d’urgenza che, tra

l’altro, proprio l’Istituto sarebbe tenuto a rilasciare.

Nel caso in cui il dato relativo alle giornate non sia stato acquisito, potrà

richiedersi al lavoratore la produzione del modello DMAGSost ovvero

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto

445/2000, attestante il numero delle giornate lavorate in agricoltura prima

dell’inizio dell’evento indennizzabile, unitamente alla copia della relativa busta

paga.

2.2. Retribuzione di riferimento

In relazione alle innovazioni normative introdotte dalla legge 81/2006 e

facendo seguito alle istruzioni fornite con messaggio n. 16217/2006 , con

circolare n.77/2007, punto 2 e, da ultimo, con circolare n.118/2007, punto 6,

si forniscono le seguenti ed ulteriori istruzioni operative ai fini della

liquidazione delle prestazioni in esame.

Conformemente ai principi generali vigenti in materia, gli eventi di malattia e

maternità/paternità sono indennizzati sulla base della retribuzione media

globale giornaliera (RMGG) corrisposta o spettante al lavoratore nel mese

solare precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione dal

lavoro, ovvero, in mancanza, nell’ultimo mese lavorato o retribuito, anche

parzialmente.

Individuato il periodo di riferimento, la RMGG è determinata assumendo come

base di calcolo la retribuzione soggetta a contribuzione(6), salve alcune

deroghe; conseguentemente, anche ai fini della individuazione delle voci

retributive che concorrono a formare la RMGG, utile alla liquidazione delle

prestazioni di malattia e maternità/paternità, occorre fare riferimento alle

istruzioni fornite con circolare 153 del 27.09.2002 (allegato c “base imponibile

ai fini contributivi”).

Occorre tenere presente che, pur essendo assoggettate a contribuzione,

devono essere escluse dalla retribuzione di riferimento le seguenti voci:

indennità sostitutiva del preavviso, somme corrisposte al lavoratore ad

integrazione delle prestazioni economiche previdenziali, compensi per ferie non

godute.

2.3. Individuazione dati salariali utili per la liquidazione

Come premesso, dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai

fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a

tempo determinato e assimilati non può essere inferiore a quella stabilita “ da

leggi….., contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più

rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti

individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello

previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, in virtù della novità normativa citata, le Unità di Processo P.S.R.

dovranno prioritariamente far riferimento, ai fini della liquidazione delle

prestazioni, alle retribuzioni previste dai contratti collettivi provinciali o dagli

altri contratti collettivi applicabili a seconda della categoria e della qualifica di

appartenenza del lavoratore.

In luogo della retribuzione prevista dal contratto collettivo, le Unità di Processo

potranno assumere come base di calcolo la retribuzione effettivamente

percepita dal lavoratore solo se la stessa risulti superiore rispetto a quella

“contrattuale”; in tale ultima ipotesi, la retribuzione effettiva è rilevabile dalle

dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola occupata a tempo determinato

(mod. DMAGUnico).

Peraltro, qualora al momento in cui insorge l’evento, non siano ancora scaduti

i termini per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali relative al periodo

di interesse, la retribuzione effettiva eventualmente utile ai fini erogativi sarà

quella dichiarata mediante DMAGSost o mediante apposita dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà corredata (necessariamente) da una copia della

busta paga del lavoratore. Ovviamente, anche in tale ipotesi, la retribuzione

dichiarata è utile ai fini di interesse solo se superiore rispetto a quella

“contrattuale”; diversamente, la liquidazione della prestazione avverrà sulla

base della retribuzione fissata nel contratto collettivo di riferimento.

Resta fermo, comunque, che la liquidazione eventualmente effettuata sulla

base dei dati retributivi dichiarati nel DMAGSost o mediante autocertificazione

è soltanto provvisoria: quindi, una volta presentato il DMAGUnico relativo al

periodo di riferimento, l’Unità di processo procederà d’ufficio, ove necessario,

alla riliquidazione della prestazione.

Si precisa, altresì, che, nella generalità dei casi, la retribuzione di riferimento

non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge pari, per l’anno 2007,

ad euro 36,86 (circolare 77/2007). Pertanto, se la retribuzione prevista dal

contratto collettivo applicabile o quella effettivamente percepita dal lavoratore

(se superiore alla prima) risulta essere comunque inferiore rispetto al minimale

di legge, la prestazione deve essere liquidata assumendo come base di calcolo

il minimale stesso.

2.4. Rilascio funzionalità

Fermi restando i principi sopra enunciati riguardo alla retribuzione da prendere

a riferimento per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità di

malattia e di maternità a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato,

allo scopo di agevolare le strutture territoriali, in particolare quelle con

maggior carico di lavoro nell'area produttiva in questione, l'applicazione

informatica di liquidazione delle prestazioni economiche citate in oggetto è

stata implementata attraverso la precompilazione, nella fase di acquisizione

delle domande presentate dai braccianti agricoli, del campo della retribuzione

giornaliera con quella media prelevata dalla procedura di gestione elenchi

2006. Il dato prelevato automaticamente è modificabile a cura dell'operatore.

Le Sedi, al fine di provvedere ad una erogazione della prestazione

maggiormente tempestiva e, perciò , efficace , laddove non sia

immediatamente disponibile il dato retributivo riferito al mese solare

precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione dal lavoro,

ovvero, in mancanza, all’ultimo mese lavorato o retribuito, anche

parzialmente, provvederanno a liquidare le indennità citate in oggetto sulla

base della retribuzione proposta dalla procedura automatizzata.

Le Sedi procederanno successivamente alla riliquidazione della prestazione su

richiesta dell'interessato, nei casi in cui la retribuzione media del 2006 risulti

inferiore rispetto a quella del mese di riferimento, come sopra esplicato.

Inoltre, in attesa del rilascio di apposite procedure, le U.d.P. Prestazioni a

Sostegno Reddito dovranno inviare i prospetti di liquidazione alle U.d.P.

Agricoltura che li porranno a confronto con i monti retributivi dichiarati con il

DMAGUnico e si atterranno alle disposizioni impartite con circolare 99/1999,

punto 4.

Il Direttore generale

Crecco

1) Con D.Lgs. 375/1993, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, i

lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in

operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) (operai assunti con contratto di lavoro

senza termine, salariati fissi a contratto annuo e categorie similari) ed operai agricoli a

tempo determinato (OTD) in cui rientrano, in via residuale, tutti gli altri operai del settore

(operai assunti con contratto di lavoro a termine, stagionali o saltuari, oppure assunti per fasi

lavorative o per la sostituzione di operai assenti).

2) Fissato con D.M. 1 luglio 1996 e rimasto fermo ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n.

549 (art. 2, comma 17).

3) Art. 1,comma 785, L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007)

4) La Corte di Cassazione, che nel passato si è pronunciata per la computabilità del periodo

di congedo per maternità (sentt. nn. 356/1997, n. 1959/1996 e 7671/2002), dovrà a breve

riesaminare tale materia.

5) Art. 22 d.p.r. 1026/1976; v. anche Cassazione Sez. Lav. 4690/1991

6) Ai sensi dell’art. 12 della L. 153/1969, come modificato dall’art. 6, D.Lgs. 314/1997

Twitter Facebook