Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Norme Circolari Inps CI 2020 Circolare 76 del 23 giugno 2020
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- Dettagli
- Visite: 7071
Circolare 76 del 23 giugno 2020
Oggetto: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Estensione delle indennità NASpI e DIS-COLL. Promozione del lavoro agricolo
Sommario
Con la presente circolare, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 92 e 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si forniscono istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).
INDICE
1. Proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
2.Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
3. Regime fiscale
4. Istruzioni contabili
1.Proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
L’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui agli articoli rispettivamente 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In particolare, il richiamato articolo 92 prevede che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL - il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Per tali motivi, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali.
Si precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata “ordinaria” termina nel predetto arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’Istituto avrà cura di inviare all’interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi – entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com - della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Nel richiamare quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 49/2020 e al paragrafo 7 della circolare n. 67/2020, si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui ai richiamati articoli del D.L. n. 18 del 2020, nonché di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 solo per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione, come determinato in attuazione dell’articolo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 6 (durata della DIS-COLL), del D.lgs n. 22 del 2015.
Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è prevista la copertura con la contribuzione figurativa - si precisa che anche per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
La proroga della indennità di cui al richiamato articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015 e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
2. Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
L’articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Per quanto concerne la prestazione di disoccupazione NASpI si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2 e 3, del D.lgs n. 22 del 2015, che ammettono – per il percettore dell’indennità NASpI – la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato in corso di erogazione dell’indennità di disoccupazione.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 9 prevede che il percettore della prestazione, in caso rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore al limite legislativamente previsto di 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi; in tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere per la parte residua alla cessazione del predetto rapporto. I successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, invece, prevedono che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore al limite pari a 8.145 euro, la prestazione NASpI può essere cumulata con il reddito da lavoro e con abbattimento della prestazione nella misura percentuale prevista dall’articolo 10, comma 1, del citato D.lgs n. 22 del 2015 a condizione che, tra l’altro, il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dal predetto rapporto.
Per quanto concerne invece la prestazione DIS-COLL la disposizione di cui all’articolo 15, comma 11, prevede che in caso di rioccupazione da parte del beneficiario dell’indennità DIS-COLL con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e la stessa riprende a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In ragione della previsione di cui all’articolo 94 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, invece, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione i richiamati articoli 9, 10 e 15, comma 11, del D.lgs n. 22 del 2015.
Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.
Tuttavia, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL. Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione in corso di fruizione delle indennità NASpI e DIS-COLL, si richiamano rispettivamente le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015.
La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Le indennità NASpI e DIS-COLL in oggetto, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e, pertanto, sono assoggettate ad imposizione ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la certificazione fiscale (mod. CU).
Per le rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, per le indennità NASpI e DIS-COLL prorogate per ulteriori 2 mesi, ai sensi dell’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020, oggetto del paragrafo 1 della presente circolare, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) i seguenti conti:
- GAU30261 proroga dell’indennità di disoccupazione NASPI il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, - art. 92 del D.L. n. 34 del 2020;
- GAU30262 proroga dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - art. 92 del D.L. n. 34 del 2020.
Il debito per le suddette indennità andrà imputato al conto di nuova istituzione GAU10261.
La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, effettuerà le contabilizzazioni sulle Sedi, seguendo i consueti schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale con la procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:
“3239 – Somme non riscosse dai beneficiari – proroga indennità NASPI e DIS-COLL – art. 92 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 – GAU”.
Eventuali prestazioni indebitamente erogate, andranno contabilizzate rispettivamente ai seguenti conti di nuova istituzione:
- GAU24261 Entrate varie - Recupero e reintroito delle indennità di disoccupazione NASPI prorogate dall’art. 92 del D.L. n. 34 del 2020;
- GAU24262 Entrate varie - Recupero e reintroito delle indennità di disoccupazione DIS-COLL prorogate dall’art. 92 del D.L. n. 34 del 2020.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1184 – Recupero delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL prorogate – art. 92 D.L. n. 34 del 2020 - GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele