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Legge 11 novembre 1983 n. 638
Oggetto:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
D.L. 463/83 misure in materia previdenz.e sanitaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini.
Stato, INPS, enti previdenza ed assistenza, enti
locali, enti pubblici, sanita', datori lavoro tutti,
lavoratori tutti, pensionati, liberi professionisti,
lavoratori handicappati, retribuzioni, contributi IVS,
contributi malattia, contributi sanzioni, condono,
regolarizzazioni, prestazioni pensioni, prestazioni
sanitarie malattia, prestazioni economiche malattia,
prestazioni sanzioni.
La presente legge converte in legge, con modificazioni,
il DL n. 463/83 (che ripropone sostanzialmente, sia pure
con modifiche i vari decreti-legge emanati in materia,
succedutisi nel tempo e tutti scaduti per decorrenza del
termine di conversione: nn. 2, 59, 176 e 317/1983). Il
provvedimento si articola in tre Titoli che riguardano,
rispettivamente, la previdenza, la sanita' e la spesa per
taluni settori della pubblica amministrazione, nonche' la
proroga di alcuni termini.
Titolo I - Misure urgenti in materia previdenziale -
Art. 1: prevede l' unificazione dei termini di versamento
(in ogni caso non oltre il 25 del mese) dei contributi
previdenziali e delle ritenute fiscali effettuate alla
fonte, stabilendo che le relative somme siano corrisposte
distintamente alle Amministrazioni competenti a mezzo di
moduli conformi ad un unico modello. Prevede la
codificazione unica da attribuire ai datori di lavoro
(compresi quelli agricoli), la cui attuazione e' demandata
all' Amministrazione finanziaria. Art. 2: sancisce un
inasprimento delle sanzioni nei casi di omesso versamento,
da parte dei datori di lavoro, dei contributi dovuti,
concedendo, peraltro, la possibilita' di sanare le pregresse
irregolarita' contributive, possibilita' estesa oltre che
agli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, anche ai
liberi professionisti. Riapre i termini per godere del
condono INAIL e prevede tale forma di sanatoria anche per i
datori di lavoro che abbiano omesso di presentare le denunce
individuali dei lavoratori occupati nei periodi antecedenti
l' entrata in vigore del DL 352/78. Fa slittare il termine
per la presentazione all' INPS delle denunce nominative al
30 giugno di ciascun anno (30 novembre per il 1983) e,
per le amministrazioni statali, al 31 dicembre. Allunga di
tre anni il termine di prescrizione dei contributi dovuti o
la cui riscossione e' affidata all' INPS e all' INAIL.
Detta disposizioni concernenti il trattamento pensionistico
erogato dalle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 3: amplia i poteri (restando sempre esclusi quelli
di polizia giudiziaria) degli ispettori di vigilanza degli
enti previdenziali e prevede sanzioni a carico dei datori di
lavoro che impediscano l' esercizio di tali poteri. All'
ispettorato provinciale del lavoro resta il potere di
coordinamento di tali forme di attivita'. Art. 4:
conferma per l' 83 i contributi base e per l' 84 i
contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nella
misura stabilita per gli anni 82 e 83, aumentata di un
ammontare pari alla variazione percentuale del costo della
vita. Conferma inoltre l' ulteriore contributo aziendale a
favore delle relative gestioni pensionistiche e il
contributo dovuto per l' anno 1984 dalle suddette categorie
per la prosecuzione volontaria nella misura stabilita per il
1983. Proroga la contribuzione previdenziale basata su
retribuzioni tabellari aggiornate annualmente per il settore
della pesca. Conferma anche per l' 83 e l' 84 la misura
del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa,
previsto per il 1982, e rispettivamente per il 1983 dagli
artigiani, commercianti, coltivatori diretti e liberi
professionisti, naturalmente rivalutato in base alle
variazioni del costo della vita. Proroga al 31/12/84 la
maggiorazione dello 0,70 punti percentuali dell' aliquota
contributiva dovuta al FPLD. Prevede altri termini e
modalita' di versamento di contributi dovuti per particolari
categorie di lavoratori e differisce al 31/12/83 il termine
per il trasferimento all' ENPAM della gestione ENPAO.
Conferma le prestazioni previdenziali ed assistenziali per i
lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi a validita'
prorogata ed esclude da tale beneficio coloro che fruiscono
di pensione diretta a carico dell' INPS e coloro che,
godendo della pensione di invalidita' abbiano compiuto 55
anni se donne e 60 anni se uomini; sospende inoltre l'
erogazione delle prestazioni a coloro che svolgono lavoro
extra-agricolo in forma prevalente o sono emigrati all'
estero. Considera operative anche per il 1983 le
disposizioni che consentono il "prepensionamento" dei
dipendenti di aziende in crisi. Interpreta autenticamente
l' Art. 2 della legge 17/7/1979, n. 301 (la sospensione
dell' efficacia del licenziamento non preclude il
prepensionamento); interpreta autenticamente altre norme
contenute nell' art. 35, terzo comma, delle legge 416/1981 e
nella legge 155/81 in materia di integrazione salariale.
Prevede, a favore delle imprese commerciali in generale, la
fiscalizzazione degli oneri sociali purche' le imprese
stesse assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici
non inferiori a quelli minimi stabiliti dai contratti
collettivi e mantiene tale regime anche per gli anni
successivi, sempreche' i prezzi al consumo non superino il
tasso d' inflazione programmato. Prevede un' ulteriore
fiscalizzazione nel settore agricolo, al fine di garantire
l' occupazione. Proroga di altri 12 mesi il periodo
massimo di concessione dell' indennita' speciale erogata ai
lavoratori dipendenti da aziende di navigazione e
armatoriali assoggettate alla procedura di amministrazione
straordinaria. Art. 5: prevede l' erogazione dell'
indennita' economica di malattia per un periodo non
superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi
precedenti, limitatamente pero' ai lavoratori "a tempo
determinato" e garantendo sempre un minimo di 30 gg.;
prevede la predisposizione di schemi tipo di convenzione da
parte del Ministro della sanita', qualora INPS e Regioni non
vi abbiano provveduto, autorizza altresi' l' INPS a
stipulare convenzioni con l' INAIL nonche' a predisporre
apposite liste di medici per l' effettuazione delle visite
di controllo e sancisce la decadenza dal diritto all'
indennita' (nella misura intera per i primi dieci giorni di
malattia e nella misura del 50 per cento dall' undicesimo
giorno in poi) nei confronti dei lavoratori che risultino
"assenti", senza giustificato motivo. Art. 6: esclude l'
integrazione al trattamento minimo per i pensionati dell'
INPS e dell' ENASARCO il cui reddito imponibile, ai fini
IRPEF, risulti superiore al doppio dell' ammontare annuo del
trattamento minimo erogato dal fondo pensioni lavoratori
dipendenti (sono esclusi dal computo del reddito le
indennita' di fine rapporto e i redditi della casa di
abitazione, nonche' l' importo della pensione in godimento).
Le pensioni liquidate prima del 1 ottobre 1983 restano
congelate fino al riassorbimento della quota integrata.
Predispone inoltre i criteri per l' individuazione della
pensione da integrare, nel caso di piu' pensioni, e detta
norme per aggiornare i criteri di calcolo delle pensioni
delle gestioni speciali per gli autonomi. Art. 7:
stabilisce il livello minimo di retribuzione contributiva
per l' accreditamento di una settimana assicurativa, porta
da 12 a 24 le ore richieste per la copertura assicurativa di
una settimana per i lavoratori domestici (dal 1/1/1984),
stabilisce l' importo minimo della retribuzione contributiva
ed aumenta l' importo dei contributi minimi dovuti dai
prosecutori volontari. Art. 8: sospende dal diritto alla
pensione di invalidita' coloro che, di eta' inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia,
percepiscano redditi da lavoro superiori a tre volte il
trattamento minimo del FPLD. Art. 9: stabilisce che gli
uffici provinciali del lavoro, prima di avviare al lavoro
gli invalidi (assunzioni obbligatorie) provvedano a
controllare la permanenza dello stato invalidante, qualora
questo sia inferiore al 50 per cento, mediante apposita
visita medica. Art. 9-bis: precisa che l' esclusione
dell' integrazione al minimo, di cui all' art. 6, e la
sospensione della pensione di invalidita', di cui all' art.
8, non operano nei confronti dei lavoratori e dei pensionati
residenti all' estero.
Titolo II - Misure urgenti in materia sanitaria - Art. 10:
rivede il prontuario terapeutico del SSN, facendo la
distinzione tra tre categorie di farmaci: a) farmaci
destinati al trattamento delle situazioni patologiche di
urgenza, delle malattie ad alto rischio, di quelle a lunga
durata, ecc. per i quali non e' dovuta alcuna forma di
partecipazione alla spesa da parte degli assistiti; b)
antibiotici e chemioterapici, sui quali non e' dovuto alcun
ticket, ma solo la partecipazione fissa di lire 1.000 per
ogni ricetta; c) altri farmaci prescrivibili a carico del
SSN, ma con il ticket (15%) a carico dell' assistito piu'
la cifra fissa di lire 1.000 per ogni ricetta. Nel
prontuario vengono inseriti anche prodotti galenici
officinali, a carico del SSN solo dalla data di applicazione
dei prezzi stabiliti dal CIP. Fissa le misure ed i
limiti della partecipazione alla spesa per prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e prevede alcune
esenzioni (donatori di sangue e di organi, accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori e prestazioni a tutela
della maternita' ). Art. 11: prevede l' esenzione dalla
partecipazione alla spesa degli assistiti a basso reddito,
nonche' degli invalidi di guerra, per servizio, di lavoro,
dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti
con un' invalidita' superiore ai due terzi, dei lavoratori
soggetti ad apposita tutela assicurativa che necessitano di
cure a causa di infortuni o malattie professionali
(rimborso da parte delle amministrazioni che gestiscono l'
assistenza obbligatoria contro gli infortuni e malattie
professionali). Art. 12: prevede l' aggiornamento del
prontuario terapeutico, fissa i criteri e le modalita' per
evidenziare sulla confezione dei medicinali la
partecipazione alla spesa o l' esenzione; prevede l'
adozione da parte del Ministro, di disposizioni per l'
impiego di fustelle a lettura automatica ai fini dei
controlli sui consumi farmaceutici. Modifica il regime
delle tasse sulle concessioni governative relative alla
produzione ed al commercio di specialita' medicinali.
Prevede la partecipazione del Ministro della sanita' - o di
un suo rappresentante - alle sedute del CIP e della
commissione centrale prezzi, nonche' l' approvazione di un
nuovo sistema per la determinazione dei prezzi stessi.
Art. 13: autorizza l' INPS e l' INAIL a continuare ad
erogare le prestazioni integrative per cure termali. Viene
precisato che le prestazioni medesime possono essere
concesse fuori dei congedi ordinari e delle ferie solo per
effettive esigenze terapeutiche su motivata prescrizione
dello specialista della USL o dell' INPS o dell' INAIL.
Viene altresi' confermato che i congedi straordinari per
tali prestazioni non possono superare i 15 gg. e non possono
cumularsi alle ferie, ne' possono essere concessi per cure
climatiche, elioterapiche e psammoterapiche, ad eccezione di
quelle spettanti agli invalidi con una percentuale superiore
ai due terzi. Art. 14: interpreta autenticamente l' Art.
3 del DL 663/79 (convertito nella legge 33/80) nel senso
che obbligati al pagamento del contributo sociale di
malattia sono tutti i soggetti iscritti negli appositi albi
o elenchi professionali, che esercitano effettivamente la
libera professione anche se sono al contempo lavoratori
dipendenti o pensionati, ad eccezione di coloro non
iscritti, prima della riforma sanitaria, ad alcuna cassa.
Stabilisce inoltre, per il 1983, che tutti indistintamente i
liberi professionisti iscritti agli albi o elenchi che
esercitino effettivamente la libera professione, devono
versare i contributi di malattia. Precisa, infine, che in
caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito
di lavoro dipendente, autonomo e di pensione, sul reddito
professionale e' dovuta solo la maggiorazione (e non la
quota fissa). Art. 15: dispone l' estinzione dei
rapporti di credito e debito che gli enti e casse mutue
espongono nei confronti dello stato (data la successione
dello stato ai predetti enti). Art. 16: stabilisce che
gli atti "vincolati" relativi allo stato giuridico ed
economico delle USL siano adottati dal coordinatore
amministrativo di ciascuna USL e vengano trasmessi al
collegio dei revisori e al comitato di gestione per gli
eventuali provvedimenti di annullamento o riforma, senza
piu' essere assoggettati al preventivo controllo del
comitato regionale. Art. 17: prevede la costituzione, da
parte del Ministero della sanita, del collegio dei revisori
delle USL, qualora tale organo non esista ancora. Art.
18: impone ai comitati di gestione delle USL di effettuare
una ricognizione immediata dei disavanzi di gestione, non
ripianabili con le disponibilita' delle USL stesse. Art.
19: dispone che il bilancio di previsione delle USL deve
essere deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno, nei
limiti inderogabili degli stanziamento fissati dalle regioni
(entro il 30/11/1983). Art. 20: dispone la
delegificazione del piano sanitario nazionale (conseguente
alle disposizioni fissate con la legge del bilancio dello
Stato) precisando che il piano stesso deve essere
sottoposto dal Governo alle Camere per l' approvazione con
atto non legislativo. Prevede inoltre che il Governo
adotti i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
previo parere del Consiglio Sanitario Nazionale.
Titolo III - Misure urgenti per il contenimento della spesa
nel settore pubblico - Art. 21: riduce per il 1983 la
spesa per il potenziamento delle strutture dell'
amministrazione finanziaria; include nell' elenco degli enti
tenuti all' obbligo della normalizzazione di cui alla legge
468/78 - articolo 25 - anche gli enti pubblici economici
(tranne poche eccezioni). Art. 22: conferma il divieto
di nuove istituzioni e di nuove iniziative di espansione
scolastica. Art. 23: stabilisce che l' indennita'
integrativa speciale venga corrisposta al personale non di
ruolo in proporzione alle ore di servizio prestate e prevede
altresi' che la corresponsione delle retribuzioni ai
supplenti temporanei spetta limitatamente alla durata
effettiva della supplenza. Art. 24: interpreta
autenticamente l' Art. 4 della legge 1053/71, stabilendo che
l' indennita' integrativa speciale per i tutti i dipendenti
pubblici, deve essere assoggettata alla ritenuta per l'
assistenza di malattia e prevede l' applicazione della
prescrizione quinquennale ai soli fini della
regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse.
Art. 25: contiene la proroga di diversi termini. Il
secondo comma dell' articolo unico della legge di
conversione fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati
sulla base dei decreti-legge nn. 1, e 2 e degli artt. 3 e 4
del DL n. 3/83, nonche' dei decreti-legge nn. 59, 176, 314 e
317/83. Art. 27: stabilisce la decorrenza del presente
decreto.
Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 settembre 1983:
-
(seguono legge di conversione e testo coordinato)
-
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l' urgenza di adottare immediate
misure in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e di
prorogare taluni termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il seguente decreto :
-
TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
*
Articolo 1
*
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini
unificati, ferme restando le diverse periodicita', l'
imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti
d' imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed
assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I
termini unificati sono stabiliti con decreto dei ministri
delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale da adottarsi entro novanta giorni dall' entrata in
vigore del presente decreto.
*
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate
distintamente con i procedimenti e le modalita'
rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico
modello, recante le informazioni richieste dalle
amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da
effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea
campionatura. Il modello e' approvato con il decreto di cui
al comma 1.
*
3. La codificazione effettuata dall' amministrazione
finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti
con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le
altre Amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti
hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno
1984.
*
Articolo 2
*
1. L' omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme
anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge
dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali. Il relativo versamento,
prima del promovimento dell' azione penale estingue il
reato.
*
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in
misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma
aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle
disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte
l' importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali. Per la graduazione delle somme
aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21
aprile 1967, n. 272.
*
3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la
contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi
previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la
mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente
ad una omessa, incompleta, reticente o infedele
presentazione delle denunce contributive previste dall'
articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione
delle norme di cui al decreto legislativo del capo
provvisorio dello stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono versate all' ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo.
*
5. Entro il 31 ottobre 1983 i datori di lavoro che
abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al
periodo successivo al 1 febbraio 1983, sono ammessi a
regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai
periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il
reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il
versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui
all' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con
esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi
alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.
La regolarizzazione e' effettuata con versamento in unica
soluzione dei contributi dovuti.
*
6. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato
anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non
superiore a sei, delle quali la prima entro il 31 ottobre
1983, con applicazione sull' importo delle rate successive
degli interessi di dilazione previsti dall' articolo 13,
primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre
1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata
comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma
che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie
relative ai contributi agricoli unificati e' effettuata in
unica soluzione entro il 31 marzo 1984 secondo le modalita'
stabilite dall' Ente impositore.
*
7. Per le imprese, che alla data del 31 ottobre 1983, si
trovino in stato di amministrazione controllata o di
amministrazione straordinaria, il termine per la
regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'
ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione
della amministrazione controllata o straordinaria.
*
8. Per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali e' differito al 31 ottobre 1983
il termine utile per la presentazione della richiesta di cui
al primo comma dell' articolo 14 della legge 10 maggio 1982,
n. 251.
*
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le
sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico
delle disposizioni per l' assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, ed all' articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, nonche' i provvedimenti
adottati a norma del sesto comma dell' articolo 28 del
predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino
al 31 dicembre 1982 compresa la regolazione dei premi
relativa all' anno 1982,e per i quali non sia stato gia'
effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di
giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione
estingue, altresi', le obbligazioni per le sanzioni
amministrative di cui all' ultimo comma dell' articolo 16
della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze
commesse entro il 30 aprile 1983.
*
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di
regolarita' fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che
alla data del 31 ottobre 1983 si trovino in stato di
amministrazione controllata o di amministrazione
straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente
articolo.
*
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano
applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e,
nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo
di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non
ancora versate.
*
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui
al presente articolo il datore di lavoro che ometta di
effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo
compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui
al presente articolo ed il 30 aprile 1984.
*
13. Le gestioni previdenziali ed assistenziali
determinano le modalita' per i versamenti.
*
14. Le disposizioni di cui ai commi dal 5 al 13 del
presente articolo si applicano anche ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli
artigiani ed agli esercenti attivita' commerciali, per la
regolarizzazione della posizione debitoria relativa a
periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983.
*
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al
versamento dei contributi con le modalita' previste nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all' Istituto
nazionale della previdenza sociale le denunce individuali
dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all' entrata
in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei
lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali,
nonche' di tutti i dati necessari all' applicazione delle
norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La
denuncia, redatta su modulo predisposto dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata
entro il 30 giugno 1984.
*
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il
termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente,
ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 4, secondo
comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
17. I termini per la presentazione all' Istituto
nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa
di cui all' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e,
per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di
ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per
la consegna ai lavoratori della copia della denuncia
predetta. Per l' anno 1983 il termine del 30 giugno e'
differito al 31 ottobre 1983.
*
18. Alle amministrazioni dello stato, che abbiano
presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le
denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non
si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4.
Alle predette amministrazioni non si applicano, altresi', le
sanzioni previste dall' articolo 30 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro
il 31 ottobre 1983, le denunce contributive relative a
periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
*
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi
dovuti o la cui riscossione e' affidata a qualsiasi titolo
all' Istituto nazionale della previdenza sociale sono
sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' corrispondentemente prolungato il
periodo durante il quale il datore di lavoro ha l' obbligo
di conservare i libri paga e di matricola.
*
20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21
dicembre 1978, n. 843, al 30 giugno 1983, in deroga all'
articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e
integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo
comma dell' articolo 28 del testo unico delle disposizioni
sull' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
restano invariati nelle misure ivi previste.
*
21. Le variazioni di carattere generale del trattamento
economico di attivita' di servizio a favore delle categorie
di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte
degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme
regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che
intervengano a partire dal 1 gennaio 1984, sono
assoggettate a contributo, anche nel corso dell' anno, dalla
data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalita'
di cui all' articolo 27 dell' ordinamento delle stesse casse
approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive
modificazioni.
*
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1
gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei
contributi della cassa per le pensioni ai dipendenti degli
enti locali, della cassa per le pensioni ai sanitari e della
cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate, l' eventuale recupero contributivo
con le modalita' previste dal comma primo dell' articolo 30
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua
limitatamente al periodo non anteriore al 1 gennaio 1970.
*
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1
gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi
emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua
contributiva, si effettua relativamente alla quota a carico
dell' ente datore di lavoro, in 24 semestralita', al saggio
del sei per cento annuo.
*
Articolo 3
*
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5 della
legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell' Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell' Istituto nazionale
per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'
ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo, del servizio per i contributi agricoli
unificati, degli altri enti per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonche'
agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del
lavoro, sono conferiti i poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli
stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di
lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i
documenti equipollenti ed ogni altra documentazione,
compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta
pertinenza con l' assolvimento degli obblighi contributivi e
l' erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori,
dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti
di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla
sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli
adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione
delle prestazioni.
*
2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche
esercitare gli altri poteri spettanti in materia di
previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro,
ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e
debbono, a richiesta, presentare un documento di
riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza.
Essi devono porre la data e la firma sotto l' ultima
scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne
copia controfirmata dal datore di lavoro.
*
3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che
impediscano ai funzionari dell' ispettorato del lavoro e ai
soggetti indicati nel precedente comma 1 l' esercizio dei
poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti
a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a
titolo di sanzione amministrativa, una somma da lire 500.000
a lire 5.000.000, ancorche' il fatto costituisca reato.
Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti,
che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i
loro rappresentanti sono tenuti a versare alle
amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa,
una somma pari a lire 50.000 per ogni dipendente cui si
riferisce l' inadempienza, ancorche' il fatto costituisca
reato.
*
4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente
comma 1, l' amministrazione che ha proceduto a redigere un
verbale ispettivo e' tenuta ad inviarne copia congiuntamente
ad ogni altra notizia utile.
*
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti
ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro
particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza.
La violazione di tale obbligo e' punita con la pena
stabilita dall' articolo 623 del codice penale, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato.
*
6. L' ispettorato provinciale del lavoro esercita i
poteri di coordinamento ad esso attribuiti mediante
programmi annuali per la repressione delle evasioni
contributive in materia di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria, da adottarsi entro il 31 ottobre, sentiti gli
istituti interessati.
*
7. Alla spesa occorrente per lo svolgimento dei servizi
di vigilanza dell' ispettorato del lavoro, finalizzati alla
repressione delle evasioni contributive, si provvede anche
con un contributo a carico degli istituti di assicurazione
sociale obbligatoria, versato in conto entrata del ministero
del tesoro e assegnato al capitolo dello stato di previsione
della spesa del ministero del lavoro e della previdenza
sociale relativo all' organizzazione e al funzionamento
dell' ispettorato del lavoro, secondo misure, modalita' e
termini di versamento, stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, per ciascun esercizio.
*
8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria.
*
Articolo 4
*
1. Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di
adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti
attivita' commerciali e quelli relativi ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura
stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono
soggetti alla variazione annuale di cui all' articolo 22
della legge 3 giugno 1975, n. 160; e' altresi' dovuto dagli
stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura
annua pari a quelle di cui all' articolo 14-sexies, secondo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del
predetto articolo 14-sexies.
*
2. In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984,
le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo
comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con
conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti
temporali.
*
3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca
ai sensi del primo comma dell' articolo 17 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per
gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie
mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per
la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il
meccanismo di rivalutazione previsto dall' articolo 15 della
legge 22 febbraio 1973, n. 27.
*
4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura
fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli
esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e
dai liberi professionisti e' confermato nella misura
stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed e'
soggetto alla variazione annuale di cui all' articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.
538.
*
5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui
al primo comma dell' articolo 14 sexies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al
periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.
*
6. Le misure dei contributi dovuti all' ente nazionale
di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'
agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655,
sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in
relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole
gestioni; le contribuzioni relative al "fondo di
accantonamento dell' indennita' di anzianita'" determinate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29
maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione
sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al
"fondo" stesso.
*
7. Le modalita' di versamento dei contributi indicate
dall' articolo 17, quarto comma, punto 2, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai
contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende
armatoriali.
*
8. Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 2
aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell' ente
nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e
per il trasferimento della gestione e del personale dell'
ente stesso all' ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i medici e' differito al 31 dicembre 1983.
*
9. Ai lavoratori agricoli di cui all' articolo 14, primo
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, e' riconosciuto, per l' anno 1983 il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i
lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi
lavoratori e' riconosciuto per l' anno 1983 il diritto alle
prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi
nominativi, compilati a norma dell' articolo 7, n. 5 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 con 101 e
151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell' anno
rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal
computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per
attivita' di coltivatore diretto considerate dall' articolo
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
*
10. Ai lavoratori di cui al precedente comma e'
riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985 il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli
iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'
articolo 7, n. 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n.
83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che
abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30
giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel
1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano
escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione
per attivita' di coltivatore diretto, considerate dall' art.
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
*
11. L' Istituto nazionale della previdenza sociale non
riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti
commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive
della stessa o, se titolari di pensione di invalidita', al
compimento dell' eta' di 55 anni per le donne e di 60 per
gli uomini.
*
12. L' Istituto nazionale della previdenza sociale
sospende l' erogazione delle prestazioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attivita'
di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di
emigrazione all' estero.
*
13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto
comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31 dicembre
1983.
*
14. L' articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va
interpretato nel senso che la sospensione dell' efficacia
dei licenziamenti non preclude il diritto all' eventuale
pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18
della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di
disoccupazione successivo all' intervento straordinario
della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande
per il pensionamento anticipato e per il trattamento
speciale di disoccupazione possono essere presentate entro
90 giorni dall' entrata in vigore del presente decreto.
*
15. Le norme contenute nell' articolo 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori
dipendenti iscritti nell' assicurazione obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall' Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri
del requisito contributivo espresso in termini mensili
ovvero settimanali.
*
16. Il quarto comma dell' articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che
i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto
successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione
salariale, sono riconosciuti utili d' ufficio ai fini del
diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di
pensione da liquidare a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti con decorrenza successiva all' entrata in vigore
della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonche' ai fini
dei trasferimenti contributivi di cui all' ultimo comma del
predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo
figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e'
riferita l' integrazione salariale dedotta quella
corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.
*
17. L' articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
va interpretato nel senso che il requisito occupazionale,
previsto per la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende
esercenti attivita' commerciale, deve sussistere
esclusivamente alla data di accertamento della situazione di
crisi dell' azienda commerciale, ai sensi dell' articolo 2,
quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675.
*
18. All' onere valutato in nove miliardi di lire,
derivante dall' attuazione del comma secondo dell' articolo
5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che
prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento di
integrazione salariale straordinario previsto dall' articolo
2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
*
19. Al fine di concorrere al contenimento dell'
inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le
aliquote complessive della contribuzione per l'
assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle
imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'
inquadramento previdenziale e assistenziale e con esclusione
di quelle di cui all' articolo 1 della legge 8 agosto 1977,
n. 573, sono ridotte con le seguenti modalita':
a) a decorrere dal 1 febbraio 1983, del 2 per cento
per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1984, di un ulteriore
1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per
cento per le donne.
*
20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma
si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri
dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli
minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di
categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
*
21. Per una verifica delle finalita' di cui al comma 19
del presente articolo il governo, al termine degli anni 1983
e 1984, esaminera' l' andamento medio annuo dell' indice dei
prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti
commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte
indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione
programmati, degli aumenti tenendo conto di un ritardo
massimo di tre mesi, dell' indice dei prezzi all' ingrosso,
della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'
indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.
*
22. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell'
artigianato, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei
lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere
forniti dall' ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'
osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'
unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli
anni 1984 e 1985 un rapporto sull' andamento generale dei
prezzi e del mercato.
*
23. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'
industria, del commercio e dell' artigianato, del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, la riduzione
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 19 non ha
piu' luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1984
e dal 1 gennaio 1985, nel caso in cui l' andamento dei
prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato
secondo quanto indicato dal precedente comma 21, abbia
superato il tasso di inflazione programmato,
rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.
*
24. Il decreto di cui al precedente comma e' emanato
entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
*
25. All' onere derivante dall' applicazione dei
precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi
per l' anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori
entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente
decreto.
*
26. Per l' anno 1983, ai contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o
associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per
cento. All' onere derivante dal presente comma, valutato in
lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di
cui al presente articolo.
*
27. Il periodo massimo di concessione dell' indennita'
prevista dall' articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982,
n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e'
prolungato di altri 12 mesi.
*
28. All' onere derivante dall' attuazione del precedente
comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico
della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti
speciali di cui all' articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
*
Articolo 5
*
1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a
tempo determinato, i trattamenti economici e le indennita'
economiche di malattia sono corrisposti, per un periodo non
superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi
immediatamente precedenti l' evento morboso, fermi restando
i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti
disposizioni.
*
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
e indennita' economiche di malattia per periodi successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
*
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei
dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere
periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento
economico e l' indennita' economica di malattia sono
concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell' anno
solare. In tal caso l' indennita' economica di malattia e'
corrisposta previa comunicazione del datore di lavoro,
direttamente dall' Istituto nazionale della previdenza
sociale.
*
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
computa ai fini del limite massimo delle giornate
indennizzabili.
*
5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere l'
indennita' economica di malattia per un numero di giornate
superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo
determinato alle proprie dipendenze. Le indennita' relative
ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono
corrisposte al lavoratore direttamente dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale.
*
6. I lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all' iscrizione negli
elenchi nominativi di cui all' articolo 7, n. 5), del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto a condizione che risultino iscritti nei predetti
elenchi nell' anno precedente per almeno 51 giornate, per
ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per
un numero di giornate corrispondente a quello risultante
dalla anzidetta iscrizione nell' anno precedente. In ogni
caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i limiti di
durata massima previsti in materia.
*
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23
settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo non si applicano ai
lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 16 luglio 1947,
n. 708, e successive modificazioni e integrazioni.
*
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
del trattamento di cassa integrazione guadagni e di
astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
*
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei
soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di
malattia, il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale formula gli
schemi-tipo di convenzione di cui all' articolo 8-bis del
decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi
in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'
intesa tra l' Istituto nazionale della previdenza sociale e
le regioni entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto.
*
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le
Unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al
comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad
assicurare, entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il
controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti
preliminari al controllo stesso anche mediante personale non
medico, nonche' un servizio per visite collegiali presso
poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
*
11. L' omissione degli adempimenti di cui al comma che
precede nel termine fissato comporta l' immediata nomina di
un commissario ad acta da parte del competente organo
regionale.
*
12. Per l' effettuazione delle visite mediche di
controllo dei lavoratori l' Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici,
istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
e da medici liberi professionisti, ai quali possono far
ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. L'
Istituto nazionale della previdenza sociale per gli
accertamenti sanitari di competenza e' altresi' autorizzato
a stipulare apposite convenzioni con l' Istituto nazionale
per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
*
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita', sentiti la federazione nazionale degli ordini dei
medici e il consiglio di amministrazione dell' Istituto
nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le
modalita' per la disciplina e l' attuazione dei controlli
secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo
ed i compensi spettanti ai medici. «Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati»
*
14. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di
controllo, decade dal diritto alla relativa indennita'
economica per l' intero periodo di malattia, con esclusione
dei periodi di ricovero ospedaliero, salvo giustificato
motivo.
*
Articolo 6
*
1. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l' integrazione al
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della
medesima, nonche' delle gestioni speciali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai
soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'
imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo
superiore a due volte l' ammontare annuo del trattamento
minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato
in misura pari a 13 volte l' importo mensile in vigore al 1
gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono
esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e
il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla
formazione dei redditi predetti l' importo della pensione da
integrare al trattamento minimo.
*
2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'
anzidetto limite, l' integrazione al minimo e' riconosciuta
in misura tale che non comporti il superamento del limite
stesso.
*
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai
precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu'
pensioni l' integrazione di cui ai commi stessi spetta una
sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della
gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu'
elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha
liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel
caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a
carico della stessa gestione inferiori al trattamento
minimo, l' integrazione al trattamento minimo e' garantito
sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino
superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una
delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero
di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e
figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e
di quella afferente a periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'
integrazione al trattamento minimo spetta su quest' ultima
pensione.
*
4. Per l' accertamento del reddito di cui al primo comma
gli interessati devono presentare alle gestioni
previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'
articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
*
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo sono
assoggettate alla disciplina della perequazione automatica
delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i
rispettivi ordinamenti.
*
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui
titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti
commi successivamente alla data di decorrenza della
pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al
30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di
cui al comma 5 dalla cessazione del diritto alla
integrazione. In tal caso l' importo della pensione non
integrata e' determinato, all' atto della cessazione del
diritto all' integrazione, applicando all' importo in vigore
alla data di decorrenza le percentuali di rivalutazione dei
trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti
nel frattempo intervenute.
*
7. L' importo erogato alla data della cessazione del
diritto all' integrazione viene conservato fino al
superamento per effetto della applicazione delle
disposizioni di cui al comma 5 dell' importo determinato ai
sensi del comma 6.
*
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre
al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
pensione base di cui all' articolo 15 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
assorbiti gli aumenti di cui all' articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'
articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso
l' importo mensile della pensione cosi' determinata non puo'
superare ne' il limite di œ. 8.000 per ogni anno di
anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione
per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'
articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ne' l'
importo del trattamento minimo vigente nella gestione.
*
9. In attesa della riforma del sistema pensionistico,
per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 il
coefficiente 5,74 sara' annualmente aggiornato, in
sostituzione degli aumenti per perequazione automatica
intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in base ai
coefficienti di cui all' articolo 3, comma undicesimo, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all' anno 1965.
*
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore
al 1 ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e
quelli successivi assorbono anche gli aumenti per
perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza
della pensione.
*
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del
contributo capitario di cui all' articolo 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160, non modificano l' ammontare della
contribuzione base dovuta per l' anno 1983.
"11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
*
Articolo 7
*
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare
ai lavoratori dipendenti nel corso dell' anno solare, ai
fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'
Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno
solare successivo al 1982 e' pari a quello delle settimane
dell' anno stesso retribuite o riconosciute in base alle
norme che disciplinano l' accreditamento figurativo, sempre
che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente
per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore
al 30% dell' importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
in vigore al 1 gennaio dell' anno considerato. Il limite
minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura
minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte
le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'
importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1
gennaio dell' anno considerato.
*
2. In caso contrario viene accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per
eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione
complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata
figurativamente nell' anno solare per la retribuzione di cui
al comma precedente. I contributi cosi' determinati, ferma
restando l' anzianita' assicurativa, sono riferiti ad un
periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno
dato luogo all' accreditamento figurativo, per quanto sono i
contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a
decorrere dall' ultima settimana lavorativa o accreditata
figurativamente compresa nell' anno.
*
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1982 ai
fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche a
carico dell' Istituto nazionale della previdenza sociale.
*
4. Per l' anno in cui cade la decorrenza della pensione,
il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'
anno stesso e la data di decorrenza della pensione si
determina applicando le norme di cui ai precedenti commi
limitatamente alle settimane comprese nel periodo
considerato per le quali sia stata prestata attivita'
lavorativa o che abbiano dato luogo all' accreditamento
figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre
prestazioni previdenziali e assistenziali.
*
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli
apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
*
6. A decorrere dal 1 ottobre 1983 il primo e il secondo
comma dell' art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai
seguenti:
""Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative
a carico dell' Istituto nazionale della previdenza sociale,
nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi
settimanali da accreditare al lavoratore e' pari a quello
delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali
risulti versata o dovuta la contribuzione in base al
presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti
una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24
ore lavorative.
In caso contrario sara' accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per
eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione
complessiva del predetto trimestre solare per l' importo
contributivo corrispondente a 24 ore lavorative"".
*
7. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l' importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati
i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello
della retribuzione media della classe di retribuzione di cui
alla tabella F allegata al decreto legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre
1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla
retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1
del presente articolo.
*
8. L' importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello
che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al
precedente comma le aliquote percentuali in vigore per
ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi tale
contributo non puo' essere inferiore a quello stabilito con
i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per
le categorie tenute al versamento di contributi volontari
mensili tale importo e' ragguagliato al mese.
*
9. Ai fini dell' accertamento del diritto e della
determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia,
anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai
agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31
dicembre 1983, a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di
contribuzione annua e' elevato a 270 giornate di
contribuzione effettiva, volontaria o figurativa.
*
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite
ad un anno successivo nel quale risultino accreditati almeno
30 giornate di contribuzione effettiva.
*
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi
al 31 dicembre 1982, qualora nel corso dell' anno sussista
anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra
agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun
anno un numero di settimane superiore a 52.
*
12. I contributi versati o accreditati relativamente al
lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in
numero inferiore a 156 o 104 giornate per anno sono
rivalutati, rispettivamente, per i coefficenti 1,50 e 2,23.
*
13. I lavoratori agricoli che non raggiugono nell' anno
il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
possono effettuare versamenti volontari per l' assicurazione
generale obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla
concorrenza del predetto numero.
*
Articolo 8
*
All' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunti i seguenti commi:
""La pensione di invalidita non e' attribuita, e se attribuita viene revocata, nel caso in cui l' assicurato o il pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, o di reddito da lavoro o autonomo o professionale o di impresa per un importo lordo,
al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l' ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l' importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. I periodi di godimento della pensione revocata, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi richiesti per il diritto alla pensione di invalidita' e per l' autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell' assicurazione obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per l' accertamento del reddito di cui al
precedente comma, gli interessati debbono presentare all'
INPS, con le modalita' da questo indicate la dichiarazione
di cui all' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Il datore di lavoro che ha alle proprie
dipendenze o che assume pensionati di invalidita' e' tenuto
a darne notizia all' INPS, indicando l' importo della
retribuzione corrisposta, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto o, se assunti successivamente, dalla data di
assunzione. In caso di mancata comunicazione o di
comunicazione infedele di dati il datore di lavoro e' tenuto
al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un
milione per ogni dipendente cui si riferisce l'
inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo
il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore
di lavoro la sua qualita' di pensionato di invalidita'. In
caso di omissione, il lavoratore e' tenuto a versare all'
INPS una somma pari al doppio di quella indebitamente
percepita, il cui provento e' devoluto alla gestione
pensionistica di pertinenza."".
*
Articolo 9
*
1. In attesa della riforma della disciplina delle
assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, prima di procede all' avviamento
al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile
1968, n. 482 e successive modificazioni provvedono a far
sottoporre a visita medica, da parte dell' autorita'
sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la
permanenza dello stato invalidante.
*
2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al
comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'
art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
*
3. I lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario e che siano riconosciuti invalidi per causa di
lavoro o di servizio sono considerati, ai fini della
copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui
all' art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n.
482, sempreche' l' invalidita' sia del grado richiesto da
quest' ultima legge.
*
4. Non si applica la disposizione di cui all' articolo
9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.
*
Titolo II
MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA
-
Articolo 10
*
1. In attuazione dell' articolo 30 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita' approva con
proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla
semplicita' e chiarezza nella classificazione, che comprende
i farmaci prescrivibili a carico del servizio sanitario
nazionale individuati in base al criterio della efficacia
terapeutica e della economicita' del prodotto.
*
2. Nel prontuario terapeutico del servizio sanitario
nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci
destinati al trattamento delle situazioni patologiche di
urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi
condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga
durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la
sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e'
dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco
i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono
indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con
eventuale specificazione di limitazioni quantitative.
*
3. Gli utenti del servizio sanitario nazionale che
richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui
al comma precedente compresi nel prontuario terapeutico sono
tenuti a versare al farmacista all' atto del prelievo dei
farmaci:
a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al
pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i
chemioterapici, pari a lire 150 per ogni mille lire; tale
quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a
lire 500;
b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi
comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.
*
4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla
lettera a) del comma precedente non puo' superare lire
20.000 per ricetta.
*
5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti
galenici officinali per uso umano di cui all' elenco-indice
del "formulario nazionale", allegato al decreto del
Ministro della sanita' 26 giugno 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi
aggiornamenti. Ai fini dell' inserimento di tali prodotti
nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di
cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.
*
6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a
carico del servizio sanitario nazionale dalla data di
applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati
dal comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP e'
tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al
comma precedente non specificano il dosaggio e la
confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini
dell' inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario
terapeutico, dal comitato previsto dall' articolo 30 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui
al comma precedente prevedono piu' confezioni per un
medesimo farmaco, il predetto comitato puo' limitare ad una
sola di esse l' inclusione nel prontuario terapeutico.
*
7. Fino alla data dell' applicazione dei primi prezzi
determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente
comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'
allegato n. 4 dell' accordo nazionale recante la disciplina
dei rapporti con le farmacie per l' assistenza farmaceutica
nell' ambito del Servizio sanitario nazionale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15
settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono
prescrivibili con onere a totale carico del servizio
sanitario nazionale, che corrispondera' ai farmacisti i
prezzi indicati nell' allegato predetto e successive
modificazioni.
*
8. Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio
Sanitario Nazionali le specialita' medicinali incluse nell'
allegato II al decreto ministeriale 28 luglio 1983,
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983; dette specialita' sono
concedibili fino al centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto secondo le condizioni
di partecipazione alla spesa da parte dell' assistito
previste dal precedente comma 3, lettera a).
*
9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'
assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio prevista dall' articolo 12 della legge 26 aprile
1982, n. 181, e' fissata al venti per cento con il limite
minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni
prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in
un' unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione
alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e'
fissato in lire 50.000.
*
Articolo 11
*
1. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione di cui all' articolo 10 gli utenti del
servizio sanitario nazionale che abbiano nell' anno
precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'
IRPEF non superiore a lire 4.500.000 o che appartengano a
famiglia i cui componenti, compreso l' assistito, abbiano in
detto anno redditi assoggettabili ai fini dell' IRPEF per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato
di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.
*
2. Sono esentati altresi' i grandi invalidi di guerra e
di servizio, i grandi invalidi del lavoro e i mutilati e gli
invalidi civili di cui agli articoli 12 e 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, nonche' i
ciechi assoluti ed i sordomuti assoluti.
*
3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai
commi precedenti, le disposizioni dell' articolo 12 della
legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente
articolo.
*
4. Gli estremi del documento previsto dall' articolo 12,
ottavo comma della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante
il diritto all' esenzione di cui ai commi precedenti, sono
riportati dal medico sulla prescrizione.
*
5. Il Ministro della sanita' con proprio decreto,
sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, puo', ai fini
della prevenzione e della cura di forme morbose di
particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per
la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti
diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento
della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio.
*
6. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle
prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i
lavoratori, soggetti alla tutela assicurativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e
per servizio che necessitano di cure prescritte da medici
convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o
convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni
sul lavoro o di malattie professionali e di infermita'
riconosciute per causa di guerra o di servizio.
*
7. Le amministrazioni che gestiscono l' assicurazione
obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al fondo
sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un
contributo nella misura e secondo le modalita' determinate
annualmente con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
*
8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'
articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile
1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della
famiglia il numero di codice fiscale e l' indicazione dell'
ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei
redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'
Unita' sanitaria locale verifica la veridicita' di almeno il
tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle
assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati
nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell' ambito
della propria competenza.
*
9. Nell' ambito dei controlli sistematici di cui al
secondo comma dell' articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n.
526, l' unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare
indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni
farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati,
comunicandone i risultati al Ministero della sanita' ed alla
regione. Analogamente si procede per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli
ambulatori e strutture private convenzionati.
*
10. All' articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181,
dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
""In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo
delle Unita' sanitarie locali nella cura degli adempimenti
previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo
comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'
articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, nonche' in ogni altro caso di ingiustificata
inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da
disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo di
coordinamento emanati ai sensi dell' articolo 5 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i
provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'
invio di appositi Commissari.
Lo stesso potere e con le modalita' indicate al
comma precedente e' attribuito al Ministro della sanita', su
segnalazione del Commissario del Governo, quando la Regione
o Provincia autonoma non vi provveda"".
*
Articolo 12
*
1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario
terapeutico di cui al penultimo comma dell' articolo 30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i
criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci,
nonche' per l' esclusione di quelli gia' inseriti. Tali
criteri individuano i settori terapeutici interessati alla
inclusione ed all' esclusione sulla base della rilevanza
medico-sociale.
*
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il
Ministro della sanita', con la procedura prevista dal
predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con
periodicita' quadrimestrale, a partire dalla data di entrata
in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente
articolo 10, l' inserimento di nuovi prodotti nel prontuario
stesso, nonche' l' esclusione di quelli gia' inseriti. Ai
fini dell' integrazione, il Ministro della sanita',
contestualmente all' emanazione del decreto di
registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato
articolo 30.
*
3. Il Consiglio sanitario nazionale esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro
della sanita'. Trascorso tale termine il parere si intende
espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui
all' articolo 30 suddetto.
*
4. Con il decreto di approvazione del prontuario
terapeutico sono altresi' stabilite le modalita' per l'
indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle
confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli
assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione
stessa.
*
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere
riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo,
anche in altra parte della confezione.
*
6. Fino al termine di centottanta giorni dall' entrata
in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di
specialita' medicinali giacenti presso l' industria, i
grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'
adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le
farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di
partecipazione alla spesa percepite.
*
7. Trascorso tale termine l' indicazione della
partecipazione dovra' essere apposta, secondo modalita'
previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'
industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante
sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da
sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da
identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi
stampato.
*
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della
sanita', al fine di assicurare il rigoroso controllo della
spesa sanitaria mediante l' acquisizione sistematica di dati
quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la
codifica delle specialita' medicinali e dei galenici
preconfezionati nonche' per l' impiego nelle relative
confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura
automatica.
*
9. Per le medesime finalita' ed in connessione all'
applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il
Ministro della sanita' e' altresi' autorizzato ad emanare
disposizioni per:
a) l' adozione nel Servizio Sanitario Nazionale di
ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalita' secondo le
quali il prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici
preconfezionati, nonche' la quota a carico dell' assistito
debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l' eventuale estensione delle tecniche di codifica e
di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque
erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
*
10. Il numero d' ordine 3 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni, e' sostituito dall'
allegato al presente decreto.
*
11. Le tasse annuali previste nell' allegato sono dovute
anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di
rilascio, perche' non dovute in base alle disposizioni al
momento vigenti.
*
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le
autorizzazioni in data anteriore al 1 gennaio 1983 devono
corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a
concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
*
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi
dei medicinali il Ministro della sanita' partecipa, in
qualita' di componente, alle sedute del Comitato
interministeriale dei prezzi di cui all' articolo 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363.
Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute
della Commissione centrale prezzi di cui all' articolo 2 del
citato decreto legislativo partecipa, in qualita' di
componente, un rappresentante del Ministero della sanita'.
Nei casi di assenza o impedimento il titolare e' sostituito
dal supplente.
*
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi
approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta congiunta dei
Ministri della sanita' e dell' industria, del commercio e
dell' artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'
articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo
metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti
industrialmente, che sara' applicato dallo stesso comitato
per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.
*
15. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull' applicazione del nuovo metodo
di determinazione dei prezzi dei medicinali.
*
Articolo 13
*
1. L' assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni
previste in favore degli assicurati all' INPS e all' INAIL
restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi
successivi.
*
2. Per l' anno 1983 il versamento al bilancio dello
Stato previsto a carico dell' INPS e dell' INAIL dall'
articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto
per il 1982 dall' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio
1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 98.
*
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le
prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a
stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un
medico specialista della Unita' sanitaria locale ovvero,
limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall' INPS e
dall' INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei
predetti istituti.
*
4. I congedi straordinari, le aspettative per
infermita', i permessi per malattia comunque denominati,
concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma
precedente, non possono superare il periodo di quindici
giorni l' anno anche per i soggetti di cui all' articolo 57,
terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
*
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti
e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un
intervallo di almeno quindici giorni.
*
6. I congedi straordinari, le aspettative per infermita'
e permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non
possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche,
psammoterapiche e similari.
*
7. L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e'
autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle
unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'
attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui
al terzo comma dell' articolo 36 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al
quarto comma dell' articolo 52 della citata legge.
*
Articolo 14
*
1. La norma di cui all' articolo 3, primo comma, lettera
b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento
del contributo sociale di malattia di cui all' articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980,
n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i
soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi
professionali, di cui all' articolo 2229 del codice civile,
che esercitano effettivamente la libera professione, anche
se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad
eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali
per le quali non erano istituite, prima dell' entrata in
vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse
o gestioni per l' assicurazione di malattia.
*
2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i liberi
professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi
professionali di cui all' articolo 2229 del codice civile,
che esercitano effettivamente la libera professione, anche
se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti
al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.
*
Articolo 15
*
1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i
soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le
affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono
alla data di entrata in vigore del presente decreto nei
confronti della direzione generale degli istituti di
previdenza e/o della cassa depositi e prestiti, ivi compresi
le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa,
nonche' i crediti ex GESCAL relativi alla costruzione di
alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e
debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti
soppressi - assunte ai sensi dell' articolo 77 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio
liquidazioni presso il ministero del tesoro - espongono nei
confronti dello stato. Rimangono altresi' fermi i crediti
dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto
farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonche'
i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi
enti mutualistici.
*
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si
estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli
enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale
ufficio liquidazioni.
*
3. Sono, altresi', estinti tutti i rapporti di debito e
credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui
liquidazione provvede il predetto speciale ufficio
liquidazioni.
*
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano
applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli
enti soppressi espongono verso terzi nella situazione
patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni
all' atto delle consegne.
*
5. In deroga all' articolo 69 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nonche' le unita' sanitarie locali sono autorizzate
a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del
primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e
precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote
fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali
disavanzi d' esercizio sul fondo sanitario e per il 1983 nel
limite della meta', ad integrazione dello stanziamento di
competenza, per la provvista di apparecchiature e
attrezzature tecniche e scientifiche, nell' ambito del piano
triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale
dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i
versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
*
6. Al personale dell' Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle Unita'
sanitarie locali che, per l' effettuazione di omologazioni,
collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente
necessita' di recarsi in localita' comprese nell' ambito
della circoscrizione territoriale dell' ufficio di
appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di
lavoro, anche nell' ambito della citta' sede dell' ufficio,
puo' essere consentito, ancorche' non acquisti titolo all'
indennita' di trasferta, l' uso di un proprio mezzo di
trasporto con la corresponsione della indennita'
chilometrica dovuta. L' uso di tale mezzo e' autorizzato
dal responsabile dell' ufficio, previa domanda dell'
interessato dalla quale risulti che l' amministrazione e'
sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l' uso del
mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi
propri compete il rimborso delle spese per l' uso dei
normali servizi di trasporto.
*
Articolo 16
*
All' articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dopo il primo comma quale modificato dall' articolo 13,
quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono
aggiunti i seguenti:
""I provvedimenti vincolati della Unita' sanitaria
locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento
economico del personale dipendente indicati nell' articolo
10, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore amministrativo dell' ufficio di direzione e
trasmessi al Comitato di gestione e al Collegio dei
revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al
controllo del Comitato regionale di controllo.
Il Comitato di gestione, d' ufficio o su
segnalazione del Collegio dei revisori, nell' esercizio del
potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento,
annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma
precedente.
I provvedimenti relativi a contratti per la
provvista di beni e servizi di importo superiore a 50
milioni sono inoltrati al Comitato regionale di controllo
con il parere del Collegio dei revisori.""
*
Articolo 17
*
1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto non sia stato costituito il
Collegio dei revisori della Unita' sanitaria locale,
previsto dall' articolo 15, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, cosi' come modificato dall' articolo
13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della
sanita', su segnalazione del Commissario di Governo,
provvede a costituirlo in via straordinaria con il
funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni
di Presidente, con un funzionario addetto all' ufficio di
ragioneria di un comune facente parte della Unita' sanitaria
locale e con un funzionario designato dal predetto
Commissario di Governo.
*
2. Il Collegio svolge le sue funzioni nell' ambito della
normativa vigente e secondo le direttive emanate di concerto
dai Ministeri del tesoro e della sanita' e cessa all' atto
dell' insediamento del Collegio ordinario.
*
Articolo 18
*
1. Entro il 30 novembre 1983 il Comitato di gestione
dell' Unita' sanitaria locale accerta l' eventuale disavanzo
della gestione di competenza dell' esercizio 1983,
risultante alla data del 31 agosto precedente e quello
presunto alla data del 31 dicembre successivo.
*
2. Il Collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio
1984 i disavanzi predetti e con apposita relazione da
inviarsi alla Regione e ai Ministeri del tesoro e della
sanita' accerta l' entita' dei disavanzi non ripianabili con
le disponibilita' attuali della Unita' sanitaria locale.
*
Articolo 19
*
1. Il bilancio di previsione delle Unita' sanitarie
locali per l' esercizio 1984 deve essere deliberato entro il
31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti
fissati dalle Regioni in base al riparto del Fondo Sanitario
Nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge
di bilancio per l' anno 1984 presentato al Parlamento.
*
2. I termini e le modalita' indicati al comma precedente
si applicano anche ai bilanci degli esercizi successivi.
*
3. Fino a quando le Unita' sanitarie locali non abbiano
deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono
impegnare, in ciascun mese, somme superiori a 1/12 delle
entrate accertate nell' esercizio precedente a titolo di
finanziamento dal Fondo Sanitario Nazionale.
*
Articolo 20
*
All' articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
""Le linee generali di indirizzo e le modalita' di
svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale sono stabilite con il piano sanitario
nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l' esigenza di
superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che
esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
Le disposizioni precettive relative al piano
sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata
triennale, con la legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale dello Stato.
Il piano sanitario nazionale conseguente alle
disposizioni indicate al comma precedente, e' sottoposto dal
Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto
non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di
indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio Sanitario
Nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso
dopo sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano ha di norma durata triennale e viene
approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno
dell' ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente
e puo' essere modificato con le stesse modalita' nel corso
del triennio.""
-
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E
DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
-
Articolo 21
*
1. L' autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi
contenuta nel primo comma dell' articolo 7 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e' iscritta nello
stato di previsione della spesa del ministero delle finanze
per l' anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante
somma di lire 190 miliardi sara' iscritta nel medesimo stato
di previsione per il 1984.
*
2. L' ultimo comma dell' articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente:
""Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua gli
organismi e gli enti anche di natura economica, che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali, ai quali si applicano le
disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici
l' obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle
previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa.""
*
3. Il primo comma dell' articolo 65 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dal seguente:
""In applicazione del progetto di riparto previsto
dall' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 29 giugno
1977, n. 349, e d' intesa con le regioni interessate, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i
beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati
prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al
patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo
di destinazione alle Unita' sanitarie locali.""
*
4. Il primo comma dell' articolo 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e' sostituito dal seguente:
""Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31
della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui
alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n.
468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche'
tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica
a carattere nazionale e regionale da individuarsi con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente
o indirettamente interessanti la finanza pubblica o che
abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di
lire, non possono mantenere disponibilita' depositate a
qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'
articolo 5 del regio-decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per
cento dell' ammontare delle entrate previste dal bilancio di
competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per
accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed
ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale
e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica
agli enti per i quali gia' vigono al riguardo apposite norme
per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il
deposito delle loro disponibilita' presso le aziende di
credito, nonche' per i comuni con popolazione inferiore ad
ottomila abitanti secondo i dati dell' ultimo censimento
ISTAT. I Presidenti degli enti comunicano ai rispettivi
tesorieri l' importo che costituisce il limite del 12 per
cento"".
*
Articolo 22
*
1. Limitatamente all' anno scolastico 1983-1984, nelle
scuole di ogni ordine e grado non si da' luogo a nuove
istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione scolastica
che possano comportare comunque in ambito nazionale o in
ambito provinciale a seconda che trattasi rispettivamente di
ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero
delle classi funzionanti all' inizio dell' anno scolastico
1982-1983.
*
2. Ai fini di cui al precedente comma si puo' derogare
ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti
disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla
base di apposite istruzioni che saranno impartite con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con quello del tesoro.
*
3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva
coperti a seguito dell' espletamento del concorso indetto ai
sensi dell' articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
possono essere istituite sezioni di scuola materna statale
nelle aree di maggiore necessita'.
*
4. Il conferimento delle supplenze e' consentito
subordinatamente alla completa utilizzazione del personale
delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell' articolo
14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da
effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste
dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f) e,
comunque, alla completa utilizzazione del personale che
risulti in situazione soprannumeraria.
*
Articolo 23
*
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, l' indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni e integrazioni, per il
personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore
inferiore all' orario settimanale obbligatorio di servizio
previsto dall' articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la
scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e
dall' articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la
scuola materna, e' dovuta in proporzione, analogamente a
quanto previsto dall' articolo 53 della legge 11 luglio
1980, n. 312.
*
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica
a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di
servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto
per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti,
danno titolo alla corresponsione dell' indennita'
integrativa speciale.
*
3. A decorrere dall' 11 gennaio 1983, in deroga alle
vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente
stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a
qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata,
con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'
articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta
limitatamente alla durata effettiva della supplenza.
*
Articolo 24
*
1. L' inclusione dell' indennita' integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione
imponibile ai fini della contribuzione per l' assistenza
sanitaria, disposta dal terzo comma dell' articolo 4 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a
tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'
indennita' integrativa speciale suddetta.
*
2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle
posizioni contributive pregresse alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applica il termine di
prescrizione quinquennale.
*
Articolo 25
*
1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge
16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il
decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del
limite di eta' per il collocamento in congedo dei
sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli
agenti di custodia.
*
2. Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145, e' differito sino al 31 dicembre 1983.
*
3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma
dell' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402,
convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e'
differito al 30 giugno 1984.
*
4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n.
180, recante norme per la regolazione del mercato interno
dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980,
n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'
articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono
prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli
indirizzi e degli obiettivi previsti dall' articolo 1 della
legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*
5. Con riferimento al triennio 1 luglio 1983-30 giugno
1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza
sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422,
prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente
massimo di ore da stabilire dal Consiglio di amministrazione
degli istituti stessi.
*
6. La maggiore spesa derivante dall' attuazione del
precedente comma e' a carico dei bilanci delle casse
pensioni degli istituti di previdenza.
*
7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo
comma dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
e' differito al 31 dicembre 1983.
*
8. Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo
35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
9. Il termine previsto dall' articolo 33 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e' differito al 31 dicembre 1983.
*
10. Il trattamento economico provvisorio del personale
di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982,
n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20
novembre 1982, n. 869, e' prorogato fino al 31 dicembre
1983.
*
11. All' onere derivante dall' attuazione del precedente
comma, valutato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983 in
lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno
finanziario 1983. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
*
12. La disposizione del comma 2 dell' articolo 19 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la
quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale
sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il
termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell' intendenza
di finanza territorialmente competente, al Ministero delle
finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve
pervenire all' intendenza di finanza entro il termine
prescritto.
*
13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983
previsti dal comma 2 dell' articolo 19 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti
al 24 settembre e al 25 ottobre 1983. Si estende ai nuovi
termini il disposto dell' ultimo periodo del comma 2 del
predetto articolo 19.
*
14. Per i comuni e le province che hanno provveduto
nell' anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai
sensi dell' articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i
termini per la deliberazione del bilancio e per gli
adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'
articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 15
settembre 1983.
*
15. I comuni di cui al precedente comma possono altresi'
adottare entro il 15 settembre 1983 le deliberazioni per la
istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei
fabbricati e per l' aumento delle tariffe dell' imposta di
soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma
2 dell' articolo 19 e dall' ultimo periodo del comma 1 dell'
articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983,
n. 131. La deliberazione per l' istituzione della
sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e'
immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei
confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo
comma dell' articolo 273 del testo unico per la finanza
locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della
tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni da applicarsi nell' anno 1984, nonche'
i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla
deliberazione medesima sono differiti di quarantacinque
giorni.
*
16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'
articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
17. Il termine di cui al terzo comma dell' articolo 26
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' differito al 30
giugno 1988.
*
18. Il termine di cui al primo comma dell' articolo
7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
19. All' onere finanziario derivante dall' applicazione
del precedente comma 18, valutato in lire 7.500 milioni, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di
previsione della spesa dell' amministrazione autonoma dei
monopoli di stato per l' anno finanziario 1983.
*
20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l' attuazione del presente decreto.
*
Articolo 26
*
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed
hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla
applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2,
degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio
1983, n. 3 e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11
maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio
1983, n. 317, nonche' quelli instaurati anteriormente al 20
agosto 1983 per l' assunzione a carico del Servizio
Sanitario Nazionale delle prescrizioni di galenici
magistrali.
*
Articolo 27
*
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la
conversione in legge.
*
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato,
sara' inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
*
* * *
*
Allegato
legenda:
1 = numero d' ordine
2 = indicazione degli atti soggetti a tassa
3 = ammontare della tassa
4 = modo di pagamento
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
------------------------------------------------------------------
3 autorizzazione a produrre e a mettere
in commercio specialita' medicinali:
1) tassa di rilascio per l'auto-
rizzazione alla produzione di specia-
lita' medicinali .................... 4.000.000 ordinario
tassa annuale .................. 200.000 ordinario
2) tassa di rilascio per la regi-
strazione di specialita' medicinali
estere e nazionali ( articoli 162 e
166 del testo unico delle leggi sani-
tarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni), per ogni confezione
di specialita' medicinale e per ogni
confezione di serie o di categorie
di cui all' articolo 12 del regola-
mento approvato con regio decreto 3
marzo 1927, n. 478 .................. 800.000 ordinario
tassa annuale .................. 50.000 ordinario
-
N O T E :
L' autorizzazione a produrre specialita' medicinali
deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di
una officina in diretta comunicazione con la farmacia.
Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla
produzione e al commercio delle specialita' medicinali si
applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'
articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per
detti prodotti biologici e similari e' dovuta tanto la tassa
di produzione quanto quella di registrazione del prodotto,
quantunque unico sia il decreto ministeriale di
autorizzazione.
Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale)
vanno corrisposte per ogni singola confezione di
specialita', di serie o di categoria anche quando la
registrazione di piu' confezioni si effettui con un unico
provvedimento. La tassa e' dovuta anche per i trasferimenti
di registrazione da uno ad altro titolare quando importino
mutamenti nell' officina di produzione. Le stesse tasse
sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria
per specialita' estere o nazionali variate nella loro
composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte
entro il 31 gennaio di ogni anno.
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* * *
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LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo unico
*
E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini, con le seguenti
modificazioni:
-
All' articolo 1:
Al comma 1, dopo le parole "entro termini
unificati" sono aggiunte le seguenti: ""in ogni caso non
oltre il 25 del mese"";
-
Al comma 2, dopo le parole: "sono versate
distintamente" sono aggiunte le seguenti: ""alle
amministrazioni di competenza"".
-
All' articolo 2:
Al comma 1, le parole: "anticipate o denunciate"
sono sostituite dalle seguenti: ""anticipate e denunciate""
e le parole: "Il relativo versamento, prima del
promovimento dell' azione penale, estingue il reato" sono
sostituite dalle seguenti: ""Il relativo versamento entro
sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso,
e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale
termine, non oltre le formalita' di apertura del
dibattimento stesso, estingue il reato."";
-
Ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: "31
ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: ""30
novembre 1983"";
-
Al comma 6, la parola: "sei" e' sostituita dalla
seguente: ""nove""; le parole: "31 marzo 1984" sono
sostituite dalle seguenti: ""30 giugno 1984"";
-
Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
""6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria in data successiva al 1 febbraio 1983 sono
ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa
ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al
secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al
versamento dei contributi afferenti al periodo successivo
alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.
6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma
5 anche se non sono in regola con i versamenti dei
contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che
sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'
esercizio dell' impresa e che esse, od il gruppo di cui
fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del tesoro di
cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile
1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli
importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI
ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni
per una percentuale non superiore al 30 per cento del
personale in forza."";
-
Dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
""7-bis. Per gli Istituti di patronato e di
assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, e successive integrazioni, in attesa dell'
emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
previsto dall' articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112,
il termine per la regolarizzazione dell' intera partita
debitoria e' differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il
10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli
istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere
utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i
limiti della relativa esposizione."";
-
Al comma 12, le parole: "30 aprile 1984" sono
sostituite dalle seguenti: ""31 luglio 1984"";
-
Al comma 13, le parole: "le gestioni previdenziali
ed assistenziali" sono sostituite dalle seguenti: ""gli
enti previdenziali e assistenziali impositori"";
-
Il comma 14 e' sostituito dal seguente:
""Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si
applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni
e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti
attivita' commerciali, ed ai liberi professionisti iscritti
negli appositi albi o elenchi professionali, per la
regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a
periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983. I
relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984.
Per coloro che non abbiano ottemperato all' obbligo di
iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni
si applicano purche' la denuncia pervenga entro il 30
novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga
comunque entro 60 giorni dall' iscrizione stessa."";
-
Al comma 19, dopo le parole: "all' Istituto
nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le
seguenti: ""ed all' Istituto nazionale per l' assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro"";
-
Al comma 20, le parole: "30 giugno 1983", sono
sostituite dalle seguenti: ""31 dicembre 1983"".
-
All' articolo 3:
Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
""L' ispettorato provinciale del lavoro esercita i
poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante
programmi annuali per la repressione delle evasioni
contributive in materia di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'
ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'
attivita' di coordinamento effettuata."".
-
Il comma 7 e' soppresso.
-
All' articolo 4:
Al comma 1, le parole: "Per gli anni 1983 e 1984 i
contributi base e di adeguamento", sono sostituite dalle
seguenti: ""Per l' anno 1983 i contributi base e di
adeguamento e per l' anno 1984 i contributi di
adeguamento"";
-
Al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: ""Per
l' anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori
autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta
confermata nella misura stabilita per l' anno 1983."";
-
Dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
""4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'
assistenza di malattia di cui all' articolo 2, secondo
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, e all' articolo 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e
successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due
rate uguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell' anno
solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi
aziendali per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti e
per l' assistenza di malattia di cui all' articolo 12 del
decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'
articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio
e il 10 settembre dell' anno solare al quale si
riferiscono."";
-
Dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
""6-bis. Il contributo annuo fisso personale a
carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali, previsto dall' articolo 2
della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e' elevato a lire
960.000 a partire dal 1 gennaio 1984."";
-
Al comma 9, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
""Ai lavoratori agricoli di cui all' articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983,
n. 546, iscritti negli elenchi a validita' prorogata, sono
riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad
essi attribuite negli elenchi anagrafici per l' anno
1982."";
-
Dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente:
""14-bis. L' articolo 35, terzo comma, della legge
5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei
casi di cessazione dell' attivita' aziendale, l' efficacia
dei licenziamenti e' sospesa ed i rapporti di lavoro
proseguono ai soli fini dell' intervento straordinario della
Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di
usufruire del prepensionamento previsto dall' articolo 37
della legge medesima."";
-
Dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
""17-bis. L' articolo 8, primo comma, della legge
12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonche' i
proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote
contributive nella stessa misura e secondo la medesima
ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna."".
-
All' articolo 5:
Al comma 6, le parole: "con contratto" sono
soppresse;
-
Al comma 9, le parole: "dei soggetti aventi titolo
alle prestazioni economiche di malattia" sono sostituite
dalle seguenti: ""dei lavoratori"";
-
Al comma 12, il secondo periodo e' soppresso;
-
Dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
""12-bis. L' Istituto nazionale della previdenza
sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua
attivita' istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con l' Istituto nazionale per l' assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro."";
-
Il comma 14 e' sostituito dal seguente:
""Qualora il lavoratore, pubblico o privato,
risulti assente alla visita di controllo senza giustificato
motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico
per l' intero periodo sino a dieci giorni e nella misura
della meta' per l' ulteriore periodo, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita
di controllo."";
-
All' articolo 6:
Al comma 1, dopo la parola: "minatori", sono
aggiunte le seguenti: ""e dell' Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio"";
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ""Per i
lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal
titolare dell' azienda ai fini dell' imposta sul reddito
delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente
dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del
nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita'
del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in
modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell' azienda."";
-
Al comma 5, dopo le parole: "le pensioni non
integrate al trattamento minimo" sono aggiunge le seguenti:
""di cui al presente articolo"";
-
Al comma 6, le parole: "di cui al comma 5" sono
sostituite dalle seguenti: ""di cui ai commi precedenti""
e dopo le parole: "in vigore alla data di decorrenza" sono
aggiunte le seguenti: ""della pensione, calcolato sulla
base dei periodi di contribuzioni utili,"";
-
Al comma 7, dopo le parole: "fino al" e' aggiunta
la seguente: ""suo"";
-
Al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:
""In ogni caso l' importo mensile della pensione
cosi' determinata non puo' superare ne' il limite di lire
10.000 per ogni anno di anzianita' contributiva utile a
pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti
delle aliquote di cui all' articolo 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903, ne' l' importo del trattamento minimo vigente
nelle gestioni. E', tuttavia, fatto salvo l'eventuale
maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della
prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'
entrata in vigore del presente decreto."";
-
Al comma 9, dopo la parola: "pensioni" sono
aggiunte le seguenti: ""di cui al comma precedente"";
-
Al comma 10, le parole: "commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: ""commi 8 e 9"";
-
Dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
""10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le
pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983,
i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e
mezzadri si intendono rivalutati secondo l' anno di
riferimento con i seguenti coefficienti:
1979 ..... 1,2038
1980 ..... 1,1346
1981 ..... 1,3003
1982 ..... 1,2731
1983 ..... 1,2126. ""
""10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori
autonomi sono rivalutati ai sensi dell' articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni."";
-
Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
""11-bis. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti,
quando vi siano piu' titolari.
11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che
procurino a se' o ad altri la corresponsione dell'
integrazione al minimo non spettante e' tenuto a versare
alla gestione previdenziale interessata, a titolo di
sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca
reato.
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'
integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla
base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme
restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'
integrazione stessa e' annullata o rideterminata nella
misura effettivamente spettante e la somma indebitamente
erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti
stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono
procedere al recupero sul trattamento di pensione delle
somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti
dalla normativa vigente."".
-
All' articolo 7:
Al comma 1, primo periodo, le parole: "successivo
al 1982" sono sostituite dalle seguenti: ""successivo al
1983""; nel secondo periodo, le parole: "Il limite
minimo" sono sostituite dalle seguenti: ""A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984 il
limite minimo"" e le parole: "dell' anno considerato"
sono sostituite dalle seguenti: ""di ciascun anno"";
-
Al comma 3, le parole: "successivi al 31 dicembre
1982" sono sostituite dalle seguenti: ""successivi al 31
dicembre 1983"" e dopo le parole: "non pensionistiche"
sono aggiunte le seguenti: "", per le quali e' previsto un
requisito contributivo"";
-
Al comma 6, le parole: "A decorrere dal 1 ottobre
1983" sono sostituite dalle seguenti: ""A decorrere dal 1
gennaio 1984"";
-
Al comma 7, le parole: "A decorrere dal 1 ottobre
1983" sono sostituite dalle seguenti: ""A decorrere dal 1
gennaio 1984"";
-
Al comma 8, dopo le parole: "lavoratori autonomi"
sono aggiunte le seguenti: "", fermo restando quanto
disposto dal comma 2 dell' articolo 4 in materia di
contribuzione base,"";
-
Al comma 9, le parole: "e della determinazione"
sono sostituite dalle seguenti: ""e dell' anzianita'
contributiva per la determinazione"" e sono aggiunte, in
fine, le parole: ""e, conseguentemente, il requisito minimo
di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli,
resta fissato in: 5460 giornate, con esclusione di quelle
coperte da contribuzione figurativa per malattia e per
indennita' ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla
pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso
diritto e' altresi' richiesto il requisito di 35 anni di
iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050
giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350
giornate per il diritto alla pensione di invalidita', di cui
almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di
pensione."";
-
Al comma 11, le parole: "successivi al 31 dicembre
1982" sono sostituite dalle seguenti: ""successivi al 31
dicembre 1983"";
-
Al comma 12, le parole: "156 o 104 giornate per
anno sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti
1,50 e 2,23" sono sostituite dalle seguenti: ""270
giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e
3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i
ragazzi"";
-
Dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
""12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui
al comma precedente non possono, comunque, essere computati
piu' di 270 contributi giornalieri per anno."".
-
Al comma 13, ultimo rigo, la parola: "obbligatori"
e' sostituita dalle seguenti: ""effettivi e figurativi"".
-
All' articolo 8:
Il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
""La pensione di invalidita' non e' attribuita, e
se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso
in cui l' assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano
percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione
dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di
reddito da lavoro o autonomo o professionale o d' impresa
per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi
previdenziali, superiore a tre volte l' ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
calcolato in misura pari a tredici volte l' importo mensile
in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori
autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'
azienda ai fini dell' imposta sul reddito delle persone
fisiche viene imputato, indipendentemente dall' effettiva
percezione, a ciascun componente attivo del nucleo
familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del
lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell' azienda. I periodi di godimento della
pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria,
volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti
dei requisiti contributivi e assicurativi per l'
autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'
assicurazione obbligatoria per l' invalidita, la vecchiaia
ed i superstiti. La corresponsione della pensione di
invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e'
ripristinata per i periodi in cui non si verificano le
condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa
e comunque al raggiungimento dell' eta' prevista per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti."".
-
Al terzo capoverso le parole: "del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: ""del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463"";
-
Dopo l' ultimo capoverso, e' aggiunto il seguente:
""I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio
di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della
prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti
posti dalla normativa vigente."";
-
E' aggiunto il seguente comma:
""1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'
articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato."".
-
All' articolo 9:
Al comma 1, dopo le parole: "i soggetti stessi"
sono aggiunte le seguenti: ""che abbiano un grado di
invalidita' inferiore al 50 per cento""; sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ""La visita e' disposta entro il
quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro.
In mancanza si procede in ogni caso all' avviamento, salvo
successivo accertamento."";
-
Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
""I lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per
cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidita'
non inferiore al 60 per cento sono considerati ai fini della
percentuale di obbligo complessiva di cui all' articolo 11,
primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482."".
-
Dopo l' articolo 9, e' aggiunto il seguente:
""Art. 9-bis - Le disposizioni di cui ai precedenti
articoli 6 e 8 non si applicano ai lavoratori, dipendenti o
autonomi, e ai pensionati residenti all' estero.""
-
All' articolo 10:
Al comma 6, dopo le parole: "Servizio sanitario
nazionale" sono aggiunte le seguenti: "", a seguito del
loro inserimento nel prontuario,"";
-
Il comma 8 e' soppresso;
-
Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
""9-bis. Le disposizioni relative alla
compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai
commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni,
erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le
finalita' di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22
dicembre 1975, n. 685.""
""9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non
vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di
diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini
della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in
connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni
sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato
di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile con
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da
emanarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto."".
-
All' articolo 11:
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
""Sono esentati, altresi', dal pagamento delle
quote di partecipazione di cui all' articolo 10 gli invalidi
civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata
una riduzione della capacita' lavorativa nella misura
superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per
servizio per una menomazione dell' integrita' fisica
ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della
Tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i
privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente,
dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Sono altresi' esentati gli invalidi civili con assegno di
accompagnamento, di cui all' articolo 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente
alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e
protesiche connesse all' invalidita' che saranno determinate
con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."";
-
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
""Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura
di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di
peculiare interesse per la tutela della salute pubblica,
stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme
rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio."";
-
Dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
""5-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 10,
comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad
interventi ed a campagne di prevenzione (medicina
scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli
ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica)
previste dal Piano sanitario nazionale."";
-
Al comma 9, la parola: "farmaceutiche" e'
soppressa.
-
All' articolo 12:
Il comma 3, e' sostituito dal seguente:
""Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce
entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il
proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine
suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme
alla proposta del comitato di cui all' articolo 30 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833."";
-
Al comma 14, le parole: "Comitato
interministeriale dei prezzi" sono sostituite dalla
seguente: ""CIP""; dopo le parole: "Comitato
interministeriale per la programmazione economica" e'
aggiunta la seguente: ""(CIPE)""; le parole: "dallo
stesso comitato" sono sostituite dalle seguenti: ""dal
CIP"".
-
All' articolo 13:
Al comma 3, sono soppresse le parole: "connesse a
stati patologici in atto";
-
Il comma 6, e' sostituito dal seguente:
""I congedi straordinari, le aspettative per
infermita' ed i permessi per malattia di cui ai commi
precedenti non possono essere concessi per cure
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di
quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di
servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli
invalidi civili con una percentuale superiore ai due
terzi."";
-
Al comma 7, le parole: "Restano ferme" sono
sostituite dalle seguenti: ""Restano in vigore dal primo
gennaio 1983"".
-
All' articolo 14:
Al comma 1, dopo le parole: "titolari di pensione"
sono aggiunte le seguenti: ""nei limiti previsti dal comma
2-bis"";
-
Al comma 2, sono soppresse le parole: "anche se
lavoratori dipendenti o titolari di pensione";
-
Dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
""2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro
professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di
pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito
derivante dall' attivita' professionale e' dovuta solo la
maggiorazione del contributo di cui all' articolo 1, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni."".
-
All' articolo 16:
Il terzo capoverso e' soppresso;
-
E' aggiunto il seguente comma:
""1-bis. Al secondo comma dell' articolo 49 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli atti di cui
al comma precedente", sono sostituite dalle seguenti: "gli
atti di cui al primo comma". "".
-
All' articolo 17:
Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il
collegio cessa le proprie funzioni all' atto dell'
insediamento del collegio ordinario.";
-
Il comma 2 e' soppresso.
-
All' articolo 18:
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
""Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione
della Unita' sanitaria locale determina per la competenza il
totale degli accertamenti di entrata e il totale degli
impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base
di questi e delle esigenze previste in entrata, nonche' di
quelle in uscita relative alle sole attivita' necessarie per
il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre
successivo, definisce il presunto risultato di
amministrazione di competenza dell' esercizio 1983."";
-
Al comma 2, la parola "predetti" e' sostituita
dalla seguente: ""pregressi"".
-
All' articolo 19:
Al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ""Le regioni provvedono alla fissazione degli
stanziamenti entro il 30 novembre 1983."";
-
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
""Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE,
le regioni e le Unita' sanitarie locali provvedono agli
adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini
del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre."";
-
Al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: ""La
gestione in dodicesimi non puo' comunque essere protratta
oltre il mese di aprile dell' esercizio di riferimento."".
-
All' articolo 20, al secondo capoverso, le parole: "con
legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale dello Stato" sono sostituite dalle altre:
""con legge dello Stato"";
-
All' articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
""L' ultimo comma dell' articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua gli
organismi e gli enti, anche di natura economica, che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi
fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. Per gli enti economici l' obbligo di cui
al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa"."".
-
All' articolo 23, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le
parole:
""Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai
capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai
provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del
primo e secondo comma dell' articolo 15 della legge 20
maggio 1982, n. 270, vacanti entro 31 dicembre e non
conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle
graduatorie o esaurimento delle stesse."".
-
All' articolo 25:
Al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le parole: ""alla voce "Amministrazioni diverse -
Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti" ""; il
secondo periodo e' soppresso;
-
Al comma 13, le parole: "rispettivamente differiti
al 24 settembre e al 25 ottobre 1983" sono sostituite dalle
seguenti: ""rispettivamente differiti al 20 novembre e al
20 dicembre 1983"";
-
Al comma 14, le parole: "sono differiti al 15
settembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: ""sono
differiti al 10 novembre 1983"";
-
Al comma 15, le parole: "entro il 15 settembre
1983" sono sostituite dalle seguenti: ""entro il 10
novembre 1983""; le parole: "sono differiti di
quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
""sono differiti di novanta giorni"";
-
Dopo il comma 17, e' inserito il seguente:
""17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in
societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30
giugno 1988, si applicano, agli effetti dell' imposta
comunale sull' incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all' articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n.
643, e successive modificazioni."";
-
Al comma 18, le parole "31 dicembre 1983" sono
sostituite dalle seguenti: ""30 giugno 1984"";
-
Il comma 19 e' sostituito dal seguente:
""All' onere finanziario derivante dall'
applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni
si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di
previsione della spesa dell' Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per l' anno finanziario 1983 e per lire
7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo
per l' anno finanziario 1984."";
-
Dopo il comma 19, e' aggiunto il seguente:
""19-bis. Il termine previsto dall' articolo 2
della legge 5 agosto 1981, n. 453, e' prorogato al 31
dicembre 1985."".
-
L' articolo 26 e' soppresso.
*
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed
hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'
applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2,
degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio
1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11
maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio
1983, n. 317, nonche' quelli instaurati anteriormente al 20
agosto 1983 per l' assunzione a carico del Servizio
sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici
magistrali.
*
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
*
* * *
*
TESTO COORDINATO
-
TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
*
Articolo 1
*
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini
unificati ""in ogni caso non oltre il 25 del mese"" , ferme
restando le diverse periodicita', l' imposta sul valore
aggiunto, le somme dovute quali sostituti d' imposta e
quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la
cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati
sono stabiliti con decreto dei ministri delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi
entro novanta giorni dall' entrata in vigore del presente
decreto.
*
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate
distintamente ""alle amministrazioni di competenza"" con i
procedimenti e le modalita' rispettivamente vigenti, a mezzo
di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni
richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete
la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati,
con idonea campionatura. Il modello e' approvato con il
decreto di cui al comma 1.
*
3. La codificazione effettuata dall' amministrazione
finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti
con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le
altre Amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti
hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno
1984.
*
Articolo 2
*
1. L' omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme
""anticipate e denunciate"" nelle forme e nei termini di
legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle
gestioni previdenziali ed assistenziali. ""Il relativo
versamento entro sei mesi dalla scadenza della data
stabilita per lo stesso, e comunque ove sia fissato il
dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalita'
di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato"".
*
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in
misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma
aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle
disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte
l' importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali. Per la graduazione delle somme
aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21
aprile 1967, n. 272.
*
3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la
contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi
previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la
mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente
ad una omessa, incompleta, reticente o infedele
presentazione delle denunce contributive previste dall'
articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione
delle norme di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono versate all' Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo.
*
5. Entro il ""30 novembre 1983"" i datori di lavoro
che abbiano effettuato il versamento dei contributi
afferenti al periodo successivo al 1 febbraio 1983, sono
ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa
ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue
il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il
versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui
all' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con
esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi
alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.
La regolarizzazione e' effettuata con versamento in unica
soluzione dei contributi dovuti.
*
6. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato
anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non
superiore a ""nove"" , delle quali la prima entro il ""30
novembre 1983"" , con applicazione sull' importo delle rate
successive degli interessi di dilazione previsti dall'
articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una
sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di
cui al comma che precede. La regolarizzazione delle
posizioni debitorie relative ai contributi agricoli
unificati e' effettuata in unica soluzione entro il ""30
giugno 1984"" secondo le modalita' stabilite dall' Ente
impositore.
*
""6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria in data successiva al 1 febbraio 1983 sono
ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa
ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al
secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al
versamento dei contributi afferenti al periodo successivo
alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.""
*
""6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma
5 anche se non sono in regola con i versamenti dei
contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che
sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'
esercizio dell' impresa e che esse, od il gruppo di cui
fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di
cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile
1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli
importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI
ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni
per una percentuale non superiore al 30 per cento del
personale in forza"".
*
7. Per le imprese, che alla data del ""30 novembre
1983"" , si trovino in stato di amministrazione controllata
o di amministrazione straordinaria, il termine per la
regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'
ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione
della amministrazione controllata o straordinaria.
*
""7-bis. Per gli Istituti di patronato e di assistenza
sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive
integrazioni, in attesa dell' emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica previsto dall' articolo 2 della
legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la
regolarizzazione dell' intera partita debitoria e' differito
al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle
somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato
e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo
della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa
esposizione.""
*
8. Per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali e' differito al ""30 novembre
1983"" il termine utile per la presentazione della
richiesta di cui al primo comma dell' articolo 14 della
legge 10 maggio 1982, n. 251.
*
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le
sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico
delle disposizioni per l' assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, ed all' articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, nonche' i provvedimenti
adottati a norma del sesto comma dell' articolo 28 del
predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino
al 31 dicembre 1982 compresa la regolazione dei premi
relativa all' anno 1982,e per i quali non sia stato gia'
effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di
giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione
estingue, altresi', le obbligazioni per le sanzioni
amministrative di cui all' ultimo comma dell' articolo 16
della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze
commesse entro il 30 aprile 1983.
*
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di
regolarita' fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che
alla data del ""30 novembre 1983"" si trovino in stato di
amministrazione controllata o di amministrazione
straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente
articolo.
*
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano
applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e,
nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo
di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non
ancora versate.
*
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui
al presente articolo il datore di lavoro che ometta di
effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo
compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui
al presente articolo ed il ""31 luglio 1984"".
*
13. ""Gli enti previdenziali ed assistenziali
impositori"" determinano le modalita' per i versamenti.
*
14. ""Le disposizioni di cui ai commi dal 5 al 13 si
applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni
e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti
attivita' commerciali, ed ai liberi professionisti iscritti
negli appositi albi o elenchi professionali, per la
regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a
periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983. I
relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984.
Per coloro che non abbiano ottemperato all' obbligo di
iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni
di applicano purche' la denuncia pervenga entro il 30
novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga
comunque entro 60 giorni dall' iscrizione stessa.""
*
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al
versamento dei contributi con le modalita' previste nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del
13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all' Istituto
nazionale della previdenza sociale le denunce individuali
dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all' entrata
in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei
lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali,
nonche' di tutti i dati necessari all' applicazione delle
norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La
denuncia, redatta su modulo predisposto dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata
entro il 30 giugno 1984.
*
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il
termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente,
ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 4, secondo
comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
17. I termini per la presentazione all' Istituto
nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa
di cui all' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e,
per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di
ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per
la consegna ai lavoratori della copia della denuncia
predetta. Per l' anno 1983 il termine del 30 giugno e'
differito al ""30 novembre 1983"".
*
18. Alle amministrazioni dello stato, che abbiano
presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le
denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non
si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4.
Alle predette amministrazioni non si applicano, altresi', le
sanzioni previste dall' articolo 30 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro
il ""30 novembre 1983"" , le denunce contributive relative
a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
*
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi
dovuti o la cui riscossione e' affidata a qualsiasi titolo
all' Istituto nazionale della previdenza sociale ""ed all'
Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro"" sono sospesi per un triennio dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed e'
corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale
il datore di lavoro ha l' obbligo di conservare i libri paga
e di matricola.
*
20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21
dicembre 1978, n. 843, al ""31 dicembre 1983"" , in deroga
all' articolo 23 della stessa legge, e successive
modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di
cui al secondo comma dell' articolo 28 del testo unico delle
disposizioni sull' assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.
*
21. Le variazioni di carattere generale del trattamento
economico di attivita' di servizio a favore delle categorie
di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte
degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme
regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che
intervengano a partire dal 1 gennaio 1984, sono
assoggettate a contributo, anche nel corso dell' anno, dalla
data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalita'
di cui all' articolo 27 dell' ordinamento delle stesse casse
approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive
modificazioni.
*
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1
gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei
contributi della cassa per le pensioni ai dipendenti degli
enti locali, della cassa per le pensioni ai sanitari e della
cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate, l' eventuale recupero contributivo
con le modalita' previste dal comma primo dell' articolo 30
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua
limitatamente al periodo non anteriore al 1 gennaio 1970.
*
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1
gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi
emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua
contributiva, si effettua relativamente alla quota a carico
dell' ente datore di lavoro, in 24 semestralita', al saggio
del sei per cento annuo.
*
Articolo 3
*
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5 della
legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell' Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell' Istituto nazionale
per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'
ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo, del servizio per i contributi agricoli
unificati, degli altri enti per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonche'
agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del
lavoro, sono conferiti i poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli
stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di
lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i
documenti equipollenti ed ogni altra documentazione,
compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta
pertinenza con l' assolvimento degli obblighi contributivi e
l' erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori,
dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti
di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla
sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli
adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione
delle prestazioni.
*
2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche
esercitare gli altri poteri spettanti in materia di
previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro,
ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e
debbono, a richiesta, presentare un documento di
riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza.
Essi devono porre la data e la firma sotto l' ultima
scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne
copia controfirmata dal datore di lavoro.
*
3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che
impediscano ai funzionari dell' ispettorato del lavoro e ai
soggetti indicati nel precedente comma 1 l' esercizio dei
poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti
a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a
titolo di sanzione amministrativa, una somma da lire 500.000
a lire 5.000.000, ancorche' il fatto costituisca reato.
Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti,
che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i
loro rappresentanti sono tenuti a versare alle
amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa,
una somma pari a lire 50.000 per ogni dipendente cui si
riferisce l' inadempienza, ancorche' il fatto costituisca
reato.
*
4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente
comma 1, l' amministrazione che ha proceduto a redigere un
verbale ispettivo e' tenuta ad inviarne copia congiuntamente
ad ogni altra notizia utile.
*
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti
ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro
particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza.
La violazione di tale obbligo e' punita con la pena
stabilita dall' articolo 623 del codice penale, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato.
*
6. ""L' ispettorato provinciale del lavoro esercita i
poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante
programmi annuali per la repressione delle evasioni
contributive in materia di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'
ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'
attivita' di coordinamento effettuata."".
*
7. Soppresso.
*
8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria.
*
Articolo 4
*
1. ""Per l' anno 1983 i contributi base e di adeguamento
e per l' anno 1984 i contributi di adeguamento"" dovuti
dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e
quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni
sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per
gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale
di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;
e' altresi' dovuto dagli stessi soggetti un contributo
capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui
all' articolo 14-sexies, secondo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata
nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.
*
2. In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984,
le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo
comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con
conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti
temporali. ""Per l' anno 1984 la contribuzione base dovuta
dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione
volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'
anno 1983.""
*
3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca
ai sensi del primo comma dell' articolo 17 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per
gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie
mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per
la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il
meccanismo di rivalutazione previsto dall' articolo 15 della
legge 22 febbraio 1973, n. 27.
*
4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura
fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli
esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e
dai liberi professionisti e' confermato nella misura
stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed e'
soggetto alla variazione annuale di cui all' articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.
538.
*
""4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'
assistenza di malattia di cui all' articolo 2, secondo
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, e all' articolo 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e
successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due
rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell' anno
solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi
aziendali per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti e
per l' assistenza di malattia di cui all' articolo 12 del
decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'
articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio
e il 10 settembre dell' anno solare al quale si
riferiscono.""
*
5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui
al primo comma dell' articolo 14 sexies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al
periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.
*
6. Le misure dei contributi dovuti all' ente nazionale
di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'
agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655,
sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in
relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole
gestioni; le contribuzioni relative al "Fondo di
accantonamento dell' indennita' di anzianita'" determinate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29
maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione
sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al
"Fondo" stesso.
*
""6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico
degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali, previsto dall' articolo 2
della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e' elevato a lire
960.000 a partire dal 1 gennaio 1984.""
*
7. Le modalita' di versamento dei contributi indicate
dall' articolo 17, quarto comma, punto 2, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai
contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende
armatoriali.
*
8. Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 2
aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell' ente
nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e
per il trasferimento della gestione e del personale dell'
ente stesso all' ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i medici e' differito al 31 dicembre 1983.
*
9. Ai lavoratori agricoli di cui all' articolo 14, primo
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, e' riconosciuto, per l' anno 1983 il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i
lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi
lavoratori e' riconosciuto per l' anno 1983 il diritto alle
prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi
nominativi, compilati a norma dell' articolo 7, n. 5 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 con 101 e
151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell' anno
rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal
computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per
attivita' di coltivatore diretto considerate dall' articolo
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. ""Ai lavoratori
agricoli di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto-legge
12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a
validita' prorogata, sono riconosciuti il diritto alle
prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero
di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi
anagrafici per l' anno 1982.""
*
10. Ai lavoratori di cui al precedente comma e'
riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985 il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli
iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'
articolo 7, n. 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n.
83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che
abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30
giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel
1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano
escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione
per attivita' di coltivatore diretto, considerate dall' art.
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
*
11. L' Istituto nazionale della previdenza sociale non
riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti
commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive
della stessa o, se titolari di pensione di invalidita', al
compimento dell' eta' di 55 anni per le donne e di 60 per
gli uomini.
*
12. L' Istituto nazionale della previdenza sociale
sospende l' erogazione delle prestazioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attivita'
di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di
emigrazione all' estero.
*
13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto
comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31 dicembre
1983.
*
14. L' articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va
interpretato nel senso che la sospensione dell' efficacia
dei licenziamenti non preclude il diritto all' eventuale
pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18
della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di
disoccupazione successivo all' intervento straordinario
della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande
per il pensionamento anticipato e per il trattamento
speciale di disoccupazione possono essere presentate entro
90 giorni dall' entrata in vigore del presente decreto.
*
""14-bis. L' articolo 35, terzo comma, della legge 5
agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi
di cessazione dell' attivita' aziendale, l' efficacia dei
licenziamenti e' sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono
ai soli fini dell' intervento straordinario della Cassa
integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del
prepensionamento previsto dall' articolo 37 della legge
medesima.""
*
15. Le norme contenute nell' articolo 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori
dipendenti iscritti nell' assicurazione obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall' Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri
del requisito contributivo espresso in termini mensili
ovvero settimanali.
*
16. Il quarto comma dell' articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che
i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto
successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione
salariale, sono riconosciuti utili d' ufficio ai fini del
diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di
pensione da liquidare a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti con decorrenza successiva all' entrata in vigore
della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonche' ai fini
dei trasferimenti contributivi di cui all' ultimo comma del
predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo
figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e'
riferita l' integrazione salariale dedotta quella
corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.
*
17. L' articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
va interpretato nel senso che il requisito occupazionale,
previsto per la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende
esercenti attivita' commerciale, deve sussistere
esclusivamente alla data di accertamento della situazione di
crisi dell' azienda commerciale, ai sensi dell' articolo 2,
quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675.
*
""17-bis. L' articolo 8, primo comma, della legge 12
marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i
compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonche' i
proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote
contributive nella stessa misura e secondo la medesima
ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.""
*
18. All' onere valutato in nove miliardi di lire,
derivante dall' attuazione del comma secondo dell' articolo
5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che
prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento di
integrazione salariale straordinario previsto dall' articolo
2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
*
19. Al fine di concorrere al contenimento dell'
inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le
aliquote complessive della contribuzione per l'
assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle
imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'
inquadramento previdenziale e assistenziale e con esclusione
di quelle di cui all' articolo 1 della legge 8 agosto 1977,
n. 573, sono ridotte con le seguenti modalita':
a) a decorrere dal 1 febbraio 1983, del 2 per cento
per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1984, di un ulteriore
1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per
cento per le donne.
*
20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma
si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri
dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli
minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di
categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
*
21. Per una verifica delle finalita' di cui al comma 19
del presente articolo il governo, al termine degli anni 1983
e 1984, esaminera' l' andamento medio annuo dell' indice dei
prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti
commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte
indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione
programmati, degli aumenti tenendo conto di un ritardo
massimo di tre mesi, dell' indice dei prezzi all' ingrosso,
della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'
indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.
*
22. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell'
artigianato, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei
lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere
forniti dall' ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'
osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'
unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli
anni 1984 e 1985 un rapporto sull' andamento generale dei
prezzi e del mercato.
*
23. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'
industria, del commercio e dell' artigianato, del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, la riduzione
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 19 non ha
piu' luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1984
e dal 1 gennaio 1985, nel caso in cui l' andamento dei
prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato
secondo quanto indicato dal precedente comma 21, abbia
superato il tasso di inflazione programmato,
rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.
*
24. Il decreto di cui al precedente comma e' emanato
entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
*
25. All' onere derivante dall' applicazione dei
precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi
per l' anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori
entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente
decreto.
*
26. Per l' anno 1983, ai contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o
associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per
cento. All' onere derivante dal presente comma, valutato in
lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di
cui al presente articolo.
*
27. Il periodo massimo di concessione dell' indennita'
prevista dall' articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982,
n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e'
prolungato di altri 12 mesi.
*
28. All' onere derivante dall' attuazione del precedente
comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico
della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti
speciali di cui all' articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
*
Articolo 5
*
1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a
tempo determinato, i trattamenti economici e le indennita'
economiche di malattia sono corrisposti, per un periodo non
superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi
immediatamente precedenti l' evento morboso, fermi restando
i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti
disposizioni.
*
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
e indennita' economiche di malattia per periodi successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
*
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei
dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere
periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento
economico e l' indennita' economica di malattia sono
concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell' anno
solare. In tal caso l' indennita' economica di malattia e'
corrisposta previa comunicazione del datore di lavoro,
direttamente dall' Istituto nazionale della previdenza
sociale.
*
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
computa ai fini del limite massimo delle giornate
indennizzabili.
*
5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere l'
indennita' economica di malattia per un numero di giornate
superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo
determinato alle proprie dipendenze. Le indennita' relative
ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono
corrisposte al lavoratore direttamente dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale.
*
6. I lavoratori agricoli "" ... "" a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all' iscrizione negli
elenchi nominativi di cui all' articolo 7, n. 5), del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto a condizione che risultino iscritti nei predetti
elenchi nell' anno precedente per almeno 51 giornate, per
ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per
un numero di giornate corrispondente a quello risultante
dalla anzidetta iscrizione nell' anno precedente. In ogni
caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i limiti di
durata massima previsti in materia.
*
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23
settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo non si applicano ai
lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 16 luglio 1947,
n. 708, e successive modificazioni e integrazioni.
*
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
del trattamento di cassa integrazione guadagni e di
astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
*
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute ""dei
lavoratori"", il Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale formula
gli schemi-tipo di convenzione di cui all' articolo 8-bis
del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi
in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'
intesa tra l' Istituto nazionale della previdenza sociale e
le regioni entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto.
*
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le
Unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al
comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad
assicurare, entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il
controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti
preliminari al controllo stesso anche mediante personale non
medico, nonche' un servizio per visite collegiali presso
poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
*
11. L' omissione degli adempimenti di cui al comma che
precede nel termine fissato comporta l' immediata nomina di
un commissario ad acta da parte del competente organo
regionale.
*
12. Per l' effettuazione delle visite mediche di
controllo dei lavoratori l' Istituto nazionale della
previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici,
istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
e da medici liberi professionisti, ai quali possono far
ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
"" ... ""
*
""12-bis. L' Istituto nazionale della previdenza
sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua
attivita' istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con l' Istituto nazionale per l' assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.""
*
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita', sentiti la federazione nazionale degli ordini dei
medici e il consiglio di amministrazione dell' Istituto
nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le
modalita' per la disciplina e l' attuazione dei controlli
secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo
ed i compensi spettanti ai medici.
*
14. ""Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti
assente alla visita di controllo senza giustificato motivo,
decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'
intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della
meta' per l' ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di
controllo"".
*
Articolo 6
*
1. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l' integrazione al
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della
medesima, nonche' delle gestioni speciali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, della gestione speciale minatori ""e dell' Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio"" , non spetta ai soggetti che posseggano redditi
propri assoggettabili all' imposta sul reddito delle persone
fisiche per un importo superiore a due volte l' ammontare
annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l' importo
mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Dal
computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e il reddito della casa di
abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi
predetti l' importo della pensione da integrare al
trattamento minimo. ""Per i lavoratori autonomi agricoli,
il reddito dichiarato dal titolare dell' azienda ai fini
dell' imposta sul reddito delle persone fisiche viene
imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a
ciascun componente attivo del nucleo familiare, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro
effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell' azienda."".
*
2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'
anzidetto limite, l' integrazione al minimo e' riconosciuta
in misura tale che non comporti il superamento del limite
stesso.
*
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai
precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu'
pensioni l' integrazione di cui ai commi stessi spetta una
sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della
gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu'
elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha
liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel
caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a
carico della stessa gestione inferiori al trattamento
minimo, l' integrazione al trattamento minimo e' garantito
sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino
superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una
delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero
di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e
figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e
di quella afferente a periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'
integrazione al trattamento minimo spetta su quest' ultima
pensione.
*
4. Per l' accertamento del reddito di cui al primo comma
gli interessati devono presentare alle gestioni
previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'
articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
*
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo
""di cui al presente articolo"" sono assoggettate alla
disciplina della perequazione automatica delle pensioni
integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi
ordinamenti.
*
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui
titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti
commi successivamente alla data di decorrenza della
pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al
30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni
""di cui ai commi precedenti"" dalla cessazione del
diritto alla integrazione. In tal caso l' importo della
pensione non integrata e' determinato, all' atto della
cessazione del diritto all' integrazione, applicando all'
importo in vigore alla data di decorrenza ""della pensione,
calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili,""
le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di
pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo
intervenute.
*
7. L' importo erogato alla data della cessazione del
diritto all' integrazione viene conservato fino al ""suo""
superamento per effetto della applicazione delle
disposizioni di cui al comma 5 dell' importo determinato ai
sensi del comma 6.
*
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre
al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
pensione base di cui all' articolo 15 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
assorbiti gli aumenti di cui all' articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'
articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. ""In ogni
caso l' importo mensile della pensione cosi' determinata non
puo' superare ne' il limite di lire 10.000 per ogni anno di
anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione
per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'
articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ne' l'
importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E',
tuttavia, fatto salvo l' eventuale maggiore importo di
pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le
norme vigenti anteriormente all' entrata in vigore del
presente decreto"".
*
9. In attesa della riforma del sistema pensionistico,
per le pensioni ""di cui al comma precedente"" aventi
decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sara'
annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per
perequazione automatica intervenuti dal 1 gennaio di
ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all' articolo
3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
riferiti all' anno 1965.
*
10. Le disposizioni di cui ai ""commi 8 e 9"" si
applicano altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore
al 1 ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e
quelli successivi assorbono anche gli aumenti per
perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza
della pensione.
*
""10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni
aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i
contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e
mezzadri si intendono rivalutati secondo l' anno di
riferimento con i seguenti coefficienti:
1979 ..... 1,2038
1980 ..... 1,1346
1981 ..... 1,3003
1982 ..... 1,2731
1983 ..... 1,2126. ""
*
""10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi
sono rivalutati ai sensi dell' articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.""
*
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del
contributo capitario di cui all' articolo 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160, non modificano l' ammontare della
contribuzione base dovuta per l' anno 1983.
*
""11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi
siano piu' titolari.""
*
""11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino
a se' o ad altri la corresponsione dell' integrazione al
minimo non spettante e' tenuto a versare alla gestione
previdenziale interessata, a titolo di sanzione
amministrativa, una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca
reato.""
*
""11-quater. Nei casi in cui risulti che l' integrazione
al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una
dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le
sanzioni previste dalle leggi vigenti, l' integrazione
stessa e' annullata o rideterminata nella misura
effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata
puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti
stabiliti dalla normativa vigente in materia.""
*
""11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono
procedere al recupero sul trattamento di pensione delle
somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti
dalla normativa vigente."".
*
Articolo 7
*
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare
ai lavoratori dipendenti nel corso dell' anno solare, ai
fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'
Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno
solare ""successivo al 1983"" e' pari a quello delle
settimane dell' anno stesso retribuite o riconosciute in
base alle norme che disciplinano l' accreditamento
figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata
figurativamente per ognuna di tali settimane una
retribuzione non inferiore al 30 per cento dell' importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'
anno considerato. ""A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 1 gennaio 1984"" il limite minimo di
retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima
giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale non puo' essere inferiore al 7,50 per cento dell'
importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1
gennaio ""di ciascun anno"".
*
2. In caso contrario viene accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per
eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione
complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata
figurativamente nell' anno solare per la retribuzione di cui
al comma precedente. I contributi cosi' determinati, ferma
restando l' anzianita' assicurativa, sono riferiti ad un
periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno
dato luogo all' accreditamento figurativo, per quanto sono i
contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a
decorrere dall' ultima settimana lavorativa o accreditata
figurativamente compresa nell' anno.
*
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano per i periodi ""successivi al 31 dicembre 1983""
ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche
"", per le quali e' previsto un requisito contributivo"" a
carico dell' Istituto nazionale della previdenza sociale.
*
4. Per l' anno in cui cade la decorrenza della pensione,
il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'
anno stesso e la data di decorrenza della pensione si
determina applicando le norme di cui ai precedenti commi
limitatamente alle settimane comprese nel periodo
considerato per le quali sia stata prestata attivita'
lavorativa o che abbiano dato luogo all' accreditamento
figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre
prestazioni previdenziali e assistenziali.
*
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli
apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
*
6. ""A decorrere dal 1 gennaio 1984"" il primo e il
secondo comma dell' art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai
seguenti:
"Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative
a carico dell' Istituto nazionale della previdenza sociale,
nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi
settimanali da accreditare al lavoratore e' pari a quello
delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali
risulti versata o dovuta la contribuzione in base al
presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti
una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24
ore lavorative.
In caso contrario sara' accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per
eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione
complessiva del predetto trimestre solare per l' importo
contributivo corrispondente a 24 ore lavorative".
*
7. ""A decorrere dal 1 gennaio 1984"" l' importo
minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore
a quello della retribuzione media della classe di
retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente
inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi
del comma 1 del presente articolo.
*
8. L' importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello
che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al
precedente comma le aliquote percentuali in vigore per
ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi "",fermo
restando quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 4 in
materia di contribuzione base,"" tale contributo non puo'
essere inferiore a quello stabilito con i criteri predetti,
per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute
al versamento di contributi volontari mensili tale importo
e' ragguagliato al mese.
*
9. Ai fini dell' accertamento del diritto ""e dell'
anzianita' contributiva per la determinazione"" della
misura delle pensioni di vecchiaia, anzianita', di
invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da
liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'
elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva,
volontaria o figurativa, "" e, conseguentemente, il
requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di
operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con
esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per
il diritto alla pensione di anzianita'. Per il
conseguimento dello stesso diritto e' altresi' richiesto il
requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi
di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione
di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la
domanda di pensione.""
*
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite
ad un anno successivo nel quale risultino accreditati almeno
30 giornate di contribuzione effettiva.
*
11. Per la contribuzione relativa a periodi
""successivi al 31 dicembre 1983"" , qualora nel corso dell'
anno sussista anche contribuzione relativa ad attivita'
lavorativa extra agricola, non potra' valutarsi
complessivamente per ciascun anno un numero di settimane
superiore a 52.
*
12. I contributi versati o accreditati relativamente al
lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in
numero inferiore a ""270 giornate per anno sono rivalutati
per i coefficenti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli
uomini e per le donne e i ragazzi"".
*
""12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al
comma precedente non possono, comunque, essere computati
piu' di 270 contributi giornalieri per anno."".
*
13. I lavoratori agricoli che non raggiugono nell' anno
il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
possono effettuare versamenti volontari per l' assicurazione
generale obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti ad integrazione di quelli ""effettivi e
figurativi"" fino alla concorrenza del predetto numero.
*
Articolo 8
*
1. All' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"La pensione di invalidita' non e' attribuita, e se
attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in
cui l' assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano
percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione
dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di
reddito da lavoro o autonomo o professionale o d' impresa
per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi
previdenziali, superiore a tre volte l' ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
calcolato in misura pari a tredici volte l' importo mensile
in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori
autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'
azienda ai fini dell' imposta sul reddito delle persone
fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva
percezione, a ciascun componente attivo del nucleo
familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del
lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell' azienda. I periodi di godimento della
pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria,
volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti
dei requisiti contributivi e assicurativi per l'
autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'
assicurazione obbligatoria per l' invalidita, la vecchiaia
ed i superstiti. La corresponsione della pensione di
invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e'
ripristinata per i periodi in cui non si verificano le
condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa
e comunque al raggiungimento dell' eta' prevista per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Per l' accertamento del reddito di cui al
precedente comma, gli interessati debbono presentare all'
Istituto nazionale della previdenza sociale, con le
modalita' da questo indicate la dichiarazione di cui all'
art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze
o che assume pensionati di invalidita' e' tenuto a darne
notizia all' Istituto nazionale della previdenza sociale,
indicando l' importo della retribuzione corrisposta, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione ""del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,"" o, se assunti successivamente, dalla data di
assunzione. In caso di mancata comunicazione o di
comunicazione infedele di dati il datore di lavoro e' tenuto
al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un
milione per ogni dipendente cui si riferisce l'
inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo
il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore
di lavoro la sua qualita' di pensionato di invalidita'. In
caso di omissione, il lavoratore e' tenuto a versare all'
Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari
al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento
e' devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza.
""I ratei di pensione indebitamente percepiti dal
1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di
ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in
deroga ai limiti posti dalla normativa vigente""."
*
""1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'
articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato."".
*
Articolo 9
*
1. In attesa della riforma della disciplina delle
assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, prima di procedere all'
avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2
aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni provvedono a
far sottoporre a visita medica, da parte dell' autorita'
sanitaria competente, i soggetti stessi ""che abbiano un
grado di invalidita' inferiore al 50 per cento"" per
controllare la permanenza dello stato invalidante. ""La
visita e' disposta entro il quindicesimo giorno dalla
decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede
in ogni caso all' avviamento, salvo successivo
accertamento"".
*
2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al
comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'
art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
*
3. ""I lavoratori assunti tramite il collocamento
ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per
cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidita'
non inferiore al 60 per cento sono considerati ai fini della
percentuale di obbligo complessiva di cui all' articolo 11,
primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482"".
*
4. Non si applica la disposizione di cui all' articolo
9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.
*
""Art. 9-bis
*
""Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non
si applicano ai lavoratori, dipendenti o autonomi, e ai
pensionati residenti all' estero.""
-
Titolo II
MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA
-
Articolo 10
*
1. In attuazione dell' articolo 30 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita' approva con
proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla
semplicita' e chiarezza nella classificazione, che comprende
i farmaci prescrivibili a carico del servizio sanitario
nazionale individuati in base al criterio della efficacia
terapeutica e della economicita' del prodotto.
*
2. Nel prontuario terapeutico del servizio sanitario
nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci
destinati al trattamento delle situazioni patologiche di
urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi
condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga
durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la
sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e'
dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco
i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono
indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con
eventuale specificazione di limitazioni quantitative.
*
3. Gli utenti del servizio sanitario nazionale che
richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui
al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico,
sono tenuti a versare al farmacista all' atto del prelievo
dei farmaci:
a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al
pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i
chemioterapici, pari a lire 150 per ogni mille lire; tale
quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a
lire 500;
b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi
comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.
*
4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla
lettera a) del comma precedente non puo' superare lire
20.000 per ricetta.
*
5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti
galenici officinali per uso umano di cui all' elenco-indice
del "formulario nazionale", allegato al decreto del
Ministro della sanita' 26 giugno 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi
aggiornamenti. Ai fini dell' inserimento di tali prodotti
nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di
cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.
*
6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a
carico del Servizio sanitario nazionale "", a seguito del
loro inserimento nel prontuario,"" dalla data di
applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati
dal comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP e'
tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al
comma precedente non specificano il dosaggio e la
confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini
dell' inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario
terapeutico, dal comitato previsto dall' articolo 30 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui
al comma precedente prevedono piu' confezioni per un
medesimo farmaco, il predetto comitato puo' limitare ad una
sola di esse l' inclusione nel prontuario terapeutico.
*
7. Fino alla data dell' applicazione dei primi prezzi
determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente
comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'
allegato n. 4 dell' accordo nazionale recante la disciplina
dei rapporti con le farmacie per l' assistenza farmaceutica
nell' ambito del Servizio sanitario nazionale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15
settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono
prescrivibili con onere a totale carico del servizio
sanitario nazionale, che corrispondera' ai farmacisti i
prezzi indicati nell' allegato predetto e successive
modificazioni.
*
8. Soppresso.
*
9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'
assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio prevista dall' articolo 12 della legge 26 aprile
1982, n. 181, e' fissata al venti per cento con il limite
minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni
prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in
un' unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione
alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e'
fissato in lire 50.000.
*
""9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione
dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non
vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi
pubblici, eseguite ai sensi e per le finalita' di cui alle
leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.""
*
""9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non
vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di
diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini
della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in
connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni
sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato
di gravidanza ed a tutela della maternita' responsabile con
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da
emanarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto."".
*
Articolo 11
*
1. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione di cui all' articolo 10 gli utenti del
servizio sanitario nazionale che abbiano nell' anno
precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'
IRPEF non superiore a lire 4.500.000 o che appartengano a
famiglia i cui componenti, compreso l' assistito, abbiano in
detto anno redditi assoggettabili ai fini dell' IRPEF per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato
di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.
*
2. ""Sono esentati, altresi', dal pagamento delle quote
di partecipazione di cui all' articolo 10 gli invalidi
civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata
una riduzione della capacita' lavorativa nella misura
superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per
servizio per una menomazione dell' integrita' fisica
ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della
Tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i
privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente,
dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Sono altresi' esentati gli invalidi civili con assegno di
accompagnamento, di cui all' articolo 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente
alle categorie sopraindicate le prestazioni ortopediche e
protesiche connesse alla invalidita' che saranno determinate
con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.""
*
3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai
commi precedenti, le disposizioni dell' articolo 12 della
legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente
articolo.
*
4. Gli estremi del documento previsto dall' articolo 12,
ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante
il diritto all' esenzione di cui ai commi precedenti, sono
riportati dal medico sulla prescrizione.
*
5. ""Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura
di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di
peculiare interesse per la tutela della salute pubblica,
stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme
rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio.""
*
""5-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 10, comma
9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a
campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina
dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di
lavoro, prevenzione oncologica), previste dal Piano
sanitario nazionale.""
*
6. Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle
prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i
lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e
per servizio che necessitano di cure prescritte da medici
convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o
convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni
sul lavoro o di malattie professionali e di infermita'
riconosciute per causa di guerra o di servizio.
*
7. Le amministrazioni che gestiscono l' assicurazione
obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al fondo
sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un
contributo nella misura e secondo le modalita' determinate
annualmente con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
*
8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'
articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile
1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della
famiglia il numero di codice fiscale e l' indicazione dell'
ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei
redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'
Unita' sanitaria locale verifica la veridicita' di almeno il
tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle
assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati
nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell' ambito
della propria competenza.
*
9. Nell' ambito dei controlli sistematici di cui al
secondo comma dell' articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n.
526, l' unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare
indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni
"" ... "" rilasciate dai medici convenzionati,
comunicandone i risultati al Ministero della sanita' ed alla
regione. Analogamente si procede per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli
ambulatori e strutture private convenzionati.
*
10. All' articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181,
dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo
delle Unita' sanitarie locali nella cura degli adempimenti
previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo
comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'
articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, nonche' in ogni altro caso di ingiustificata
inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da
disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di
coordinamento emanati ai sensi dell' articolo 5 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i
provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'
invio di appositi Commissari.
Lo stesso potere e con le modalita' indicate al
comma precedente e' attribuito al Ministro della sanita', su
segnalazione del Commissario del Governo, quando la Regione
o Provincia autonoma non vi provveda".
*
Articolo 12
*
1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario
terapeutico di cui al penultimo comma dell' articolo 30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i
criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci,
nonche' per l' esclusione di quelli gia' inseriti. Tali
criteri individuano i settori terapeutici interessati alla
inclusione ed all' esclusione sulla base della rilevanza
medico-sociale.
*
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il
Ministro della sanita', con la procedura prevista dal
predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con
periodicita' quadrimestrale, a partire dalla data di entrata
in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente
articolo 10, l' inserimento di nuovi prodotti nel prontuario
stesso, nonche' l' esclusione di quelli gia' inseriti. Ai
fini dell' integrazione, il Ministro della sanita',
contestualmente all' emanazione del decreto di
registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato
articolo 30.
*
3. ""Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro
il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio
parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il
parere si intende espresso in senso conforme alla proposta
del comitato di cui all' articolo 30 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.""
*
4. Con il decreto di approvazione del prontuario
terapeutico sono altresi' stabilite le modalita' per l'
indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle
confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli
assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione
stessa.
*
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere
riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo,
anche in altra parte della confezione.
*
6. Fino al termine di centottanta giorni dall' entrata
in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di
specialita' medicinali giacenti presso l' industria, i
grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'
adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le
farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di
partecipazione alla spesa percepite.
*
7. Trascorso tale termine l' indicazione della
partecipazione dovra' essere apposta, secondo modalita'
previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'
industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante
sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da
sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da
identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi
stampato.
*
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della
sanita', al fine di assicurare il rigoroso controllo della
spesa sanitaria mediante l' acquisizione sistematica di dati
quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la
codifica delle specialita' medicinali e dei galenici
preconfezionati nonche' per l' impiego nelle relative
confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura
automatica.
*
9. Per le medesime finalita' ed in connessione all'
applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il
Ministro della sanita' e' altresi' autorizzato ad emanare
disposizioni per:
a) l' adozione nel Servizio Sanitario Nazionale di
ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalita' secondo le
quali il prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici
preconfezionati, nonche' la quota a carico dell' assistito
debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l' eventuale estensione delle tecniche di codifica e
di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque
erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
*
10. Il numero d' ordine 3 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni, e' sostituito dall'
allegato al presente decreto.
*
11. Le tasse annuali previste nell' allegato sono dovute
anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di
rilascio, perche' non dovute in base alle disposizioni al
momento vigenti.
*
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le
autorizzazioni in data anteriore al 1 gennaio 1983 devono
corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a
concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
*
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi
dei medicinali il Ministro della sanita' partecipa, in
qualita' di componente, alle sedute del Comitato
interministeriale dei prezzi di cui all' articolo 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363.
Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute
della Commissione centrale prezzi di cui all' articolo 2 del
citato decreto legislativo partecipa, in qualita' di
componente, un rappresentante del Ministero della sanita'.
Nei casi di assenza o impedimento il titolare e' sostituito
dal supplente.
*
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il ""CIP"" approva, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica ""(CIPE)"" , su proposta
congiunta dei Ministri della sanita' e dell' industria, del
commercio e dell' artigianato, nel rispetto dei criteri
indicati dall' articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei
medicinali prodotti industrialmente, che sara' applicato
""dal CIP"" per la fissazione del prezzo dei singoli
medicinali.
*
15. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull' applicazione del nuovo metodo
di determinazione dei prezzi dei medicinali.
*
Articolo 13
*
1. L' assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni
previste in favore degli assicurati all' INPS e all' INAIL
restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi
successivi.
*
2. Per l' anno 1983 il versamento al bilancio dello
Stato previsto a carico dell' INPS e dell' INAIL dall'
articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto
per il 1982 dall' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio
1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 98.
*
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le
prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ""..."",
su motivata prescrizione di un medico specialista della
Unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori
avviati alle cure dall' INPS e dall' INAIL, su motivata
prescrizione dei medici dei predetti istituti.
*
4. I congedi straordinari, le aspettative per
infermita', i permessi per malattia comunque denominati,
concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma
precedente, non possono superare il periodo di quindici
giorni l' anno anche per i soggetti di cui all' articolo 57,
terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
*
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti
e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un
intervallo di almeno quindici giorni.
*
6. ""I congedi straordinari, le aspettative per
infermita' ed i permessi per malattia di cui ai commi
precedenti non possono essere concessi per cure
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di
quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di
servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli
invalidi civili con una percentuale superiore ai due
terzi.""
*
7. L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e'
autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle
unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'
attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui
al terzo comma dell' articolo 36 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. ""Restano in vigore dal 1 gennaio 1983""
le disposizioni di cui al quarto comma dell' articolo 52
della citata legge.
*
Articolo 14
*
1. La norma di cui all' articolo 3, primo comma, lettera
b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento
del contributo sociale di malattia di cui all' articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980,
n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i
soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi
professionali, di cui all' articolo 2229 del codice civile,
che esercitano effettivamente la libera professione, anche
se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ""nei
limiti previsti dal comma 2-bis"", ad eccezione di quelli
appartenenti a categorie professionali per le quali non
erano istituite, prima dell' entrata in vigore della legge
23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'
assicurazione di malattia.
*
2. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i liberi
professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi
professionali di cui all' articolo 2229 del codice civile,
che esercitano effettivamente la libera professione,
""..."" sono tenuti al pagamento del contributo sociale di
malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni
e integrazioni.
*
""2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro
professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di
pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito
derivante dall' attivita' professionale e' dovuta solo la
maggiorazione del contributo di cui all' articolo 1, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni."".
*
Articolo 15
*
1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i
soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le
affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono
alla data di entrata in vigore del presente decreto nei
confronti della direzione generale degli istituti di
previdenza e/o della cassa depositi e prestiti, ivi compresi
le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa,
nonche' i crediti ex GESCAL relativi alla costruzione di
alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e
debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti
soppressi - assunte ai sensi dell' articolo 77 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio
liquidazioni presso il ministero del tesoro - espongono nei
confronti dello stato. Rimangono altresi' fermi i crediti
dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto
farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonche'
i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi
enti mutualistici.
*
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si
estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli
enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale
ufficio liquidazioni.
*
3. Sono, altresi', estinti tutti i rapporti di debito e
credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui
liquidazione provvede il predetto speciale ufficio
liquidazioni.
*
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano
applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli
enti soppressi espongono verso terzi nella situazione
patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni
all' atto delle consegne.
*
5. In deroga all' articolo 69 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nonche' le unita' sanitarie locali sono autorizzate
a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del
primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e
precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote
fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali
disavanzi d' esercizio sul fondo sanitario e per il 1983,
nel limite della meta', ad integrazione dello stanziamento
di competenza, per la provvista di apparecchiature e
attrezzature tecniche e scientifiche, nell' ambito del piano
triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale
dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i
versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
*
6. Al personale dell' Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle Unita'
sanitarie locali che, per l' effettuazione di omologazioni,
collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente
necessita' di recarsi in localita' comprese nell' ambito
della circoscrizione territoriale dell' ufficio di
appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di
lavoro, anche nell' ambito della citta' sede dell' ufficio,
puo' essere consentito, ancorche' non acquisti titolo all'
indennita' di trasferta, l' uso di un proprio mezzo di
trasporto con la corresponsione della indennita'
chilometrica dovuta. L' uso di tale mezzo e' autorizzato
dal responsabile dell' ufficio, previa domanda dell'
interessato dalla quale risulti che l' amministrazione e'
sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l' uso del
mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi
propri compete il rimborso delle spese per l' uso dei
normali servizi di trasporto.
*
Articolo 16
*
All' articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dopo il primo comma, quale modificato dall' articolo 13,
quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono
aggiunti i seguenti:
"I provvedimenti vincolati della Unita' sanitaria
locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento
economico del personale dipendente indicati nell' articolo
10, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore amministrativo dell' ufficio di direzione e
trasmessi al Comitato di gestione e al Collegio dei
revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al
controllo del Comitato regionale di controllo.
Il Comitato di gestione, d' ufficio o su
segnalazione del Collegio dei revisori, nell' esercizio del
potere di autotutela puo', entro 20 giorni dal ricevimento,
annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma
precedente.
... Soppresso".
*
""1-bis. Al secondo comma dell' articolo 49 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli atti di cui al
comma precedente", sono sostituite dalle seguenti: "gli
atti di cui al primo comma". "".
*
Articolo 17
*
1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto non sia stato costituito il
Collegio dei revisori della Unita' sanitaria locale,
previsto dall' articolo 15, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, cosi' come modificato dall' articolo
13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della
sanita', su segnalazione del Commissario di Governo,
provvede a costituirlo in via straordinaria con il
funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni
di Presidente, con un funzionario addetto all' ufficio di
ragioneria di un comune facente parte della Unita' sanitaria
locale e con un funzionario designato dal predetto
Commissario di Governo. ""Il collegio cessa le proprie
funzioni all' atto dell' insediamento del collegio
ordinario"".
*
2. Soppresso.
*
Articolo 18
*
1. ""Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione
dell' Unita' sanitaria locale determina per la competenza il
totale degli accertamenti di entrata e il totale degli
impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base
di questi e delle esigenze previste in entrata, nonche' di
quelle in uscita relative alle sole attivita' necessarie per
il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre
successivo, definisce il presunto risultato di
amministrazione di competenza dell' esercizio 1983.""
*
2. Il Collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio
1984 i disavanzi ""pregressi"" e con apposita relazione
da inviarsi alla Regione e ai Ministeri del tesoro e della
sanita' accerta l' entita' dei disavanzi non ripianabili con
le disponibilita' attuali della Unita' sanitaria locale.
*
Articolo 19
*
1. Il bilancio di previsione delle Unita' sanitarie
locali per l' esercizio 1984 deve essere deliberato entro il
31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti
fissati dalle Regioni in base al riparto del Fondo Sanitario
Nazionale deliberato, non oltre il 15 novembre 1983, dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge
di bilancio per l' anno 1984 presentato al Parlamento.
""Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti
entro il 30 novembre 1983"".
*
2. ""Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le
regioni e le Unita' sanitarie locali provvedono agli
adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini
del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre.""
*
3. Fino a quando le Unita' sanitarie locali non abbiano
deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono
impegnare, in ciascun mese, somme superiori a 1/12 delle
entrate accertate nell' esercizio precedente a titolo di
finanziamento dal Fondo Sanitario Nazionale. ""La gestione
in dodicesimi non puo' comunque essere protratta oltre il
mese di aprile dell' esercizio di riferimento"".
*
Articolo 20
*
All' articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le linee generali di indirizzo e le modalita' di
svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale sono stabilite con il piano sanitario
nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l' esigenza di
superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che
esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
Le disposizioni precettive relative al piano
sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata
triennale, con ""legge dello Stato"".
Il piano sanitario nazionale conseguente alle
disposizioni indicate al comma precedente e' sottoposto dal
Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto
non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di
indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio Sanitario
Nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso
dopo sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano ha di norma durata triennale e viene
approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno
dell' ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente
e puo' essere modificato con le stesse modalita' nel corso
del triennio."
-
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E
DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
-
Articolo 21
*
1. L' autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi
contenuta nel primo comma dell' articolo 7 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e' iscritta nello
stato di previsione della spesa del ministero delle finanze
per l' anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante
somma di lire 190 miliardi sara' iscritta nel medesimo stato
di previsione per il 1984.
*
2. ""L' ultimo comma dell' articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua gli
organismi e gli enti, anche di natura economica, che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi
fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. Per gli enti economici l' obbligo di cui
al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa"."".
*
3. Il primo comma dell' articolo 65 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dal seguente:
"In applicazione del progetto di riparto previsto
dall' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 29 giugno
1977, n. 349, e d' intesa con le regioni interessate, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i
beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati
prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al
patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo
di destinazione alle Unita' sanitarie locali."
*
4. Il primo comma dell' articolo 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e' sostituito dal seguente:
"Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31
della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' quelli di cui
alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n.
468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche'
tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica
a carattere nazionale e regionale da individuarsi con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente
o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che
abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di
lire, non possono mantenere disponibilita' depositate a
qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'
articolo 5 del regio-decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per
cento dell' ammontare delle entrate previste dal bilancio di
competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per
accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed
ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale
e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica
agli enti per i quali gia' vigono al riguardo apposite norme
per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il
deposito delle loro disponibilita' presso le aziende di
credito, nonche' per i comuni con popolazione inferiore ad
ottomila abitanti secondo i dati dell' ultimo censimento
ISTAT. I Presidenti degli enti comunicano ai rispettivi
tesorieri l' importo che costituisce il limite del 12 per
cento".
*
Articolo 22
*
1. Limitatamente all' anno scolastico 1983-1984, nelle
scuole di ogni ordine e grado non si da' luogo a nuove
istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione scolastica
che possano comportare comunque in ambito nazionale o in
ambito provinciale a seconda che trattasi rispettivamente di
ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero
delle classi funzionanti all' inizio dell' anno scolastico
1982-1983.
*
2. Ai fini di cui al precedente comma si puo' derogare
ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti
disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla
base di apposite istruzioni che saranno impartite con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con quello del tesoro.
*
3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva
coperti a seguito dell' espletamento del concorso indetto ai
sensi dell' articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
possono essere istituite sezioni di scuola materna statale
nelle aree di maggiore necessita'.
*
4. Il conferimento delle supplenze e' consentito
subordinatamente alla completa utilizzazione del personale
delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell' articolo
14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da
effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste
dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f) e,
comunque, alla completa utilizzazione del personale che
risulti in situazione soprannumeraria.
*
Articolo 23
*
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, l' indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni e integrazioni, per il
personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore
inferiore all' orario settimanale obbligatorio di servizio
previsto dall' articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la
scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e
dall' articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la
scuola materna, e' dovuta in proporzione, analogamente a
quanto previsto dall' articolo 53 della legge 11 luglio
1980, n. 312.
*
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica
a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di
servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto
per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti,
danno titolo alla corresponsione dell' indennita'
integrativa speciale.
*
3. A decorrere dall' 11 gennaio 1983, in deroga alle
vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente
stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a
qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata,
con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'
articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta
limitatamente alla durata effettiva della supplenza.
""Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di
istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori
agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e
secondo comma dell' articolo 15 della legge 20 maggio 1982,
n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai
provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o
esaurimento delle stesse."".
*
Articolo 24
*
1. L' inclusione dell' indennita' integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione
imponibile ai fini della contribuzione per l' assistenza
sanitaria, disposta dal terzo comma dell' articolo 4 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e' da intendersi riferita a
tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'
indennita' integrativa speciale suddetta.
*
2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle
posizioni contributive pregresse alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applica il termine di
prescrizione quinquennale.
*
Articolo 25
*
1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge
16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il
decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del
limite di eta' per il collocamento in congedo dei
sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli
agenti di custodia.
*
2. Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145, e' differito sino al 31 dicembre 1983.
*
3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma
dell' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402,
convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e'
differito al 30 giugno 1984.
*
4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n.
180, recante norme per la regolazione del mercato interno
dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980,
n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'
articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono
prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli
indirizzi e degli obiettivi previsti dall' articolo 1 della
legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*
5. Con riferimento al triennio 1 luglio 1983-30 giugno
1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza
sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422,
prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente
massimo di ore da stabilire dal Consiglio di amministrazione
degli istituti stessi.
*
6. La maggiore spesa derivante dall' attuazione del
precedente comma e' a carico dei bilanci delle casse
pensioni degli istituti di previdenza.
*
7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo
comma dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
e' differito al 31 dicembre 1983.
*
8. Il termine previsto dal secondo comma dell' articolo
35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
9. Il termine previsto dall' articolo 33 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e' differito al 31 dicembre 1983.
*
10. Il trattamento economico provvisorio del personale
di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982,
n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20
novembre 1982, n. 869, e' prorogato fino al 31 dicembre
1983.
*
11. All' onere derivante dall' attuazione del precedente
comma, valutato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983 in
lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno
finanziario 1983 "", alla voce "Amministrazioni diverse -
Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti"."".
""... soppresso"" .
*
12. La disposizione del comma 2 dell' articolo 19 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la
quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale
sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il
termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell' intendenza
di finanza territorialmente competente, al Ministero delle
finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve
pervenire all' intendenza di finanza entro il termine
prescritto.
*
13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983
previsti dal comma 2 dell' articolo 19 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti
""al 20 novembre e al 20 dicembre 1983"". Si estende ai
nuovi termini il disposto dell' ultimo periodo del comma 2
del predetto articolo 19.
*
14. Per i comuni e le province che hanno provveduto
nell' anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai
sensi dell' articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i
termini per la deliberazione del bilancio e per gli
adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'
articolo 2 della stessa legge, ""sono differiti al 10
novembre 1983"".
*
15. I comuni di cui al precedente comma possono altresi'
adottare ""entro il 10 novembre 1983"" le deliberazioni
per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito
dei fabbricati e per l' aumento delle tariffe dell' imposta
di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal
comma 2 dell' articolo 19 e dall' ultimo periodo del comma 1
dell' articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983,
n. 131. La deliberazione per l' istituzione della
sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e'
immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei
confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo
comma dell' articolo 273 del testo unico per la finanza
locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della
tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni da applicarsi nell' anno 1984, nonche'
i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla
deliberazione medesima, ""sono differiti di novanta
giorni"".
*
16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'
articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, e'
differito al 31 dicembre 1983.
*
17. Il termine di cui al terzo comma dell' articolo 26
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' differito al 30
giugno 1988.
*
""17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in
societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30
giugno 1988, si applicano, agli effetti dell' imposta
comunale sull' incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all' articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni."".
*
18. Il termine di cui al primo comma dell' articolo
7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e'
differito al ""30 giugno 1984"".
*
19. ""All' onere finanziario derivante dall'
applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni
si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di
previsione della spesa dell' Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per l' anno finanziario 1983 e per lire
7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo
per l' anno finanziario 1984.""
*
""19-bis. Il termine previsto dall' articolo 2 della
legge 5 agosto 1981, n. 453, e' prorogato al 31 dicembre
1985."".
*
20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l' attuazione del presente decreto.
*
Articolo 26 soppresso.
*
Secondo comma dell' articolo unico della legge di
conversione :
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'
applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2,
degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio
1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11
maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio
1983, n. 317, nonche' quelli instaurati anteriormente al 20
agosto 1983 per l' assunzione a carico del Servizio
sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici
magistrali.
*
* * *
*
Allegato
legenda:
1 = numero d' ordine
2 = indicazione degli atti soggetti a tassa
3 = ammontare della tassa
4 = modo di pagamento
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
------------------------------------------------------------------
3 autorizzazione a produrre e a mettere
in commercio specialita' medicinali:
1) tassa di rilascio per l'auto-
rizzazione alla produzione di specia-
lita' medicinali .................... 4.000.000 ordinario
tassa annuale .................. 200.000 ordinario
2) tassa di rilascio per la regi-
strazione di specialita' medicinali
estere e nazionali ( articoli 162 e
166 del testo unico delle leggi sani-
tarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni), per ogni confezione
di specialita' medicinale e per ogni
confezione di serie o di categorie
di cui all' articolo 12 del regola-
mento approvato con regio decreto 3
marzo 1927, n. 478 .................. 800.000 ordinario
tassa annuale .................. 50.000 ordinario
-
N O T E :
L' autorizzazione a produrre specialita' medicinali
deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di
una officina in diretta comunicazione con la farmacia.
Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla
produzione e al commercio delle specialita' medicinali si
applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'
articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per
detti prodotti biologici e similari e' dovuta tanto la tassa
di produzione quanto quella di registrazione del prodotto,
quantunque unico sia il decreto ministeriale di
autorizzazione.
Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale)
vanno corrisposte per ogni singola confezione di
specialita', di serie o di categoria anche quando la
registrazione di piu' confezioni si effettui con un unico
provvedimento. La tassa e' dovuta anche per i trasferimenti
di registrazione da uno ad altro titolare quando importino
mutamenti nell' officina di produzione. Le stesse tasse
sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria
per specialita' estere o nazionali variate nella loro
composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte
entro il 31 gennaio di ogni anno.
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