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Circolare 19 del 7 febbraio 2020
OGGETTO:
Decreto 5 novembre 2019. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vitaa decorrere dal 1° gennaio 2021
SOMMARIO:
Con la presente circolare si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
INDICE
1. Premessa
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011). Requisito anagrafico
2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011). Requisito contributivo
2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016
2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)
4.Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico
5. Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42 del 2006)
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (Allegato n. 1).
In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”.
Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2019 per effetto del decreto 5 dicembre 2017, che ha previsto l’incremento di 5 mesi e di 0,4 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cfr. la circolare n. 62 del 2018) e quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione di quanto previsto dal decreto 5 novembre 2019, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2021/2022.
Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011). Requisito anagrafico
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Anno |
Età pensionabile |
Dal 1° gennaio 2021 Al 31 dicembre 2022 |
67 anni |
Dal 1° gennaio 2023 |
67 anni* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è fissato anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
In relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento della speranza di vita del biennio 2019/2020 e le relative modalità applicative, si rinvia alla circolare n. 126 del 2018.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 71 anni.
2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011). Requisito contributivo
Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:
Anno |
Uomini |
Donne |
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 |
42 anni e dieci mesi (2.227 settimane) |
41 anni e dieci mesi (2.175 settimane) |
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dallalegge n. 214 del 2011, così come sostituito dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dallalegge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.
2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge n. 232 del 2016
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci”di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, è il seguente:
Anno |
Requisito contributivo |
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 |
41 anni (2132 settimane) |
Dal 1° gennaio 2027 |
41 anni * (2132 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”
Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.2 del messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012 ed al paragrafo 3 della circolare n. 60 del 15 maggio 2008 per le parti compatibili.
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Al riguardo, si specificano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2021/2022.
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
4. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico
Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall’età, ai fini dell’accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati.
Ciò fermo restando quanto disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 2013, n. 157, che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha provveduto ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione inquadrati nei seguenti Gruppi:
- Ballo (ballerini e tersicorei);
- Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali –Etc.;
- Attori - Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e moda;
- Sportivi Professionisti.
In particolare, per tali Gruppi, i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, relativamente al biennio 2021-2022, sono stabiliti nel modo seguente:
Gruppo Ballo
Anno
Età Uomini e Donne
Dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2022
47 anni
Dal 1° gennaio 2023
47 anni*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Gruppo Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali – Etc.
Anno
Età Uomini
Età Donne
Dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021
62 anni
61 anni
Dal 1° gennaio 2022
al 31 dicembre 2022
62 anni
62 anni
Dal 1° gennaio 2023
62 anni*
62 anni*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Gruppo Attori – Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e Moda
Anno
Età Uomini
Età Donne
Dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021
65 anni
64 anni
Dal 1° gennaio 2022
al 31 dicembre 2022
65 anni
65 anni
Dal 1° gennaio 2023
65 anni*
65 anni*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Gruppo Sportivi Professionisti
Anno
Età Uomini
Età Donne
Dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021
54 anni
53 anni
Dal 1° gennaio 2022
al 31 dicembre 2022
54 anni
54 anni
Dal 1° gennaio 2023
54 anni*
54 anni*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42 del 2006)
Pensione di vecchiaia:
Anno
Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2022
66 anni
Dal 1° gennaio 2023
66 anni*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pensione di anzianità:
Anno
Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2022
41 anni
Dal 1° gennaio 2023
41 anni*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. “finestra mobile” di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi